Consiglio di Stato, sez. VI, 23 febbraio 2024, n. 1806
Stop ai cartelli indicanti il prezzo medio dei carburanti rilevato su base regionale e nazionale esposti presso i distributori
Secondo il Consiglio di Stato l’obbligo di esporre cartelli con il prezzo medio del carburante rilevato su base regionale, sia settimanalmente che quotidianamente, così come previsto dall’art. 7 del D.M. 31 marzo 2023 costituisce di un onere di pubblicizzazione obiettivamente sproporzionato rispetto al fine perseguito e gravemente ingiusto a danno di operatori che agiscono in regime di libera concorrenza e che già sono sottoposti ad un dovere di informativa completa presso il punto vendita.
In discussione è la modalità di pubblicizzazione del prezzo medio dei carburanti a livello regionale (o nazionale in autostrada) imposta agli esercenti con frequenza giornaliera (art. 7 del d.m. 31 marzo 2023). Detto decreto è stato emanato in attuazione del D.L. 5/2023 recante disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti.
Il D.L. 5/2023 (art. 1, comma 3) ha previsto che gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongano con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento. Non ha però previsto che l’aggiornamento debba avvenire con cadenza giornaliera: tale specifica prescrizione è stata introdotta dal d.m. 31 marzo 2023.
Nella sentenza in commento è stato osservato che il cartello recante il prezzo medio comunica unicamente un dato: ovvero che in ambito regionale (o nazionale, in autostrada) esistono dei distributori che praticano prezzi più bassi (o anche più alti) di quelli praticati dal distributore presso il quale il consumatore si trova nel momento in cui vede il cartello del prezzo medio. Ma il consumatore non sa (semplicemente leggendo il cartello del prezzo medio) dove sia il distributore che pratica prezzi inferiori: potrebbe essere anche a centinaia di chilometri di distanza nella stessa regione.
In ogni caso l’informazione relativa al costo medio dei carburanti è disponibile per il consumatore che voglia conoscerlo: è sufficiente collegarsi al sito https://carburanti.mise.gov.it/ per conoscere non solo il prezzo medio regionale ma anche la collocazione dei singoli distributori che praticano i prezzi più bassi in una determinata zona.
In altri termini, il consumatore che voglia conoscere il prezzo medio dei carburanti ma anche sapere dove è più conveniente rifornirsi di benzina può consultare su Internet il sito predisposto dallo stesso Ministero (ai sensi dell’art. 6, comma 1, dello stesso d.m. 31 marzo 2023). In alternativa può consultare una delle tante app che offrono questo servizio scaricabili dagli “store” di distribuzione digitale e installabili sullo smartphone.
In definitiva è stato ritenuto che la prescrizione di cui all’art. 7 del D.M. 31 marzo 2023 si presenta come manifestamente irragionevole e sproporzionata oltre che poco utile per il consumatore.
Per un verso si impone di rendere conoscibile nei singoli punti vendita una informazione che il consumatore può avere (in forma ben più completa visto che è possibile sapere anche quale distributore applica i prezzi più bassi nella zona di riferimento) collegandosi al sito del Ministero ovvero scaricando delle app; per altro verso si addossano i relativi costi informativi unicamente in capo ai distributori imponendo loro degli oneri irragionevoli e sproporzionati rispetto alla limitata utilità che l’informazione relativa al prezzo medio, in sé considerata, può avere.
Per questa ragione l’art. 7 del D.M. 31 marzo 2023 è stato ritenuto illegittimo ed annullato dal Consiglio di Stato.
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Consiglio di Stato, sez. VI, 23 febbraio 2024, n. 1806