Consiglio di Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2293
Nel caso in cui la sospensione cautelare del dipendente sia stata disposta in costanza di un procedimento penale, e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l’impiegato non lo ha commesso, ai sensi dell’art. 97 D.P.R. n. 3/1957, la sospensione è revocata con conseguente diritto dell’impiegato a tutti gli assegni non percepiti, avendo il dipendente diritto alla piena restitutio in integrum, sia giuridica che economica.
Considerato inoltre che i provvedimenti di sospensione cautelare del dipendente, impugnati in primo grado, vengono meno retroattivamente ex lege a causa della mancata adozione a carico dello stesso di alcuna sanzione disciplinare o dell’annullamento in sede giurisdizionale della sanzione disciplinare adottata, ne discende l’improcedibilità dell’appello avverso tali provvedimenti.
Consiglio di Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2293