Cassazione penale, sez. IV, 14 marzo 2007, n. 36868
In caso di guida sotto l’influenza dell’alcol, reato contravvenzionale previsto dall’art. 186 del Codice della Strada, sussiste l’obbligo per il giudice di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che discende dall’espressa previsione dell’art. 222 dello stesso Codice.
«L’applicazione di tale sanzione, peraltro, non può ritenersi esclusa allorché, come nel caso di specie, il procedimento penale sia stato definito con il ricorso all’istituto dell’applicazione della pena a richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., né allorquando, nella concreta articolazione del patteggiamento, le parti abbiano omesso di indicare l’applicazione della sanzione.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, detta applicazione consegue di diritto anche alla sentenza di patteggiamento, ove anche le parti non vi abbiano fatto riferimento nell’accordo. Tale sentenza, in realtà, seppur si sostanzi nell’applicazione della pena senza giudizio, postula tuttavia un accertamento cui si riconnette la compatibilità dell’applicazione di sanzioni di carattere specifico previste da leggi speciali, come quella indicata nell’art. 222 C.d.S..
Esse, peraltro, stante la loro natura amministrativa, non richiedono un giudizio di responsabilità penale, ma conseguono di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo.
In altri termini, l’applicazione della predetta sanzione costituisce atto dovuto, e dunque sottratto alla disponibilità delle parti».
Cassazione penale, sez. IV, 14 marzo 2007, n. 36868