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Norme Civile e procedura civile Ordinamento Giudiziario Forense

R.D. 1611/1933 Avvocatura dello Stato

Redazionedi Redazione2 Febbraio 2025Aggiornato il:2 Febbraio 2025
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Avvocatura dello Stato

Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611

(Gazz. Uff., 12 dicembre 1933, n. 286)

Indice dei contenuti ⇣
Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’avvocatura dello Stato.
Titolo I Rappresentanza, citazione in giudizio e foro dello stato
Capo I Rappresentanza e difesa in giudizio dello stato
Capo II Foro dello Stato
Capo III Citazione in giudizio delle amministrazioni dello stato ed altre notificazioni alle stesse
Titolo II Avvocatura dello stato
Capo I Funzioni dell’avvocatura dello stato
Capo II Uffici dell’avvocatura dello stato
Capo III Personale dell’avvocatura dello stato
Titolo III Assunzione da parte dell’avvocatura dello stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali e degli impiegati.
Titolo IV Disposizioni generali, transitorie e finali
Capo I Disposizioni generali
Capo II Disposizioni transitorie
Capo III Disposizioni finali

Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’avvocatura dello Stato.

Titolo I
Rappresentanza, citazione in giudizio e foro dello stato

Capo I
Rappresentanza e difesa in giudizio dello stato

Art. 1 - art. 1 primo comma e 15 secondo comma testo unico approvato con regio decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 1 regio decreto 20 novembre 1930, n. 1483
La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all’avvocatura dello Stato.
Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità.

Art. 2 - art. 21 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828
Per la rappresentanza delle amministrazioni dello Stato nei giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell’avvocatura dello Stato, questa ha facoltà di delegare funzionari dell’amministrazione interessata, esclusi i magistrati dell’ordine giudiziario, ed in casi eccezionali anche procuratori legali, esercenti nel circondario dove si svolge il giudizio.
L’Avvocatura dello Stato ha facoltà di conferire - in relazione a particolari accertate esigenze - la delega di cui al primo comma del presente articolo a procuratori legali per quanto concerne lo svolgimento di incombenze di rappresentanza nei giudizi, civili e amministrativi, che si svolgono nelle sedi degli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato o delle avvocature distrettuali, relativi a materie riguardanti enti soppressi.

Art. 3 - art. 4 ultimo comma e 15 terzo comma testo unico approvato con regio decreto 24 novembre 1913, n. 1303
Innanzi alle preture ed agli uffici di conciliazione le amministrazioni dello Stato possono, intesa l’avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti.

Art. 4 - art. 1 quarto e quinto comma regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597
Nelle cause relative al contratto di trasporto innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione l’amministrazione delle ferrovie dello Stato è rappresentata e difesa dai propri agenti i quali siano muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.
Il direttore generale delle ferrovie dello Stato ha facoltà di richiedere per la trattazione di dette cause l’avvocatura dello Stato, la quale potrà delegare, per la rappresentanza, i capi stazione od altri agenti amministrativi ferroviari.

Art. 5 - art. 1 secondo e terzo comma testo unico approvato con regio decreto 24 novembre 1913, n. 1303; regio decreto 3 gennaio 1931, n. 2
Nessuna amministrazione dello Stato può richiedere la assistenza di avvocati del libero foro se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell’avvocato generale dello Stato e secondo norme che saranno stabilite dal consiglio dei ministri.
L’incarico nei singoli casi dovrà essere conferito con decreto del capo del governo di concerto col ministro dal quale dipende l’amministrazione interessata e col ministro per le finanze.

Capo II
Foro dello Stato

Art. 6 - art. 19 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828
Salva la disposizione dell’articolo seguente, la competenza per le cause nelle quali è parte una amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell’art. 98 del codice di procedura civile, spetta al tribunale o alla corte di appello del luogo dove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d’appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Quando un’amministrazione dello Stato è chiamata in garantia, la cognizione così della causa principale come della azione in garantia è devoluta, sulla semplice richiesta dell’amministrazione, con ordinanza del presidente, all’autorità giudiziaria competente a norma del comma precedente.

Art. 7 - art. 20 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 1 secondo comma regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597
Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un’amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, nonché per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli articoli 873 del codice di commercio e 94 del codice di procedura civile. Rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di una amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo.
L’appello dalle sentenze dei pretori e dalle sentenze dei tribunali, pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto rispettivamente innanzi al tribunale ed alla corte d’appello del luogo dove ha sede l’avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze stesse furono pronunciate.

Art. 8 - art. 1 regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2107, convertito in legge con la legge 3 aprile 1926, n. 607
La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e sovratasse, anche se insorte in sede di esecuzione, spetta in prima istanza, quando sia parte l’amministrazione dello Stato, al tribunale civile del luogo dove risiede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato, nel cui distretto trovasi l’ufficio che ha liquidato la tassa o la sovratassa controversa.

Art. 9 - art. 22 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828
La incompetenza in rapporto agli art. 6, primo comma, 7, secondo comma, e 8 può essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L’autorità giudiziaria deve pronunciarla anche di ufficio.

Art. 10 - art. 23 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828
Nei giudizi nei quali è parte un’amministrazione dello Stato la corte di cassazione, nel disporre il rinvio a senso del primo capoverso dell’art. 544 del codice di procedura civile, rimanda la causa ad altra autorità giudiziaria con sede in luogo ove ha pure sede un ufficio dell’avvocatura dello Stato.

Capo III
Citazione in giudizio delle amministrazioni dello stato ed altre notificazioni alle stesse

Art. 11 - art. 138 codice procedura civile; art. 25 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 1 secondo comma regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2107, convertito in legge con la legge 3 aprile 1926, n. 607
Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.
Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l’ufficio dell’avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.
Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio.

Art. 12 - art. 25 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828

Titolo II
Avvocatura dello stato

Capo I
Funzioni dell’avvocatura dello stato

Art. 13
L’avvocatura dello Stato provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato; alle consultazioni legali richieste dalle amministrazioni ed inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi; esamina progetti di legge, di regolamenti, di capitolati redatti dalle amministrazioni, qualora ne sia richiesta; predispone transazioni d’accordo con le amministrazioni interessate; esprime parere sugli atti di transazione redatti dalle amministrazioni; prepara contratti e suggerisce provvedimenti intorno a reclami o questioni mossi amministrativamente che possano dar materia di litigio.
Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.

Art. 14 - art. 14 testo unico approvato con regio decreto 24 novembre 1913, n. 1303
L’avvocatura dello Stato corrisponde direttamente con le amministrazioni dello Stato, alle quali richiede tutti gli schiarimenti, le notizie e i documenti necessari per l’adempimento delle sue attribuzioni.

Art. 15 - art. 13 testo unico approvato con regio decreto 24 novembre 1913, n. 1303; regio decreto 16 maggio 1872, n. 826; regio decreto 3 gennaio 1931, n. 2
L’avvocato generale dello Stato:
determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
presiede e convoca il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il comitato esecutivo;
vigila su tutti gli uffici, i servizi e il personale dell’Avvocatura dello Stato e soprintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali;
risolve, sentito il comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell’Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole amministrazioni;
assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l’Avvocatura generale dello Stato gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo;
riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull’attività svolta dall’Avvocatura dello Stato, presentando apposite relazioni, e segnala anche prontamente le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell’attività di istituto;
fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente attribuiti alla sua competenza, nonché ogni altro provvedimento riguardante gli uffici ed il personale dell’Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra autorità.
In caso di impedimento o di assenza l’avvocato generale è sostituito dal vice avvocato generale con maggiore anzianità nell’incarico.

Art. 16
Il vice-avvocato generale dello Stato coadiuva l’avvocato generale e lo supplisce in caso di impedimento od assenza.

