Cassazione civile, sez. III, 31 gennaio 2008, n. 2392
Il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione disponga circa la sospensione del processo esecutivo -concedendola, negandola o revocandola- è impugnabile, a norma dell’art. 617 CPC, con opposizione agli atti esecutivi: sia nel caso in cui detto provvedimento venga correttamente pronunciato con ordinanza ex art. 624 CPC, sia nel diverso caso in cui esso sia stato assunto con decreto, avendo il giudice omesso, erroneamente, di fissare l’udienza di comparizione delle parti.
Nella fattispecie la Cassazione ha confermato una sentenza che dichiarava nullo, perché difettoso di motivazione, un decreto reso in punto di sospensiva, senza previa convocazione delle parti, in un’esecuzione mobiliare.
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Cassazione civile, sez. III, 31 gennaio 2008, n. 2392