TAR Abruzzo Aquila, sez. I, 29 luglio 2010, n. 586
Il ricorso ex art. 21 bis L. n. 1034/1971 è inammissibile, allorché la domanda del privato, susseguita dall’inerzia della PA, abbia mirato ad ottenere l’esercizio dei poteri di autotutela in merito ad atti che l’interessato avrebbe potuto impugnare tempestivamente piuttosto che sollecitarne il ritiro in autotutela.
Discorso diverso è da farsi per la Denuncia di Inizio Attività (regolata in generale dall’art. 19 L. n. 241/90 e specificamente, per la materia edilizia, dagli artt. 22 e 23 DPR n. 380/2001), qualora a tale dichiarazione non segua nei termini l’opposizione della PA; in quest’ipotesi, la peculiare natura giuridica dell’istituto esclude connotati strictu sensu pubblicistici, per afferire più in radice ad una fattispecie privatistica di liberalizzazione e non di mera semplificazione. Ne consegue che l’ordinario regime di impugnazione degli atti amministrativi non risulta pertinente, per cui, decorso inutilmente il termine di esercizio del potere inibitorio, chi voglia opporsi all’intervento sarà legittimato a chiedere all’Amministrazione di porre in essere i provvedimenti di riesame e/o sanzionatori ed, in caso di inerzia, potrà utilmente ricorrere alla procedura del silenzio ex art. 21 bis L. n. 1034/1971.
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TAR Abruzzo Aquila, sez. I, 29 luglio 2010, n. 586