Capo II
Uffici dell’avvocatura dello stato

Art. 17 - art. 2 testo unico approvato con regio decreto 24 novembre 1913, n. 1303; regio decreto 3 gennaio 1931, n. 2
Gli uffici dell’avvocatura dello Stato dipendono dal capo del governo, primo ministro segretario di Stato, e sono posti sotto la immediata direzione dell’avvocato generale.

Art. 18 - art. 3 testo unico approvato con regio decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 1° regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 2 regio decreto 20 novembre 1930, n. 1483; art. 1° regio decreto 9 agosto 1929, n. 1621
L’Avvocatura dello Stato è costituita dall’Avvocatura generale e dalle avvocature distrettuali.
L’Avvocatura generale ha sede in Roma.
Le avvocature distrettuali hanno sede in ciascun capoluogo di regione e, comunque, dove siano istituite sedi di corte d’appello.
Nella circoscrizione della corte di appello di Roma le attribuzioni dell’avvocatura distrettuale sono esercitate dall’Avvocatura generale dello Stato. Nella circoscrizione della corte di appello di Torino l’avvocatura distrettuale di Torino ha competenza anche per la Valle d’Aosta.

Art. 19 - art. 3 testo unico approvato con regio decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 8 decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 560, convertito in legge con la legge 15 ottobre 1923, n. 2293; articoli 6 e 12 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828

Art. 20 - art. 8 decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 560 convertito in legge con legge 15 ottobre 1923, n. 2293; art. 3 regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1810, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473
Il segretario generale dell’avvocatura dello Stato è specialmente incaricato di sovraintendere agli affari amministrativi e di carattere riservato.
In caso di assenza o di impedimento del segretario generale, l’avvocato generale dello Stato incarica un altro avvocato di esercitarne temporaneamente le funzioni.

Art. 21 - articoli 18 e 19 testo unico approvato con regio decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 26 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 35 regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898
L’Avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano l’esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
Con l’osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione.
Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall’erario all’avvocatura dello Stato, con le modalità stabilite dal regolamento, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente, sarà corrisposta dall’erario la metà della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione.
Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell’avvocato generale, predisposta in conformità delle tariffe di legge.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l’Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.
È applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l’Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.

Capo III
Personale dell’avvocatura dello stato

Art. 22 - art. 5 testo unico approvato con regio decreto 24 novembre 1913, n. 1303; articoli 4 e 5 regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 3 regio decreto 20 novembre 1930, n. 1483
Il ruolo, i titoli e i gradi del personale della avvocatura dello Stato sono stabiliti in conformità della tabella A allegata al presente testo unico.
Gli stipendi e i relativi aumenti periodici sono determinati in conformità del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e tabelle relative e delle successive modificazioni.

Art. 23 - art. 6 primo comma testo unico approvato con regio decreto 24 novembre 1913, n. 1303
Gli avvocati dello Stato sono equiparati ai magistrati dell’ordine giudiziario in conformità della tabella B annessa al presente testo unico.

Art. 24 - art. 9 testo unico approvato con regio decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 3 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828
I funzionari dell’avvocatura dello Stato non possono occupare altri pubblici impieghi, né esercitare la mercatura o altra professione, né, senza l’autorizzazione dell’avvocato generale dello Stato, assumere incarichi retribuiti di qualsiasi genere.
Presso gli uffici dell’avvocatura dello Stato può essere compiuta la pratica forense per l’esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore.
La pratica non dà alcun titolo per l’ammissione nelle carriere dell’avvocatura dello Stato e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammesse agli esami per la iscrizione negli albi professionali.

