Cassazione civile, sez. III, 26 giugno 2020, n. 12883
L’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo esattoriale relativa alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale
L’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (così Cass., Sez. 3, Sentenze n. 11141 e n. 11142 del 29/05/2015, non massimate; Sez. 3, Sentenza n. 11794 del 09/06/2016, Rv. 640105 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15315 del 20/06/2017, Rv. 644736 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11028 del 09/05/2018, Rv. 648806 - 01);
Precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l’agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva (arg. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 49) ed esso, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24235 del 27/11/2015, in motivazione);
L’estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (così Cass. n. 11141 n. 11142 del 2015 e le ulteriori decisioni conformi sopra già citate);
Ne consegue che l’estratto di ruolo “costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche al fine della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito” (Cass. n. 11141 e n. 11142 del 2015 e le ulteriori decisioni conformi sopra già citate);
Cassazione civile, sez. III, 26 giugno 2020, n. 12883