Cassazione penale, sez. I, 24 novembre 2008, n. 43813
L’art. 304 c.p.p., in materia di sospensione del decorso dei termini di durata massima della custodia cautelare prevede, alla lettera c) del primo comma, che la stessa operi durante la pendenza dei termini previsti dall’articolo 544, commi 2 e 3 ovvero durante il periodo di redazione della motivazione della sentenza.
Nel computo dei termini di sospensione della custodia cautelare ben può essere considerato anche il periodo di proroga oggetto di autorizzazione presidenziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 304, comma primo, lett. c), 544, comma terzo, c.p.p. e 154, comma 4-bis, disp. att. c.p.p. (secondo il quale “Il Presidente della corte d’appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall’articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale….”).
«L’art. 154, comma 4-bis dis. att. c.p.p., si pone, infatti, in collegamento sistematico con le norme contenute nel codice di rito, come si evince dall’interpretazione letterale e logico-sistematica della disposizione, inserita nel più ampio contesto dell’art. 154 volto a disciplinare l’ipotesi di redazione non immediata della motivazione della sentenza.
In questo articolato contesto normativo, la disciplina della proroga (per una sola volta e per uri periodo di tempo non superiore a novanta giorni) dei termini di redazione della motivazione contenuta nel comma 4-bis dell’art. 154 disp. att. c.p.p. assume un’indubbia valenza processuale, essendo finalizzata a integrare la previsione dell’art. 544, comma terzo, c.p.p. in merito ai tempi di stesura della motivazione con riferimento ad ipotesi peculiari che presuppongono una richiesta e un provvedimento motivati.
Se, quindi, l’art. 154, comma 4-bis , disp. att. c.p.p. è sistematicamente correlato all’art. 544, comma terzo, c.p.p., di cui costituisce un necessario completamento, il rinvio che a quest’ultima disposizione opera l’art. 304, comma primo, lett. e), c.p.p., ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio durante la pendenza del periodo necessario per la redazione della sentenza, comprende necessariamente anche il periodo eventualmente prorogato, autorizzato con il provvedimento presidenziale che, una volta intervenuto, rientra a pieno titolo nel termine complessivo assegnato al giudice per la stesura della motivazione.
In base alle considerazioni sinora svolte può essere, quindi, affermato il seguente principio di diritto: il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare adottato nella fase del giudizio ai sensi dell’art. 304, comma primo, lett. c), c.p.p. per il tempo necessario alla redazione della motivazione (art. 544, comma terzo, c.p.p.) può comprendere anche il periodo di proroga del deposito della stessa, concesso ai sensi dell’art. 154, comma 4-bis, disp. att. c.p.p. ».
Cassazione penale, sez. I, 24 novembre 2008, n. 43813