Art. 25 - art. 4 primo e secondo comma regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 8 decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 560, convertito in legge con la legge 15 ottobre 1923, n. 2293

Art. 26 - art. 4 secondo e terzo comma regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 8 ultimo comma decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 560, convertito in legge con la legge 15 ottobre 1923, n. 2293; art. 3 regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1810, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473

Art. 27 - art. 7 testo unico approvato con regio decreto 24 novembre 1913, n. 1303
I posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe sono conferiti in seguito a concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi: i magistrati dell’ordine giudiziario che abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l’uditorato, ed abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario o a pretore; i magistrati della giustizia militare i quali, avendo compiuto quattro anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe; gli avvocati che siano iscritti nell’albo da almeno due anni; i funzionari del ruolo dei procuratori dell’Avvocatura dello Stato dopo almeno tre anni di servizio.
Per l’ammissione al concorso occorre non aver oltrepassato l’età di trentacinque anni, fatta eccezione per i magistrati e per i funzionari del ruolo dei procuratori dell’Avvocatura dello Stato, e salve le altre eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti”.

Art. 28 - art. 7 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828
Nel ruolo degli avvocati dello Stato le promozioni sono:
da sostituto avvocato dello Stato di seconda classe a sostituto avvocato dello Stato di prima classe;
da sostituto avvocato dello Stato di prima classe a segretario generale dell’avvocatura dello Stato od a vice-avvocato dello Stato;
da segretario generale dell’avvocatura dello Stato o da vice-avvocato dello Stato a sostituto avvocato generale dello Stato o ad avvocato distrettuale dello Stato;
da sostituto avvocato generale dello Stato o da avvocato distrettuale dello Stato a vice-avvocato generale dello Stato;
da vice-avvocato generale dello Stato ad avvocato generale dello Stato.
Le promozioni al grado di sostituto avvocato dello Stato di prima classe sono fatte per i primi due quinti a scelta e per gli altre tre quinti secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito.
Le promozioni al grado di vice-avvocato dello Stato sono fatte per i primi tre quinti a scelta e per gli altri due quinti secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito.
Le promozioni ai gradi superiori sono fatte esclusivamente a scelta.
Le promozioni sono disposte con decreto reale su proposta del capo del governo, previo il giudizio di promovibilità dato dalla commissione del personale per i gradi di sostituto avvocato di prima classe, vice-avvocato, avvocato distrettuale e sostituto avvocato generale; previa deliberazione del consiglio dei ministri per i gradi superiori, sentito l’avvocato generale dello Stato per la promozione a vice-avvocato generale.

Art. 29 - art. 6 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828
Il segretario generale dell’avvocatura dello Stato è nominato con decreto reale tra i vice-avvocati dello Stato o, altrimenti, con promozione a scelta tra i sostituti avvocati dello Stato, previa in quest’ultimo caso deliberazione della commissione del personale.
Su proposta dell’avvocato generale dello Stato il segretario generale potrà passare tra i vice-avvocati prendendo il posto determinato dall’anzianità dell’originaria sua promozione a vice-avvocato od a segretario generale.

Art. 30
La nomina dell’avvocato generale dello Stato è fatta con decreto reale su proposta del capo del governo, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

Art. 31 - art. 8 quarto comma testo unico approvato con regio decreto 24 novembre 1913, n. 1303

Art. 32 - art. 12 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 11 regio decreto 1° maggio 1925, n. 591
Gli aggiunti di procura di seconda classe sono nominati con decreto del capo del governo tra gli iscritti nell’albo dei procuratori legali e tra gli uditori di tribunale o di pretura che abbiano compiuto rispettivamente dodici o diciotto mesi di tirocinio effettivo, purché siano riconosciuti idonei dalla commissione del personale.
Gli aggiunti di procura possono anche essere nominati in seguito a concorso per esami, al quale saranno ammessi coloro che soddisfino alle condizioni di cui al comma precedente, nonché i laureati in giurisprudenza aventi i requisiti per partecipare all’esame per l’iscrizione nell’albo dei procuratori legali. Alla pratica forense nello studio di un procuratore è equiparata la pratica presso un avvocato o presso l’avvocatura dello Stato. L’esame è teorico e pratico e verte sulle materie dell’esame di concorso per l’iscrizione nell’albo dei procuratori, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Per conseguire la nomina ad aggiunto di procura occorre non avere superato l’età di anni trenta, fatta eccezione per coloro che provengano dal ruolo della magistratura e salve le altre eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti.
Dopo un anno di esercizio delle loro funzioni di aggiunti di procura sono scrutinati dalla commissione del personale all’effetto di stabilire se debbano rimanere in servizio od essere licenziati con preavviso di tre mesi e senza diritto ad alcuna indennità.

