Corte di Giustizia UE, sez. IV, 13 novembre 2008, C. 46-07
Ai sensi dell’art. 141 n. 1 del Trattato CE, ciascuno Stato membro deve assicurare l’applicazione del principio di parità di retribuzione fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, intendendosi per retribuzione il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore, in ragione dell’impiego di quest’ultimo. La pensione di vecchiaia rientra nel campo di applicazione dell’art. 141 del TCE, venendo essa corrisposta sulla base del criterio dell’impiego, desunto dalla lettera stessa della norma citata.
La Corte di Giustizia ha sancito in proposito che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all’art. 141 del Trattato CE, per aver mantenuto in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia ad età diverse a seconda che siano uomini o donne.
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Corte di Giustizia UE, sez. IV, 13 novembre 2008, C. 46-07