Consiglio di Stato, sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1116
L’istituto del silenzio-rifiuto consente al privato di superare l’inerzia della PA nell’emanazione di un provvedimento amministrativo a fronte di una posizione di mero interesse legittimo, ma non incardina una fattispecie di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
Deve pertanto ritenersi che il rimedio di cui al citato art. 21 della L. n. 1034/1971 non sia esperibile nel caso in cui il GA sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale che si assume penalizzato dalla contestata inerzia.
Il caso in sentenza atteneva all’impugnativa del silenzio-inadempimento tenuto da una ASL rispetto ad un’istanza con la quale un dirigente medico aveva rivendicato la nomina a responsabile di un’unità operativa semplice, facendo valere, per tale via, una posizione sostanziale astrattamente tutelabile solo in sede di giurisdizione ordinaria.
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Consiglio di Stato, sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1116