Art. 33 - art. 10 regio decreto 1° maggio 1925, n. 591
Gli aggiunti di procura di seconda classe sono promossi alla prima classe secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito, quando abbiano compiuto un’anzianità utile di cinque anni, calcolando la durata del servizio effettivamente prestato nel grado 11° del ruolo di procura dell’avvocatura dello Stato ed in aumento, per non oltre un biennio, il servizio anteriore in magistratura o la pratica forense per l’ammissione al concorso di procuratore legale o di aggiunto di procura, compiuta successivamente al conseguimento della laurea in giurisprudenza.
Le promozioni a procuratore di terza classe sono conferite secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito, agli aggiunti di procura di prima classe, qualunque sia la loro anzianità di grado.
Le promozioni a procuratore di seconda classe sono conferite esclusivamente mediante esame di concorso, da espletarsi secondo le norme dettate dal regolamento; all’esame è ammesso, su domanda, il personale dei gradi inferiori dello stesso ruolo che, alla data del decreto che indice l’esame, abbia compiuto sei anni di servizio effettivo nel ruolo medesimo, escluso a tali effetti il servizio di magistratura o la pratica forense, indicati nel primo comma del presente articolo, e che, a giudizio della commissione del personale, abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.
Le promozioni a procuratore di prima classe sono conferite a scelta tra i procuratori di seconda classe che abbiano compiuto in questo grado almeno tre anni di effettivo servizio.
Tutte le promozioni nel ruolo di procura dell’avvocatura dello Stato sono disposte con decreto del capo del governo; quelle per anzianità congiunta al merito e a scelta sono precedute dal giudizio di promovibilità dato dalla commissione del personale.

Art. 34 - art. 11 testo unico approvato con regio decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 13 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828
Tutti gli avvocati dello Stato sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 35 - art. 8 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828
Nel fare le designazioni dei vice-avvocati dello Stato promovibili al grado di sostituto avvocato generale o di avvocato distrettuale dello Stato la commissione del personale indica per la dispensa e il collocamento a riposo i vice-avvocati i quali, per difetto di operosità o di capacità, non risultino più idonei alle funzioni del proprio grado.
Con deliberazione del consiglio dei ministri, e su proposta motivata dell’avvocato generale dello Stato, sono dispensati dal servizio e collocati a riposo i funzionari di grado superiore a quello di vice-avvocato che per difetto di operosità o di capacità non corrispondano più alle esigenze di servizio.

Art. 36 - art. 9 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828
I sostituti avvocati dello Stato, i quali in tre o più scrutini consecutivi, di cui l’ultimo sia distante dal primo di almeno tre anni, siano stati pretermessi nella promozione per merito a vice-avvocato, sono annualmente sottoposti a giudizio della commissione per personale la quale dichiara se per operosità e capacità conservino la idoneità alle funzioni del proprio grado. In caso di giudizio sfavorevole sono dispensati dal servizio e collocati a riposo.
Sono dispensati dal servizio e collocati a riposo i sostituti avvocati dello Stato i quali per tre volte consecutive siano stati pretermessi nella concessione dell’aumento periodico di stipendio.

