Consiglio di Stato, sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 6
Ai sensi dell’art. 2 2° comma del D.L. 3.7.2001 n. 255, convertito con modificazioni nella L. 20.8.2001 n. 333, ai fini delle graduatorie, il servizio di insegnamento prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. 10.3.2000 n. 62 viene valutato nella stessa misura prevista per il corrispondente servizio prestato nelle scuole statali.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, precisa che il richiamato art. 2, dettando una norma di carattere eccezionale esclusivamente riferita al servizio di insegnamento, non può essere applicato per via analogica al personale ATA, il cui rapporto di lavoro non è peraltro assimilabile a quello degli incaricati dello svolgimento della funzione docente.
Consiglio di Stato, sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 6