Cassazione penale, sez. IV, 8 luglio 1997, n. 2015
Il sequestro preventivo di beni disposto in previsione della confisca di cui all’art. 12 sexies del d.l. n. 306/92 recante provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, è illegittimo se non è più possibile una pronuncia sul punto del giudice di merito.
Detta norma configura una confisca obbligatoria, in aggiunta a quanto stabilito in via generale dall’art. 240 c.p.p., subordinatamente all’accertamento di precise condizioni in essa indicate, da verificare nella sede di merito, ed è applicabile solo con la sentenza che definisce il giudizio.
Non è quindi legittimo dar luogo alla misura di sicurezza patrimoniale in argomento con un provvedimento autonomo e distinto dalla sentenza.
Nella specie la Corte ha annullato il sequestro preventivo disposto dopo la sentenza di primo grado, che non disponeva la confisca, non impugnata dal p.m., ragion per cui non sarebbe stato più possibile disporre il sequestro con sentenza.
Cassazione penale, sez. IV, 8 luglio 1997, n. 2015