Art. 37
Gli avvocati distrettuali dello Stato possono essere collocati a disposizione del capo del governo per un termine non eccedente i sei mesi, quando ciò sia richiesto dai bisogni del servizio, sentito l’avvocato generale dello Stato e previa deliberazione del consiglio dei ministri.
Quando nel termine per cui furono collocati a disposizione non siano richiamati alle loro funzioni, sono collocati in aspettativa per motivi di servizio per un termine non eccedente due anni.
Se non vengono richiamati alle loro funzioni neppure nel termine della aspettativa, sono dispensati dal servizio ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione a norma di legge.

Art. 38
Durante la disposizione e l’aspettativa per motivi di servizio, gli avvocati distrettuali sono collocati fuori ruolo ed è loro conceduto un assegno che è eguale allo stipendio durante la disposizione, e non maggiore di due terzi, né minore della metà durante l’aspettativa.
Al termine della disposizione o dell’aspettativa hanno diritto di riprendere il posto che avevano nella graduatoria di anzianità.
Il tempo passato a disposizione od in aspettativa per motivi di servizio è valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.
Gli avvocati distrettuali a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio non possono eccedere nello stesso tempo il numero di uno.

Art. 39 - art. 8 terzo comma testo unico approvato con regio decreto 24 novembre 1913, n. 1303
Per la nomina, le promozioni e il collocamento a riposo del personale d’ordine e subalterno dell’avvocatura dello Stato si applicano, in quanto non sia diversamente disposto nel presente testo unico e nel relativo regolamento, le norme del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull’ordinamento gerarchico, e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili della amministrazione dello Stato, e rispettive modificazioni ed integrazioni.

Art. 40
Al personale dell’avvocatura dello Stato sono applicabili le disposizioni contenute nella parte seconda del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, in relazione alle norme del presente testo unico, salvo quanto sarà disposto nel regolamento.
La censura e la riduzione dello stipendio sono inflitte dall’avvocato generale dello Stato con provvedimento definitivo.
Le attribuzioni della commissione di disciplina sono esercitate dal consiglio dei ministri per i funzionari di grado superiore e vice-avvocato dello Stato e negli altri casi dalla commissione del personale, in conformità del regolamento.

Art. 41 - art. 16 testo unico approvato con regio decreto 24 novembre 1913, n. 1309; art. 2 decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311
Al personale dell’avvocatura dello Stato spettano le indennità di viaggio e di soggiorno giusta il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e gli art. 180 e 181 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nei casi ivi previsti, salva la riduzione di cui all’art. 1 del regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18.
Agli avvocati dello Stato ed agli aggiunti di procura, quando si recano fuori della città dove il loro ufficio ha sede per l’assistenza delle amministrazioni nelle vertenze e nei giudizi, oltre le indennità di cui al precedente comma, potrà essere corrisposta un’indennità complementare da liquidarsi di volta in volta dall’amministrazione interessata di concerto col capo del governo per l’avvocato generale dello Stato e su proposta di quest’ultimo per tutti gli altri funzionari.

Art. 42 - regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257
Al personale dell’avvocatura dello Stato spettano le concessioni ferroviarie di viaggio in conformità delle disposizioni del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257.

Titolo III
Assunzione da parte dell’avvocatura dello stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali e degli impiegati.

Art. 43
L’avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizioni di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto.
Qualora sia intervenuta l’autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti.

Art. 44 - art. 5 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828
L’avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle amministrazioni dello Stato o delle amministrazioni o degli enti di cui all’art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessino per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l’avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunità.

Art. 45
Per l’esercizio delle funzioni di cui ai due precedenti articoli si applica il secondo comma dell’art. 1 del presente testo unico.

