TAR Campania Napoli, sez. V, 27 marzo 2008, n. 1604
Una ASL indice un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di assistente medico. Ultimate le operazioni concorsuali, a causa di una serie di trasferimenti e collocamenti in quiescenza si liberano in organico, per il ruolo messo a concorso, n. 9 ulteriori posti che l’Amministrazione decide di assegnare ad altrettanti idonei utilmente appostati nella graduatoria già costituita. A seguito di un ulteriore trasferimento, il concorrente graduatosi 12° chiede di essere parimenti assunto secondo scorrimento ed, a fronte del diniego oppostogli dalla PA, adisce il TAR della Campania.
Il TAR rigetta il ricorso, non ravvisando in capo al ricorrente il diritto all’assunzione, atteso l’orientamento per il quale l’utilizzazione delle graduatorie dei concorsi pubblici risponde ad esigenze e finalità che prescindono dal comprensibile interesse del singolo idoneo alla copertura effettiva del posto, trattandosi di esigenze proprie piuttosto dell’Amministrazione, di talché lo scorrimento della graduatoria, in quanto istituto eccezionale, è sempre e comunque una facoltà dell’Amministrazione medesima (cfr. CS V, 10.3.2003, n. 1282 e 16.10.2002, n. 5611).
Al di là del decisum sul caso di specie, nella sentenza in commento, appare evasiva e finanche pasticciata, in linea teorica, la posizione assunta circa la qualificazione giuridica dell’interesse all’utilizzazione della graduatoria concorsuale. Difatti i Giudici campani, negando a tale interesse del privato i tratti distintivi del diritto soggettivo, non è chiaro se ritengano di doverlo annettere alla sfera dell’interesse legittimo o, piuttosto, a quella dell’interesse di fatto sempre e comunque sguarnito di tutela. Grosso modo, che quest’ultima sia la tesi prediletta sembra potersi desumere dall’asserzione, in coda alla sentenza, per la quale la facoltà di utilizzo delle graduatorie di concorsi già definiti concerne determinazioni che non possono costituire materia di sindacato da parte del GA, implicando valutazioni attinenti al merito e non, invece, alla legittimità dell’azione amministrativa (cfr. CS V, 18.11.2003, n. 7314).
Generalizzando, va detto che la qualificazione soggettiva dell’interesse allo scorrimento delle graduatorie concorsuali non è questione di poco conto, poiché si riverbera, in primis, sulla possibilità o meno di accordare a tale interesse la tutela giurisdizionale ed, in caso affermativo, sull’individuazione dell’Autorità Giudiziaria da investire delle relative controversie. Sembra a chi scrive che in materia di pubblici concorsi le problematiche inerenti il riparto di giurisdizione, nella specie solo lambite dal TAR della Campania, debbano essere risolte sulla scorta di una costante elaborazione della giurisprudenza della Cassazione che sembra aver superato la corrispondenza biunivoca fra l’esercizio di discrezionalità da parte dell’Amministrazione e l’insorgenza di un interesse legittimo, presunto o effettivo, da accludere alla cognizione del GA. Difatti, come più volte precisato dalle Sezioni Unite, nel nuovo sistema di riparto di cui ai D.Lvi nn. 80/1998 e n. 165/2001, il discrimine di fondo fra giurisdizione del GA in materia concorsuale e giurisdizione del GO sul rapporto di pubblico impiego privatizzato è costituito dall’atto di approvazione della graduatoria e relativa nomina dei vincitori: tutte le questioni che riguardano la procedura concorsuale sino a tale momento sono di pertinenza del giudice amministrativo, mentre tutto quel che viene dopo, ivi compresa dunque la pretesa ad ottenere l’assunzione da parte dei vincitori del concorso, è di pertinenza del Giudice del Lavoro (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 14.5.2007, n. 10940 – 18.2.2004, n. 3231).
Ovviamente, assumendo il punto di vista qui prediletto, il TAR della Campania avrebbe dovuto pronunciarsi per l’inammissibilità del ricorso, ritenuta la carenza di propria giurisdizione a favore di quella del GO, atteso che la questione posta da parte ricorrente investiva una fase della vicenda concorsuale successiva a quella di approvazione della graduatoria.
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TAR Campania Napoli, sez. V, 27 marzo 2008, n. 1604