Cassazione civile, sez. V tributaria, 9 dicembre 2008, n. 28887
In tema di imposte sui redditi, in base al dettato dell’art. 6, comma secondo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le somme percepite dal contribuente a titolo di risarcimento possono costituire reddito imponibile solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (Cassazione civile sezione V n. 9111 del 21 giugno 2002 e n. 11682 del 21 maggio 2007).
Non sono pertanto assoggettabili a tributo le indennità corrisposte dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energie psicofisiche spese dal lavoratore oltre l’orario massimo di lavoro da lui esigibile.
Nel caso di specie è stato riconosciuto il diritto del ricorrente a vedersi restituite le trattenute Irpef effettuate dal datore di lavoro sulla somma ottenuta a titolo di risarcimento per danno alla propia immagine e professionalità.
Cassazione civile, sez. V tributaria, 9 dicembre 2008, n. 28887