TAR Campania Napoli, Sez. VII, 16 settembre 2009, n. 4973
Ai sensi dell’art. 23 co. 3 L. n. 1034/1971, il decreto di fissazione dell’udienza è notificato, a cura dell’Ufficio di Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale, almeno quaranta giorni prima dell’udienza stessa, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite in giudizio.
La notificazione alla quale fa riferimento la suddetta norma, tuttavia, non va intesa, in senso tecnico giuridico, come consegna della copia conforme di un atto con particolari formalità e ad opera di un pubblico ufficiale che dell’operazione compiuta rediga apposita relazione, ma assume la più generale accezione di far noto un avvenimento con mezzi idonei; cosicché, legittimamente la notizia della fissazione dell’udienza di discussione può essere data mediante semplice avviso riscontrato da sottoscrizione per ricevuta, ovvero mediante invio di una lettera raccomandata presso il domicilio eletto.
Nel caso oggetto della sentenza che si annota, il difensore della parte resistente, che non aveva provveduto nell’atto di costituzione in giudizio ad eleggere domicilio nel Comune di Napoli e si doveva perciò ritenere domiciliato ex lege, in base al combinato disposto di cui agli artt. 19 L. n. 1034/1971 e 35 RD n. 1054/1924, presso la Segreteria del TAR, aveva eccepito che non gli fosse stato notificato ritualmente il decreto di fissazione dell’udienza di merito.
Il Collegio, dal suo canto, ha rilevato a tal proposito che, con atto a firma del Segretario di Sezione, risultava essere stato depositato presso lo stesso Ufficio di Segreteria apposito avviso di fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del ricorso, avviso indirizzato appunto al difensore dell’Amministrazione il quale però non ne aveva curato il ritiro.
Nel caso concreto, ha fra l’altro osservato il TAR, anche da un punto di vista soltanto fattuale, avrebbe costituito un mero formalismo, contrario ad ogni principio di economia, l’effettuazione di una formale notificazione dell’avviso di udienza da parte della stessa Segreteria presso i propri Uffici.
TAR Campania Napoli, Sez. VII, 16 settembre 2009, n. 4973