Cassazione civile, sez. III, 7 agosto 2008, n. 21418
La sentenza in commento si caratterizza per l’enunciazione di un duplice principio di diritto relativamente all’interpretazione della norma introdotta con l’art. 3 della Legge 21 febbraio 2006, n. 102 (Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali) secondo cui ”Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile” ovvero le norme dettate per le controversie in materia di lavoro.
La pronuncia della Cassazione, che interviene in sede di regolamento di competenza a seguito del conflitto negativo determinatosi tra Giudice di Pace e Tribunale, non solo dirime la questione inerente l’ambito di competenza del Giudice di Pace in materia di sinistri stradali, ma soprattutto illumina alcune ombre nell’interpretazione della legge circa il rito applicabile dinnanzi al giudice non togato.
Sotto il primo profilo la Corte ha escluso che la norma di cui all’art. 3 della L. n. 102/2006, nel prevedere l’applicazione del rito del lavoro alle controversie riguardanti i danni da morte o lesioni a seguito di incidenti stradali, abbia attribuito al Tribunale la competenza su tali cause, così sottraendole alla previsione di competenza del Giudice di Pace per materia con limite di valore ovvero nel limite di € 15.493,71 (trenta milioni di lire), di cui all’art. 7, secondo comma, c.p.c..
Ferma restando la competenza del Giudice di pace per dette controversie, sotto il secondo profilo – ovvero per quanto attiene al rito – i magistrati della Cassazione hanno ritenuto che il giudizio debba comunque svolgersi secondo il modello processuale suo proprio, così come regolato dagli artt. 319 e ss. del codice di procedura civile.
Ne deriva che la norma in commento, che vuole l’applicazione del cosiddetto rito del lavoro, debba intendersi riferita soltanto all’ipotesi di cause davanti al Tribunale e pertanto di valore superiore a quello indicato all’art. 7 del codice di procedura.
Per le (numerose) argomentazioni a sostegno dei principi di diritto introdotti dalla Corte si rimanda alla lettura delle motivazioni nel testo integrale della sentenza.
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Cassazione civile, sez. III, 7 agosto 2008, n. 21418