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Civile e procedura civile Giurisprudenza

Le spese necessarie ad evitare il crollo dell’immobile soggetto ad espropriazione forzata vanno anticipate dal creditore procedente

Redazionedi Redazione30 Novembre 2017Aggiornato il:30 Novembre 2017
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. III, 22 giugno 2016, n. 12877

Dispone l’art. 8, primo comma, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 8 “Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”.
La disposizione è applicabile anche al processo di esecuzione, consentendo di individuare nel creditore procedente il soggetto che è tenuto all’anticipazione.
Inoltre detta norma risulta riferibile, in ragione della natura della procedura esecutiva, sia alle spese giudiziarie che a quelle propriamente materiali necessarie per l’esecuzione.
Quanto al carattere di “necessità” o meno degli atti e  delle spese da anticipare esso può essere individuato avente a mente il naturale risultato “ perseguito dalla procedura esecutiva, che, nell’espropriazione forzata, è quello della liquidazione di un cespite del patrimonio del debitore.
In questa prospettiva rientrano tra le spese da anticiparsi dal creditore procedente D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 8 non solo le spese giudiziarie vere e proprie, ma anche quelle spese, anch’esse immanenti alla realizzazione dello scopo proprio dell’espropriazione forzata, in quanto intese ad evitarne la chiusura anticipata, quali le spese necessarie al mantenimento in esistenza del bene pignorato, come quelle che attengono alla sua struttura o sono intese ad evitarne il crollo o, in genere, il perimento.
Tali spese, se onorate dal custode con i fondi della procedura, risulteranno in senso lato “prededucibili”, nel senso che l’importo relativo non entrerà a far parte dell’attivo; mentre dovranno essere rimborsate, come spese privilegiate ex art. 2770 cod. civ., al creditore che le abbia corrisposte, ottemperando al provvedimento del giudice dell’esecuzione che ne abbia posto l’onere dell’anticipazione a suo carico.
Restano, invece, escluse dalle spese “necessarie”, da onorarsi in via di anticipazione dal creditore procedente ai sensi della norma cit., quelle spese che non abbiano un’immediata funzione conservativa della stessa integrità del bene pignorato e, quindi, le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria dell’immobile, così come gli oneri di gestione condominiale, non essendo neppure postulabile l’applicazione della L. 11 dicembre 2012, n. 220, art. 30, dettato espressamente solo per il fallimento (in relazione al quale il Condominio assume la posizione di creditore per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè per le innovazioni, che sono prededucibili se divenute esigibili ai sensi dell’art. 63 c.p.c., comma 1 att.).

Sulla scorta di tali considerazioni è stato elaborato il seguente principio di diritto:

«Le spese necessarie alla conservazione stessa dell’immobile pignorato e, cioè, le spese indissolubilmente finalizzate al mantenimento in fisica e giuridica esistenza dell’immobile pignorato in quanto strumentali al perseguimento del risultato fisiologico della procedura di espropriazione forzata, essendo intese ad evitarne la chiusura anticipata, sono comprese tra le spese “per gli atti necessari al processo” che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 8, il giudice dell’esecuzione può porre in via di anticipazione a carico del creditore procedente. Tali spese dovranno essere rimborsate come spese privilegiate ex art. 2770 cod. civ. al creditore che le abbia corrisposte in via di anticipazione, ottemperando al provvedimento del giudice dell’esecuzione che ne abbia disposto l’onere a suo carico».

Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. III, 22 giugno 2016, n. 12877

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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