Titolo IV
Disposizioni generali, transitorie e finali

Capo I
Disposizioni generali

Art. 46 - art. 55 regio decreto 25 ottobre 1928, n. 3497; art. 2 regio decreto 9 agosto 1929, n. 1621
Le norme dei titoli I e II si applicano anche per gli affari delle colonie e dei possedimenti da trattarsi nel territorio del regno.
Nelle colonie libiche tutte le controversie fra i privati e la pubblica amministrazione di competenza dell’autorità giudiziaria sono devolute esclusivamente alla cognizione del tribunale civile di Tripoli per la Tripolitania e del tribunale civile di Bengasi per la Cirenaica.
L’incompetenza in rapporto al comma precedente può essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L’autorità giudiziaria deve pronunciarla anche d’ufficio.
L’amministrazione dello Stato è citata e istituisce giudizi in persona del governatore.
Le citazioni, le sentenze ed ogni atto giudiziale devono essere notificati a pena di nullità da pronunciarsi anche di ufficio presso l’avvocatura dello Stato in Tripoli per la Tripolitania e nella sede distaccata di Bengasi per la Cirenaica. I ricorsi per cassazione devono essere notificati, egualmente a pena di nullità da pronunciarsi anche di ufficio, presso l’avvocatura generale in Roma.

Art. 47 - art. 1 testo unico approvato con regio decreto 24 novembre 1913, n. 1303
L’avvocatura dello Stato dà i pareri che le sono richiesti dagli enti dei quali assume la rappresentanza e la difesa a norma del titolo III.

Art. 48
Le norme del titolo III possono applicarsi anche ad amministrazioni di Stato estere ed a rappresentanze dei rispettivi governi in quanto siano attrici o convenute in giudizi da svolgersi nel regno e l’avvocatura dello Stato sia autorizzata nei modi indicati all’art. 43 ad assumerne la rappresentanza e difesa.

Art. 49 - art. 17 testo unico approvato con regio decreto 24 novembre 1913, n. 1303
Le competenze dei procuratori legali delegati a norma dell’art. 2 sono liquidate dall’avvocato distrettuale dello Stato, e, per il distretto della corte d’appello di Roma, dall’avvocato generale dello Stato.
Sui reclami contro la liquidazione degli avvocati distrettuali dello Stato provvede l’avvocato generale dello Stato.
Le determinazioni dell’avvocato generale dello stato relativamente alle liquidazioni di cui nel presente articolo sono definitive ed insindacabili.

Art. 50 - legge 13 aprile 1933, n. 378
Ai funzionari, impiegati ed agenti dell’avvocatura dello Stato è vietato di costituire o partecipare ad associazioni del genere di cui all’art. 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro.

Capo II
Disposizioni transitorie

Art. 51 - art. 24 secondo comma regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828
Ove la corte di cassazione prima dell’entrata in vigore delle disposizioni del capo III del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, abbia disposto il rinvio della causa innanzi ad autorità giudiziaria non competente a norma delle disposizioni medesime, il primo presidente della corte di cassazione, su richiesta della parte diligente, provvede con ordinanza alla designazione del giudice di rinvio a norma del precedente art. 10.

Art. 52 - art. 9 regio decreto 25 giugno 1865, n. 2361
Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui all’art. 11 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona del Ministro in carica.

Art. 53 - art. 14 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828
All’avvocato generale dello Stato e al vice-avvocato generale dello Stato in carica al 1° dicembre 1923 quando siano collocati a riposo spetterà il trattamento di cui all’art. 206 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2304, e dall’art. 1 del regio decreto-legge 11 aprile 1929, n. 468, convertito in legge con la legge 28 giugno 1929, n. 1129.

Art. 54 - art. 2 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828
Agli effetti dell’art. 31, lett. a) per i dalmati i quali abbiano optato per la cittadinanza in virtù del trattato di Rapallo la professione presso i collegi giudiziari del cessato impero austro-ungarico si considera come esercitata nel regno.

Art. 55 - art. 1 terzo comma regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597
Presso l’amministrazione centrale delle ferrovie dello Stato sono distaccati funzionari dell’avvocatura dello Stato per provvedere alla consulenza e alla assistenza immediata. Ai detti funzionari può anche essere affidata dall’avvocato generale dello Stato la trattazione consultiva e contenziosa di altri affari.

