Cassazione civile, sez. III, 30 gennaio 2008, n. 2115
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 30 della L. n. 392 del 1978, la comunicazione di motivata disdetta del contratto di locazione ad uso non abitativo deve necessariamente precedere l’azione giudiziale di rilascio, ponendosi rispetto a quest’ultima come condizione di procedibilità.
Nella sentenza epigrafata, la Cassazione, uniformandosi ad un costante orientamento, precisa che la volontà di non rinnovare il contratto alla prima scadenza deve essere espressa nelle forme di una comunicazione a mezzo di raccomandata recante la specificazione dei motivi della disdetta e tale forma non può essere integrata o sostituita dall’atto introduttivo del giudizio di rilascio.
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Cassazione civile, sez. III, 30 gennaio 2008, n. 2115