Cassazione civile, sez. tributaria, 6 febbraio 2023, n. 3485
Gli arretrati dell’assegno di mantenimento sono soggetti a tassazione separata
L'art. 17 TUIR prevede la tassazione separata per gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti, percepiti per sentenze, accordi collettivi o altri fatti estranei alla volontà delle parti, in questo modo escludendo la possibilità di scegliere l'anno di imposta dove far tassare i proventi; a tali proventi da lavoro dipendente sono assimilati anche le somme qualificate dall'art. 10 TUIR come oneri deducibili, ove sono infine espressamente individuati gli assegni di mantenimento del coniuge (non dei figli) fissati dal giudice a seguito di provvedimento di separazione o scioglimento del matrimonio. Ne consegue la corretta applicazione della tassazione separata all'assegno di divorzio.
Art. 17 DPR 917/1986
Tassazione separata
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
[...]
b ) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2 dell'art. 46.
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Cassazione civile, sez. tributaria, 6 febbraio 2023, n. 3485