Cassazione penale, sez. III, 20 settembre 2016, n. 38841
La messa in vendita di prodotti scaduti di validità non sempre integra il delitto di cui all’art. 516 cod. pen. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine).
Il reato si configura solo qualora sia concretamente dimostrato che la singola merce abbia perso le sue qualità specifiche, atteso che il superamento della data di scadenza dei prodotti alimentari non comporta necessariamente la perdita di genuinità degli stessi (Sez. U, n. 28 del 25/10/2000 – dep. 21/12/2000, Morici, Rv. 217296).
Nel caso di specie relativo all’acquisto di due sacchetti di patatine scadute, le stesse avevano perso le loro “qualità specifiche”, essendo indubbio che freschezza e fragranza delle patatine costituiscono qualità specifiche che il consumatore si attende dal prodotto in questione.
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Cassazione penale, sez. III, 20 settembre 2016, n. 38841