TAR Liguria, sez. I, 5 dicembre 2024, n. 843
Stop all’affidamento diretto della gestione del Festival di Sanremo da parte della Rai, a partire dal 2026 va indetta una gara pubblica.
Secondo il TAR della Liguria è illegittimo l’affidamento in esclusiva alla RAI dei diritti, nella titolarità del Comune di Sanremo, connessi allo svolgimento del Festival della Canzone Italiana (anche noto come Festival di Sanremo) e del relativo red carpet, la
Alla Convenzione (in scadenza il 31 dicembre 2023) stipulata tra il Comune di Sanremo e RAI, avente ad oggetto l’affidamento in esclusiva alla medesima RAI dei diritti, nella titolarità del Comune di Sanremo, connessi allo svolgimento – ivi compresi l’utilizzazione economica e lo sfruttamento commerciale – della 72ª e 73ª Edizione del Festival della Canzone Italiana, dovrà seguire una gara pubblica.
A tale riguardo è stato dedotta dalla società ricorrente JE s.r.l., che si è opposta agli atti emanati dal Comune di Sanremo, la violazione di legge (d.lgs. n. 50/2016; d.lgs. n. 36/2023; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, economicità, trasparenza e par condicio, concorrenza, pubblicità; artt. 56, 101, 106 e 107 TFUE) e l’eccesso di potere (difetto di presupposti e di motivazione; irragionevolezza e illogicità), per avere il Comune affidato direttamente a RAI Pubblicità il diritto di sfruttamento degli “eventi collaterali e/o connessi” al Festival, peraltro in assenza di corrispettivo e, anzi, assumendo degli oneri economici.
Secondo il TAR Non si comprende per quale ragione la prassi finora seguita dovrebbe consentire, di per sé, e ancorché (in ipotesi) illegittima, il perpetuarsi della scelta di affidare direttamente l’organizzazione del Festival a RAI per un tempo indefinito, fino a quando il Comune deciderà (insindacabilmente, secondo la tesi dello stesso Comune) di mutare le suddette “scelte organizzative”. ). Per non menzionare il fatto che l’eventuale indizione di una procedura di evidenza pubblica e la conseguente possibilità per altri operatori di formulare le proprie offerte ben potrebbero, in futuro, consentire di elevare ulteriormente il “livello tecnico qualitativo” finora riscontrato dall’Amministrazione comunale.
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TAR Liguria, sez. I, 5 dicembre 2024, n. 843