Consiglio di Stato, sez. IV, 4 novembre 2011, n. 5852
Pagamento contributi per permessi edilizi: il ricorso si può presentare anche oltre i 60 giorni dalla conoscenza dell’atto impositivo.
«Costituisce indirizzo consolidato – dal quale la Sezione non ravvisa ragione per discostarsi – che, nelle controversie aventi a oggetto gli obblighi di pagamento dei contributi afferenti alle concessioni ed ai permessi edilizi, il giudizio non ha carattere impugnatorio, ancorché esso sia proposto, formalmente, come contestazione di una determinazione amministrativa, in quanto mira ad accertare la sussistenza o la misura del credito vantato dal Comune; ne deriva che il ricorso può essere correttamente proposto nel termine di prescrizione del diritto, e dunque anche dopo che siano trascorsi più di sessanta giorni dalla conoscenza, da parte dell’interessato, dell’atto con cui l’amministrazione ha quantificato i contestati contributi, richiedendone il pagamento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2011, nr. 1365; Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2007, nr. 6237; id., 21 aprile 2006, nr. 2258; id., 10 luglio 2003, nr. 4102)».
Consiglio di Stato, sez. IV, 4 novembre 2011, n. 5852