Cassazione penale, sez. III, 13 luglio 2016, n. 48577
Il fatto di vivere nell’immobile realizzato abusivamente ma non ancora ultimato non determina la decorrenza del termine di prescrizione del reato che è comunque reato di natura permanente. I lavori si considerano ultimati con la realizzazione delle finiture.
In tema di abusi edilizi (nella fattispecie realizzazione di manufatti in zona protetta ed in assenza di permesso di costruire) ed, in particolare, al fine di determinare il decorso dei termini prescrizionali del reato, occorre considerare i seguenti profili:
In primo luogo si tratta di reati di natura permanente, per cui la loro consumazione si protrae per tutto il tempo in cui continua l’attività edilizia illecita, cessando soltanto o al momento della totale sospensione dei lavori, conseguente all’adozione di un provvedimento autoritativo ovvero al momento della desistenza volontaria da parte dell’agente, consistente in un comportamento inequivoco di definitiva cessazione del persistere della condotta antigiuridica.
In secondo luogo occorre considerare che l’ultimazione dei lavori coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi.
Ne deriva che, nonostante l’utilizzo effettivo dell’immobile non completamente ultimato, ancorché accompagnato dall’attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, tale circostanza non è sufficiente per ritenere sussistente l’ultimazione dell’immobile abusivamente realizzato e, quindi, il decorso del termine prescrizionale.
Nella fattispecie in cui l’imputato aveva abitato l’immobile non ancora ultimato nelle sue finiture egli aveva asserito non già l’avvenuta desistenza volontaria nella realizzazione di opere non assentite, quanto piuttosto l’ultimazione delle stesse atteso che egli viveva nel fabbricato, invocando quindi il decorso del termine prescrizionale. Detta tesi è stata respinta dai giudici di merito la cui sentenza ha trovato conferma in Cassazione.
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Cassazione penale, sez. III, 13 luglio 2016, n. 48577