Consiglio di Stato, sez. V, 26 novembre 2008, n. 5844
Rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario le controversie concernenti la stabilizzazione dei rapporti di lavoro dei cd. lavoratori socialmente utili, anche quando venga proposta una domanda di annullamento della relativa graduatoria stilata a conclusione di apposita procedura selettiva.
Le argomentazioni versate in sentenza sono convincenti, facendosi rilevare che l’Amministrazione, mentre agisce nell’esercizio della propria discrezionalità e con poteri autoritativi in ordine alla scelta dei progetti ai quali assegnare tali lavoratori ed all’individuazione delle professionalità occorrenti, è viceversa vincolata a criteri legalmente predeterminati nella scelta dei singoli lavoratori, anche quando debba eccezionalmente procedere all’assunzione o alla stabilizzazione degli stessi, dovendo difatti applicare le speciali graduatorie tratte delle liste di collocamento. Pertanto, la posizione del privato che contesti la violazione dei criteri ex lege è di diritto soggettivo, dacché la giurisdizione del G.O.
Il Consiglio di Stato non si discosta da un orientamento consolidato, in tema, delle Sezioni Unite Civili (cfr. fra le altre Cass. Civ. SU, 2 luglio 2007, n. 14952; 29 novembre 2006, n. 25276; 22 febbraio 2005, n. 3508; 10 gennaio 2003, n. 261).
Consiglio di Stato, sez. V, 26 novembre 2008, n. 5844