Consiglio di Stato, sez. VI, 22 giugno 2007, n. 3491
Ai sensi dell’art. 4 della L. n. 264/1999, il Ministero dell’Università individua modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari. Per l’anno accademico 2006/2007 il D.M. 12 aprile 2006 ha demandato la predisposizione dei test ad un’apposita commissione costituita presso il Ministero ed, inoltre, ha imposto alle università di raccogliere le prove dei candidati in plichi chiusi da inviare, per la correzione, ad un ente ad esse estraneo (Consorzio Interuniversitario per la Gestione del Centro Elettronico dell’Italia del Nord – CINECA). In definitiva, le singole università si limitano ad attribuire ciascun elaborato ad un candidato.
La sentenza in esame decide un’istanza di regolamento di competenza relativa al ricorso con il quale un candidato ha impugnato la graduatoria, per l’ammissione al corso di laurea specialistico in medicina e chirurgia, dolendosi del giudizio espresso in relazione al proprio elaborato.
Il Consiglio di Stato, al lume del quadro normativo qui sopra riferito, dichiara che, trattandosi di un ricorso involgente atti di organi centrali dello Stato, è competente a deciderlo il TAR del Lazio Sez. di Roma.
Consiglio di Stato, sez. VI, 22 giugno 2007, n. 3491