La Corte ha stabilito che, in forza dell’art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto (iva) i servizi di soccorso stradale in caso di guasto meccanico nell’ambito delle coperture assicurative stipulate dall’automobilista.
Detta norma prevede che: «[…], gli Stati membri esonerano, […] : a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione».Un’operazione di assicurazione, osserva la corte, si caratterizza per il fatto che l’assicuratore si impegna, previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto.
Detta prestazione inoltre non necessariamente consiste in una somma di denaro, ma può essere costituita da attività di assistenza, come specificato nella direttiva 73/239/CEE (coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita) laddove è esplicitamente annoverata fra le prestazioni assicurative l’attività di assistenza prestata, a seguito del pagamento di un premio, in favore di quanti vangano a trovarsi in difficoltà nel corso di spostamenti o comunque al di fuori del luogo di residenza o domicilio.
Sulla scorta di tali considerazioni la Corte ha stabilito che: le prestazioni di soccorso stradale che un ente come l’ELPA (Automobile e Touring club della Grecia) si impegna a fornire ai propri soci nel caso di realizzazione del rischio di guasto meccanico o di incidente coperto da tale ente, dietro pagamento, da parte di questi ultimi, di una quota di iscrizione annuale fissa, rientrano nella nozione di «operazioni di assicurazione» di cui all’art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva e devono pertanto essere esentate dall’IVA.
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