Consiglio di Stato, sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2679
Il presupposto di fondo perché si possa procedere all’emanazione di una sentenza in forma semplificata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 26 della Legge n. 1034/71, è l’accertamento della completezza del contraddittorio, vale a dire il fatto che tutte le parti intimate si siano ritualmente costituite e siano state sentite e messe in grado di esplicitare le loro argomentazioni.
Pertanto, nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha annullato l’impugnata sentenza, resa per l’appunto in forma semplificata, rilevato che essa era stata emessa quando una delle parti intimate, non costituitasi in giudizio, era ancora nei termini per farlo e rilevato, altresì, che dallo stralcio del verbale di udienza neppure risultava chiaramente che il Collegio avesse avvertito le parti circa la riserva di decidere nel merito la vicenda contenziosa.
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Consiglio di Stato, sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2679