T.A.R. Lazio Roma, sez. IV ter, 3 novembre 2023, n. 16305
Le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo domiciliare ai dipendenti pubblici vanno uniformate a quelle previste per i dipendenti privati: 10 - 12 e 17 - 19.
Ai sensi dell’articolo 3 del DPCM n. 206/2017 disciplinante le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”.
Secondo il TAR Lazio, che si è espresso al riguardo su ricorso della UIL Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria, vi è una disparità di trattamento tra settore pubblico e privato, secondo la normativa vigente.
Nel settore pubblico, come sopra indicato, le fasce orarie di reperibilità sono 9 - 13 e 15 - 18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi mentre nel settore privato, le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale sono completamente diverse: 10 - 12 e 17 - 19.
Secondo il collegio la mancata armonizzazione della disciplina dettata per i lavoratori pubblici con quella dei lavoratori privati determina una “disparità di trattamento del tutto ingiustificata, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito”. Inoltre “il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere”.
Si attende dunque l’emanazione di un nuovo decreto che vada ad uniformare le fasce orarie di reperibilità per i settori pubblico e privato. In ogni caso nell’adozione di detto decreto e nelle more non potrà non tenersi conto di quanto affermato nella sentenza in commento.
A seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 16305/2023, che ha annullato il suddetto decreto nella parte sopra riportata, INPS ha fornito, con il messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023, le necessarie indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari.
Quadro normativo
La definizione delle fasce orarie di reperibilità per i lavoratori del settore pubblico in malattia discende da un articolato susseguirsi di norme legislative di seguito sinteticamente riportate:
- i decreti ministeriali n. 33/1985 e n. 170 del 15 luglio 1986 - adottati in attuazione dell’articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 – da considerarsi, a seguito dell’introduzione di disposizioni di legge speciali per il personale dipendente delle pubbliche Amministrazioni (riforma organica del pubblico impiego avviata con il D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e proseguita con l’emanazione del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, c.d. TUPI), riferibili ai soli lavoratori del settore privato;
- il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’articolo 71, comma 3, abrogato a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150;
- il decreto ministeriale n. 206 del 18 dicembre 2009, adottato in attuazione di quanto previso dall’articolo 55-septies, comma 5, del D.lgs n. 165/2001, come modificato dal D.lgs n. 150/2009, e successivamente sostituito, per effetto dell’articolo 18 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75;
- il citato DPCM n. 206/2017, oggetto delle censure del Giudice amministrativo, emanato in attuazione dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165/2001, come novellato dall’articolo 18, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 75/2017, nel quale sono fissati i limiti e i criteri cui deve attenersi il Governo nell’esercizio del potere regolamentare in materia.
Nuove fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici
Tanto rappresentato, nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).
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T.A.R. Lazio Roma, sez. IV ter, 3 novembre 2023, n. 16305