TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 28 novembre 2008, n. 949
Ai sensi dell’articolo 80 7° co. dello Statuto comunale di Ortona, “il difensore civico resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore”.
A giudizio del TAR di Pescara, tale disposizione statutaria deve essere interpretata nel senso che il difensore civico rimanga in carica fino alla designazione del successore da parte del nuovo Consiglio comunale e non, invece, nel senso che la cessazione dalla carica del difensore avvenga non appena il Consiglio comunale sia sciolto.
Il Collegio fa rilevare come l’opzione ermeneutica prescelta garantisca una continuità al servizio per i cittadini che sarebbe compromessa da un avvicendarsi di difensori civici: il difensore di nomina commissariale che subentrerebbe a quello in illo tempore nominato dal Consiglio comunale sciolto e che verrebbe, a sua volta, sostituito da quello nominato dal costituendo Consiglio.
Peraltro, il TAR considera anche, in termini pratico-sostanzialistici , che sovente il difensore civico viene riconfermato dal Consiglio subentrante, sì che è tanto più opportuna un’interpretazione della norma statutaria che assecondi tale continuità, senza rendere possibili interregni o improprie sedi vacanti.
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TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 28 novembre 2008, n. 949