Cassazione Civile, sez. Unite, 19 ottobre 2007, n. 21860
A differenza della sospensione del processo di cognizione ex art. 295 c.p.c., l’ordinanza di sospensione del processo di esecuzione non è suscettibile d’impugnazione con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., neppure in via analogica.
La sospensione del processo esecutivo ha natura cautelare (Cass. 28 febbraio 2006, n. 4507) e produce l’effetto indicato dall’art. 626 c.p.c., secondo il quale nel tempo di questa sospensione non possono essere compiuti atti di quel processo, salvo diversa disposizione del Giudice dell’esecuzione.
La sospensione del processo di cognizione si giustifica invece nel rapporto di pregiudizialità o dipendenza di una causa rispetto all’altra, per cui la sospensione soddisfa l’esigenza di evitare un conflitto di giudicati.
La differenza delle due forme di sospensione – specifica la Corte – si traduce in una diversità dei relativi strumenti di impugnazione per cui contro il provvedimento di sospensione del processo esecutivo è esperibile, secondo il regime normativo attualmente vigente, il reclamo ex art. 669 terdecies (come previso dall’art. 624, 2 comma c.p.c.) e non anche il regolamento di necessario di competenza di cui all’art. 42 c.p.c..
Cassazione Civile, sez. Unite, 19 ottobre 2007, n. 21860