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Civile e procedura civile Giurisprudenza

Prova per testi nella simulazione relativa parziale.

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano6 Settembre 2006
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Cassazione civile, sez. II, 6 settembre 2006, n. 19146

La sentenza in commento costituisce un valido spunto per affrontare la problematica della simulazione contrattuale e, più precisamente, della prova nell’ambito del contratto simulato.
Al fine di inquadrare meglio la questione è necessaria una breve premessa in cui vengono ripresi i principi fondamentali della simulazione del contratto per poi affrontare, in un momento successivo, gli aspetti inerenti alla prova della simulazione.
La simulazione è, assieme al termine ed alla condizione, causa di inefficacia del contratto ovvero il contratto seppur perfettamente valido è improduttivo di effetti giuridici. Con semplificazione estrema si può dire che l’inefficacia (o l’efficacia, se il termine è finale o la condizione è risolutiva) può essere temporanea, ossia fino al verificarsi della condizione o allo scadere del termine, oppure definitiva se si tratta di contratto simulato anche se, va precisato fin da subito, relativamente alla simulazione occorre distinguere tra gli effetti prodotti tra le parti e gli effetti prodotti nei confronti dei terzi.
La simulazione contrattuale, stante la definizione di cui all’art. 1414 c.c., può essere di due specie: assoluta se le parti concludono un contratto di cui non vogliono alcune effetto ovvero relativa se il contratto effettivamente voluto è diverso da quello di cui si è creata l’apparenza. Per completezza d’esposizione occorre infine accennare alla cosiddetta interposizione fittizia di persona che, nell’ambito della simulazione relativa, si contraddistingue per il fatto che la simulazione investe le parti del contratto piuttosto che altri elementi per cui i soggetti del contratto dissimulato (interponenti) sono diversi da quelli del contratto simulato (interposti).
Quanto agli effetti prodotti dal contratto simulato, come si accennava, sono evidentemente diversi tra le parti coinvolte nell’accordo simulatorio piuttosto che rispetto ai terzi. Tra le parti prevale sempre la situazione reale, occultata dall’apparenza della simulazione, ragione per cui il contratto simulato fra le parti è sempre improduttivo di effetti giuridici (art. 1414, 1 comma) e, se hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra di loro il contratto dissimulato, purché abbia i richiesti requisiti di sostanza e di forma (art. 1414, 2 comma).
Rispetto ai terzi il codice opera una distinzione. Da un lato si pongono i terzi pregiudicati dalla simulazione quali possono essere, ad esempio, i creditori del simulato alienante o, più in generale, i suoi aventi causa che vedono un loro diritto escluso o ridotto dal contratto simulato. Rispetto ad essi il contratto simulato è inefficace (art. 1415, 2 comma).
Dall’altro lato vi sono i terzi in buona fede che acquistano diritti da colui che, in realtà, è solo il titolare apparente degli stessi. Nel rispetto del principio della certezza della circolazione dei beni ad essi è inopponibile la simulazione ovvero il contratto simulato è produttivo di effetti rispetto ai terzi in buona fede (art. 1415, 1 comma).
Dai brevi cenni sopra esposti è facile intuire come uno dei maggiori problemi che si pone nell’ambito della simulazione contrattuale è quello che riguarda la prova della simulazione stessa in relazione alla diversa portata degli effetti della simulazione tra le parti fra loro, rispetto ai terzi ed alla diversa possibilità di procurarsi elementi utili al fine di dimostrare l’esistenza di un accordo simulatorio.
Il legislatore disciplina la prova della simulazione all’art. 1417 c.c. ammettendo la prova per testi solo per i terzi e per i creditori e, per le parti, solo se volta a far valere l’illiceità del contratto. Si desume dunque che il regime probatorio previsto per le parti è ben più rigido dovendosi fare riferimento alla disciplina generale delle prove di cui all’art. 2722 c.c. (non è ammessa la prova per testi avente ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento la cui redazione è stata anteriore o contemporanea ai patti stessi).
Ne deriva che le parti dell’accordo simulatorio possono fornire la prova della volontà simulatoria stessa per mezzo della cosiddetta “controdichiarazione”, se redatta, ovvero avvalendosi del giuramento o della confessione. Così secondo il tenore letterale della legge ma non sono mancate pronunce giurisprudenziali che hanno ammesso la prova per testi in ipotesi diverse. Un esempio in tal senso è costituito dalla sentenza in commento.
Nel caso specifico la simulazione è inerente ad una sola clausola contrattuale il cui contenuto effettivo voluto dalle parti è diverso da quello manifestato nel contratto (cd. simulazione relativa parziale). Più precisamente riguarda la determinazione del prezzo in una compravendita immobiliare, più basso rispetto a quello indicato nel preliminare di vendita. Segue la statuizione della S.C. sul punto: «La prova della simulazione relativa parziale riguardante una singola clausola contrattuale non incontra i limiti derivanti dalla disciplina della simulazione di cui agli artt. 1414 comma 2 e 1417. In particolare non è necessario che il patto di determinazione del prezzo dissimulato debba essere rivestito nella forma richiesta per il contratto cui afferisce, fermi restando i limiti dell’ammissibilità della prova testimoniale posti dalla disciplina probatoria dei patti aggiunti (Cass. 24 aprile 1996 n. 3857, Cass. 23 gennaio 1988 n. 526, Cass. 9 luglio 1987 n. 5975).
Nella ipotesi di simulazione relativa parziale relativamente al prezzo gli elementi negoziali interessati dalla simulazione vengono ad essere sostituiti da quelli effettivamente voluti dalle parti (Cass. 24 luglio 1997 n. 6933) e possono essere provati anche a mezzo di testimoni (Cass. 30 luglio 1998 n. 7500, Cass. 24 aprile 1996 n. 3857, Cass. 9 luglio 1987 n. 5975)»
.
Una pronuncia destinata a porsi in contrasto non solo con il dettato codicistico ma anche con pronunce recenti di tenore diametralmente opposto. (Cassazione civile , sez. I, 19 marzo 2004, n. 5539 – La pattuizione di un prezzo di vendita diverso da quello apparente indicato nel documento contrattuale non può, nei rapporti tra le parti, essere oggetto di prova per testi, giacché i limiti alla prova testimoniale di cui all’art. 2722 c.c. operano anche in presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qual volta questa si traduca nell’allegazione di un accordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare l’assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti).

Cassazione civile, sez. II, 6 settembre 2006, n. 19146

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