Cassazione civile, sez. III, 16 giugno 2011, n. 13179
Sì al risarcimento del danno in favore del marito se la moglie, a seguito di un incidente, non può più avere rapporti sessuali.
Secondo i Giudici di Piazza Cavour «il fatto illecito, al quale è conseguita la lesione del diritto alla salute dell’ attrice, sì da impedire normali rapporti sessuali, è altresì lesivo del diritto del marito a intrattenere rapporti sessuali con la moglie. La lesione di tale diritto, che inerisce a un aspetto fondamentale della persona, comporta conseguenze dannose risarcibili ai sensi dell’articolo 2059 cod. civ. avendo esse carattere non patrimoniale. Inoltre, superando la definizione di danno riflesso, va affermata la risarcibilità del danno in parola ex articolo 1223 cod. civ., pur sofferto da soggetto diverso da colei che ha subito le lesioni, poiché conseguenza normale dell’illecito, secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale».
Cassazione civile, sez. III, 16 giugno 2011, n. 13179