Cassazione civile, sez. tributaria, 5 settembre 2008, n. 22459
La Cassazione, richiamandosi a precedenti pronunce, conferma la linea dura contro i commercianti che non fanno lo scontrino, che dovranno abbassare la saracinesca per sospensione dell’attività anche in caso di adesione alla definizione agevolata.
«In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l’art. 12, comma secondo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il quale prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell’art. 16, comma terzo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione» (cfr. Cass. Civ. n. 2439/07).
Cassazione civile, sez. tributaria, 5 settembre 2008, n. 22459