Art. 56 - art. 9 regio decreto 13 gennaio 1924, n. 9; art. 6 regio decreto 1° maggio 1925, n. 591
Il personale proveniente dall’amministrazione delle ferrovie dello Stato in virtù dei regi decreti 13 gennaio 1924, n. 9, e 1° maggio 1925, n. 591, rimane iscritto al fondo pensioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e modificazioni successive, continuando ad essere soggetto alle relative trattenute.
Parimenti col medesimo obbligo esso continuerà ad essere iscritto all’opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato di cui alla legge 10 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.
I contributi già a carico dell’amministrazione delle ferrovie dello Stato per i due istituti suddetti gravano sui fondi dell’amministrazione delle finanze.
I funzionari ed agenti provenienti dall’amministrazione delle ferrovie dello Stato continuano a fruire degli alloggi nelle case dei ferrovieri di cui fossero forniti all’atto del passaggio e conservano, inoltre, essendo in possesso dei voluti requisiti, il diritto alla assegnazione di alloggi costruiti o costruendo da società cooperative edilizie ferroviarie nelle quali, al momento del trasferimento nel ruolo dell’avvocatura dello Stato, avessero la iscrizione a socio.

Art. 57 - art. 5 regio decreto 1° maggio 1925, n. 591
Ai funzionari ed agenti, provenienti dall’amministrazione ferroviaria, ai quali, in conseguenza del trasferimento nel ruolo dell’avvocatura dello Stato, sia attribuito un emolumento inferiore a quello di cui si trovavano provvisti, è corrisposta la differenza a titolo di assegno personale da assorbirsi in occasione delle promozioni e dei periodici aumenti di stipendio successivi.

Art. 58 - art. 7 regio decreto 1° maggio 1925, n. 591; art. 11, n. 1 , lett. a) regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257
Ai funzionari ed agenti provenienti dall’amministrazione ferroviaria è conservato il trattamento spettante ad essi ed alle famiglie al momento del passaggio all’avvocatura dello Stato per quanto riflette la circolazione ferroviaria e le concessioni che possono essere ammesse direttamente dall’amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle proprie linee.

Art. 59 - art. 8 regio decreto 1° maggio 1925, n. 591
I mobili di ufficio, di biblioteca e di archivio ed i libri assegnati al soppresso ufficio legale delle ferrovie dello Stato sono ceduti all’avvocatura dello Stato e restano a carico di essa a decorrere dal 1° luglio 1925.

Art. 60 - art. 9 regio decreto 1° maggio 1925, n. 591
Rimane a carico dell’amministrazione ferroviaria l’annua assegnazione di fondi per la biblioteca ceduta all’avvocatura dello Stato nella misura fissata all’entrata in vigore del regio decreto 1° maggio 1925, n. 591.

Capo III
Disposizioni finali

Art. 61
Sono abrogate le disposizioni contrarie alle norme contenute nel presente testo unico.

Art. 62
Con decreto reale, su proposta del capo del governo, di concerto col ministro per le finanze, saranno emanate le norme occorrenti per l’attuazione del presente testo unico.

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Indice dei contenuti
Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’avvocatura dello Stato.
Titolo I Rappresentanza, citazione in giudizio e foro dello stato
Capo I Rappresentanza e difesa in giudizio dello stato
Capo II Foro dello Stato
Capo III Citazione in giudizio delle amministrazioni dello stato ed altre notificazioni alle stesse
Titolo II Avvocatura dello stato
Capo I Funzioni dell’avvocatura dello stato
Capo II Uffici dell’avvocatura dello stato
Capo III Personale dell’avvocatura dello stato
Titolo III Assunzione da parte dell’avvocatura dello stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali e degli impiegati.
Titolo IV Disposizioni generali, transitorie e finali
Capo I Disposizioni generali
Capo II Disposizioni transitorie
Capo III Disposizioni finali
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