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Giurisprudenza Penale Procedura Penale

Sentenza Cassazione Franzoni: sulla certezza degli elementi indizianti ed il limite della prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano18 Maggio 2017Aggiornato il:18 Maggio 2017
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione penale, sez. I, 29 luglio 2008, n. 31456

Si riportano di seguito due passaggi della sentenza della prima sezione penale della Corte di Cassazione (sent. n. 31456, depositata in data 29 luglio 2008) relativa al processo che ha visto imputata Anna Maria Franzoni per il tristemente famoso episodio dell’infanticidio del piccolo Samuele Lorenzi, suo figlio, avvenuto a Cogne la mattina del 30 gennaio 2002.
I brani estrapolati dal corpo motivazionale della sentenza, che consta di ben 55 pagine, attengono alle considerazioni di diritto svolte dai giudici di legittimità che si presentano come maggiormente interessanti ai fini della decisione.

In primo luogo viene chiarita la portata del requisito della certezza degli elementi indizianti, che non può essere inteso in termini assoluti di verità in senso ontologico. La certezza del dato indiziante é piuttosto una certezza di natura processuale e partecipa di quella specie di certezza che si forma nel processo attraverso il procedimento probatorio.

«[…] Va, infatti, chiarito che il requisito della certezza che deve assistere gli elementi indizianti (requisito non espressamente enunciato dall’art. 192, co. 2, c.p.p. ma postulato come indefettibile dalla giurisprudenza consolidata ed intrinsecamente connesso alla sistematica della prova indiziaria, attraverso cui, con procedimenti di logica formale, si perviene alla dimostrazione del tema di prova – fatto ignoto – partendo da un fatto noto – e, dunque, accertato come vero) non può assumersi in termini di assolutezza e di verità in senso ontologico; la certezza del dato indiziante é, infatti, pur sempre una certezza di natura processuale e partecipa di quella specie di certezza che si forma nel processo attraverso il procedimento probatorio per cui, ad esempio, un certo accadimento (fatto naturale o comportamento umano) descritto da uno o più testimoni potrà dirsi certo e, quindi, conforme a verità, una volta che, previo controllo dell’attendibilità dei dichiaranti ed attraverso il vaglio critico delle loro deposizioni, il giudice ritenga quel dato accadimento dimostrato e, dunque, processualmente acquisito.
Similmente, un risultato di prova fondato sull’applicazione di leggi, metodi o tecniche di natura scientifica potrà dirsi certo una volta che il giudicante abbia verificato l’affidabilità di quella legge, tecnica o metodica ed abbia dato ragione della valenza ed attendibilità del risultato conseguito.
È, inoltre, nozione acquisita che per passare dal fatto noto (ovvero probatoriamente accertato) a quello ignoto (thema probandum), il giudice fa, piú o meno consapevolmente, uso di particolari “regole-ponte”, tale da consentirgli di mettere in relazione i due fatti e di risalire da quello noto a quello ignoto; tale mediazione può essere assicurata da una c.d. “regola di esperienza”, legittimata dal patrimonio conoscitivo derivante dal senso comune e ricavata dall’osservazione ripetuta di casi simili, denotanti la costante ripetizione di un certo fenomeno in presenza di determinate condizioni, ovvero da una legge scientifica, di valenza universale o semplicemente statistica, od, ancora, da una legge appartenente alla logica, che presiede ed orienta i percorsi mentali della razionalità umana.
Il ragionamento probatorio che consente di passare dall’elemento di prova al risultato di prova rientra nella competenza del giudice di merito, che deve, ovviamente, fornirne congrua motivazione e che, in tema di prova indiziaria, deve procedere ad un duplice vaglio giustificativo: un primo vaglio attinente alla c.d. “giustificazione esterna”, attraverso la quale il giudice deve saggiare la validità della regola d’esperienza ovvero della legge scientifica o logica utilizzata, ed un secondo vaglio concernente la c.d. “giustificazione interna”, mediante la quale occorre dimostrare, in concreto, la validità del risultato conseguito mediante l’applicazione della “regola-ponte”».

Secondariamente, al fine di raccordare sotto il profilo logico giuridico quanto affermato in tema di elementi indizianti e di risolvere un eventuale contrasto con il precetto dell’art. 533 c.p.p., viene fornita una lettura della norma secondo la quale il grado di certezza nella formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione dei fatti deve essere circoscritto in termini di ragionevolezza, escludendo solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili “in rerum natura” quali “ipotetico, inusitato combinarsi di imprevisti e imprevedibili fattori”.

«Circa il modo di intendere il precetto secondo cui “il giudice pronuncia la sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio”, formalizzato nel comma l dell’art. 533 c.p.p., come sostituito dall’art. 5 1. n. 46/2006, è opportuno richiamare il condivisibile assunto della sentenza di primo grado (pag. 43) secondo il quale il citato dettato normativo impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili “in rerum natura” ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.
Il concetto, ancor prima della modifica dell’art. 533 cit., era già stato chiaramente espresso da Cass., 2.3.1992, Di Palma, in Riv. pen., 1992, 955, secondo cui “la prova indiziaria….è quella che consente…la ricostruzione del fatto in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche di escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, inusitato combinarsi di imprevisti e imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili” ».

Così nel caso di specie, la possibilità dell’azione di un estraneo (anche a prescindere dal comprovato alibi di tutte le persone della zona astrattamente sospettabili) è stata esclusa al di là di ogni ragionevole dubbio.
Una volta dimostrate l’assoluta improbabilità dell’ingresso di un estraneo nell’abitazione e la materiale impossibilità che costui possa aver compiuto l’omicidio con le modalità emerse nell’istruttoria (il piccolo Samuele sarebbe stato colpito per ben diciassette volte sul capo con un oggetto metallico) nel ristrettissimo spazio di tempo a sua disposizione, ed una volta esclusa ogni responsabilità da parte del marito dell’imputata e del figlio Davide, unica realistica e necessitata alternativa residuale é stata individuata nella responsabilità della sola persona presente in casa nelle fasi antecedenti la chiamata dei soccorsi, ovvero Anna Maria Franzoni.
Ulteriori elementi indizianti sono stati ravvisati nella contraddittorietà delle dichiarazioni dell’imputata sulla circostanza dell’avvenuta chiusura o meno della porta d’ingresso a chiave. L’avvenuta chiusura della porta, che non presentava alcun segno di effrazione, escluderebbe peraltro radicalmente l’ipotesi dell’accesso di un estraneo (salva l’eventualità, mai – peraltro – prospettata, che terzi fossero in possesso della relativa chiave).
A tali elementi va ad aggiungersi il mancato reperimento (meglio, mancata individuazione) dell’arma del delitto, non identificabile in seguito all’eliminazione di ogni utile traccia da parte dell’autore del fatto (unitamente alla circostanza che non é stata dai denunciata Lorenzi la scomparsa di alcun oggetto dall’abitazione).

Tutti gli altri elementi ritenuti indizianti dai giudici di merito, seppure costituiti da circostanze processualmente ritenute certe, presentano, individualmente considerati, un rilievo secondario, ancorché non insignificante, per la loro minore gravità e precisione rispetto al tema di prova, costituito dalla riconducibilità alla Franzoni dell’esecuzione materiale del delitto.
A tal proposito la Suprema Corte rammenta ed enumera:
– La collocazione della casacca del pigiama sotto il piumone, in posizione tale da renderla non percepibile dagli intervenuti a prestare i primi soccorsi (tra l’altro se il pigiama fosse finito sotto il piumone quando la Franzoni ricopri il bambino dopo averlo sistemato nel letto matrimoniale esso non si sarebbe potuto macchiare né avrebbe potuto dare origine alla void area, mentre se fosse rimasto sopra al piumone non avrebbe potuto essere rinvenuto al disotto del medesimo, in fondo al letto, tra le lenzuola);
– La serie delle contraddittorie telefonate effettuate, alquanto in ritardo rispetto all’ora del rientro in casa della Franzoni, in cui vennero adoperati termini riduttivi circa la descrizione delle condizioni del piccolo Samuele nel colloquio con il 118 e nel riferire l’accaduto alle signore Ferrod e Satragni, in contrasto con quanto detto all’impiegata della ditta dove lavorava il marito, cui aveva riferito che Samuele era morto
– La telefonata al marito, incomprensibilmente effettuata sull’utenza dell’ufficio, da cui la donna lo sapeva assente, anziché, come sarebbe stato naturale, sul suo cellulare;
– La comprovata circostanza che l’imputata rimase sola a casa dopo l’uscita del figlio Davide, il quale, in base a quanto definitivamente accertato in punto di fatto nelle precedenti istanze e contrariamente alle più recenti dichiarazioni, ritenute mendaci, della madre, precedette costei di alcuni minuti e non assistette al trasferimento del fratello nel letto matrimoniale (donde la ricostruzione dell’omicidio come del tutto verosimilmente eseguito proprio nell’intervallo di tempo tra l’uscita di Davide e quello della prevenuta)
– La mai giustificata scomparsa di uno dei calzini bianchi certamente già indossati dalla donna, posto che uno solo ne venne rinvenuto in casa, sporco del sangue della vittima.

Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione penale, sez. I, 29 luglio 2008, n. 31456

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