TAR Campania Salerno, sez. II, 10 aprile 2008, n. 547
Ai sensi dell’art. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il procedimento amministrativo, sia che consegua obbligatoriamente ad un’istanza sia che debba essere iniziato d’ufficio, ha da concludersi con un provvedimento espresso.
La giurisprudenza tradizionale afferma che il silenzio dell’Amministrazione connesso all’inadempimento dell’obbligo di provvedere possa formarsi solo allorché tale obbligo derivi da una norma di legge, da un regolamento o da un atto amministrativo (cfr. CS Adunanza Plenaria, 10.3.1978, n. 10 – CS VI, 27.3.1984, n. 180).
Di ben altro avviso, il TAR di Salerno, nella sentenza in esame, ha aderito al più recente orientamento stante il quale l’obbligo di provvedere non deve necessariamente risiedere in una disposizione puntuale e specifica, ma può desumersi anche da prescrizioni di carattere generico o dai principi generali dell’azione amministrativa, quali sono i principi di imparzialità, di buon andamento, di legalità e di tutela dell’affidamento. Su questa base, si è ritenuto nella specie illegittimo il silenzio serbato da un’Amministrazione comunale su un’istanza proposta da un privato, visto che l’Ente, in un atto giuntale di indirizzo, manifestando la volontà di istruire detta istanza, aveva ingenerato un legittimo affidamento sulla prossima conclusione del procedimento. Peraltro, non è stata giudicata ostativa all’accoglimento del ricorso la circostanza che PA avesse comunicato note interlocutorie nelle quali faceva sapere che per l’assunzione di una decisione definitiva occorreva il conforto di un parere legale richiesto ai competenti uffici del Comune. Infatti, il TAR ha rilevato come tale attività consultiva, una volta decorso il ragionevole termine di durata del procedimento, avesse dato luogo ad un inadempimento all’obbligo di provvedere, obbligo –questo- che poteva trovare il suo naturale soddisfacimento solo nel provvedimento conclusivo non adottato alla data di discussione del ricorso.
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TAR Campania Salerno, sez. II, 10 aprile 2008, n. 547