Cassazione civile, sez. II, 26 settembre 2007, n. 19955
Secondo la Suprema Corte, è legittima la misura della sospensione cautelare della patente di guida irrogata dal Prefetto ai sensi dell’art. 223 C.d.S. trascorsi tre mesi dall’evento che ne ha causato l’adozione.
Secondo la Corte, il provvedimento ha sì carattere cautelare e segue un’interesse di ordine pubblico, onde evitare che il conducente perseveri nel suo erroneo comportamento di guida e, pertanto, deve essere irrogato immediatamente, altrimenti la finalità cautelare verrebbe meno (cfr. SS.UU. civili 13226/2007).
Ma è altresì vero (e quindi legittimo) che il Prefetto gode del periodo di 90 gg. (considerato normale secondo la Legge 7 agosto 1990 n. 241) per irrogare tale misura cautelare, che si ribadisce essere misura amministrativa di esclusiva competenza del Prefetto, autonoma rispetto alla sanzione accessoria irrogata dal Giudice Penale a seguito di procedimento penale.
Secondo la Corte tali misure sarebbero del tutto autonome, a tal punto che nella determinazione della misura della sospensione della patente di guida irrogata dal Giudice Penale, non si dovrebbe imputare il periodo sofferto a seguito della misura cautelare irrogata dal Prefetto.
Cassazione civile, sez. II, 26 settembre 2007, n. 19955