Consiglio Stato
Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054
(Gazz. Uff., 7 luglio 1924, n. 158)
(Tutti gli articoli omessi sono stati abrogati per disposizione contenuta nel d.lgs. n. 107/010)
TITOLO I DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Art. 5. (Art. 4 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, art. 205 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395)
I presidenti e i consiglieri di Stato non possono essere rimossi, né sospesi, né collocati a riposo d’ufficio, né allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con l’adempimento delle condizioni seguenti:
1) non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non con loro consenso;
2) non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermità o per debolezza di mente, non siano più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;
3) non possono essere sospesi, se non per negligenza nell’adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;
4) non possono essere rimossi dall’ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono.
I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto [reale], sopra proposta motivata del Ministro per l’interno, udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Il limite di età per il collocamento a riposo per il Presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato, è fissato al compimento degli anni settanta.
Art. 11. (Art. 7 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)
I primi referendari, i referendari e i segretari sono assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del Presidente del Consiglio di Stato.
A ciascuna delle sezioni giurisdizionali potranno essere destinati, quando occorre, anche più di uno fra primi referendari e referendari.
Tanto nelle sezioni consultive, quanto nelle giurisdizionali, i primi referendari e i referendari istruiscono gli affari che sono solo commessi, e ne riferiscono alla sezione, e, quando ne sia il caso, al Consiglio in adunanza generale. Ed hanno voto deliberativo, se siano relatori o vengano chiamati a supplire consiglieri assenti o impediti.
Art. 12. (Art. 8 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840)
Al principio di ogni anno sono designati, con decreto reale, il presidente e i consiglieri di ogni sezione, in modo però che in ciascuna sezione giurisdizionale almeno due e non più di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell’anno precedente.
Ove manchi in qualche sezione il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il Presidente del Consiglio supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.
Art.13 (Art. 9 del testo unico 17 agosto 1907 n. 638)
La direzione del personale e del servizio interno nonché la corrispondenza col Ministero, spettano al Presidente.
TITOLO II
CAPO I DELLE ATTRIBUZIONI CONSULTIVE DEL CONSIGLIO DI STATO
Art. 14. (Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)
Il Consiglio di Stato:
1) dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri;
2) formula quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.
Art.15 (Art. 11 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)
Quando il parere del Consiglio di Stato è richiesto per legge il decreto del Presidente della Repubblica o ministeriale che ne consegue deve avere la formula “udito il parere del Consiglio di Stato”.
Art. 16. (Art. 12 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840)
Il voto del Consiglio di Stato è richiesto:
1) sopra tutte le proposte di regolamenti che per l’art. 1, n. 7, del R.D. 14 novembre 1901, n. 466, sono soggetti all’approvazione del Consiglio dei Ministri;
2) sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche, per le quali occorre il decreto del Presidente della Repubblica;
3) sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge;
4) sui ricorsi fatti al Presidente della Repubblica contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica (1);
5) sulle convenzioni o sui contratti da approvarsi per legge, o che importino impegni finanziari che non trovano riscontro in impegni regolarmente assunti per legge;
6) in tutti gli altri casi in cui sia richiesto per legge.
Nei casi previsti al n. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, deve farsi constare dal decreto del Presidente della Repubblica che è stato pure udito il Consiglio dei ministri.
I ricorsi indicati al n. 4 del comma primo, non sono più ammessi dopo 180 giorni da quello in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento: e devono essere notificati all’autorità che abbia emesso il provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto nei modi stabiliti dal regolamento.
CAPO II
DEL MODO DI PROCEDERE NELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI CONSULTIVI
Art. 17. (Art. 13 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)
Il Consiglio di Stato, per l’esame degli affari sui quali è richiesto il suo parere, delibera in adunanza generale di tutti i suoi componenti o diviso per sezioni.
Art. 18. (Art. 14 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)
Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio e vi assiste il segretario generale.
Art. 19. (Art. 15 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)
A render valide le deliberazioni, tanto nelle adunanze generali, quanto nelle adunanze di sezione, è necessaria la presenza almeno della metà del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio o la sezione.
Art. 20. (Art. 16 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il voto del Presidente ha la preponderanza.
Art. 21. (Art. 17 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)
I Ministri possono intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali del Consiglio ed a quelle delle sezioni; o delegare Commissari per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi, o per manifestare gli intendimenti del Ministro sopra nuove leggi e regolamenti, dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione.
Art. 22. (Art. 18 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)
È in facoltà del Presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar parere sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare Commissioni speciali, scegliendone i consiglieri nelle sezioni.
Potrà anche aggiungere alla sezione incaricata di esaminare determinati affari alcuni membri di altre sezioni, i quali, però, in questi casi, non hanno che voto consultivo.
In caso di assenza o d’impedimento di membri di una sezione il Presidente può provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un’altra sezione.
Art. 23. (Art. 19 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)
Dal regolamento del servizio interno sono determinati gli affari che debbono essere trattati dalle sezioni, cui spettano, e quelli in adunanza generale.
È sempre in facoltà del Ministro di esigere che dati affari siano trattati in adunanza generale, salvo il disposto dell’art. 33.
Art. 24. (Art. 20 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)
Le proposte di leggi e di regolamenti, dopo essere state studiate e preparate nella sezione alla quale per loro natura appartengono, o nelle Commissioni speciali, sono esaminate e discusse in adunanza generale.
Art. 25. (Art 21 del testo unico 17 agosto 1907 n. 638)
Avuto il parere di una sezione, il Ministro può, salve le disposizioni dell’art. 33, richiedere al Presidente che l’affare sia riproposto all’esame dell’intero Consiglio e discusso in adunanza generale.
TITOLO III
CAPO I DELLE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Art. 48. (Art. 40 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)
Le decisioni pronunziate in sede giurisdizionale possono, agli effetti della L. 31 marzo 1877, n. 3761, essere impugnate con ricorso per cassazione. Tale ricorso tuttavia è proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato.