Cassazione civile, sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274
La Cassazione civile, con sentenza n. 2274 del 2012,si è occupata di definire il concetto di intollerabilità della convivenza, requisito essenziale per la pronuncia della separazione tra i coniugi.
L’art. 151 del codice civile stabilisce che “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.”
Per individuare il concetto di intollerabilità della convivenza, la Corte indica due possibili strade, ossia la possibilità di valutarel’intollerabilità secondo un criterio oggettivo oppure secondo un criterio di tipo soggettivo.
La Corte osserva che la tesi oggettivistica privilegia il concetto di giuridicità del vincolo matrimoniale e l’esigenza di mantenere l’unità familiare: si verificherà intollerabilità tutte le volte in cui verranno violati gli obblighi matrimoniali o l’intollerabilità sarà dovuta a fattori gravi, reiterati e protratti nel tempo, tali da deteriorare i rapporti tra i coniugi.
La tesi soggettivistica, invece, definisce l’intollerabilità come incompatibilità di carattere, contrasto tra diverse culture, contrasto tra diversi credi ideologici o religiosi, manifestazioni di distacco fisico o psicologico, nell’esasperato spirito di autonomia dei coniugi o anche nella presenza di fatti “oggettivi” indipendenti dalla volontà di uno o entrambi i coniugi che vengono però considerati soggettivamente.
La Cassazione privilegia questa seconda tesi, precisando che,affinché vi sia intollerabilità – requisito per la pronuncia di separazione – non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere intollerabile la convivenza.
Quanto al caso di specie, la Corte afferma che il marito che abbandona la casa coniugale e instaura una convivenza more uxorio con un’altra donna, – con la quale ha anche un figlio -, rappresenta un’evidente ipotesi di disaffezione e di distacco spirituale da parte dello stesso e, pertanto, perfezionaun’intolleranza della convivenza tra i coniugi, quale presupposto per la pronuncia della separazione giudiziale. Tale intolleranza non viene esclusa neppure ove la moglie accetti la nuova convivenza del marito.
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Cassazione civile, sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274