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Decreto CICR 3 agosto 2016 Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni bancarie.

Redazionedi Redazione22 Settembre 2016Aggiornato il:22 Settembre 2016
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto CICR 3 agosto 2016

(Gazz. Uff.10 settembre 2016, n.212)

Decreto Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio 3 agosto 2016 Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.

 

Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si definisce:
– «cliente», qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario. Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi di investimento alternativi, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti sopra indicati;
– «intermediario», le banche, gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale finanziamenti ai quali si applica il titolo VI del TUB;
– «conto di pagamento», il conto come definito all’art. 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 , n. 11.

 

Art. 2 Scopo e ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua l’art. 120, comma 2, del TUB e si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB.
2. La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma 1 è regolata secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli 3 e 4.
3. L’imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell’art.
1194 del codice civile.

 

Art. 3 Regime degli interessi
1. Nelle operazioni indicate dall’art. 2, comma 1, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora.
2. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.
3. Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.

 

Art. 4 Interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti
1. Il presente articolo si applica:
a) alle aperture di credito regolate in conto corrente di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2012, n. 155, e a quelle regolate in conto di pagamento anche quando la disponibilità sul conto, nella forma di cui all’art. 1842 del codice civile, sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;
b) agli sconfinamenti di cui all’art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, quali definiti dall’art. 1, comma 1, lettera d), del decreto anzidetto.
2. Ai contratti di apertura di credito che vengono stipulati e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare si applica il solo comma 7.
3. Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.
4. Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell’art. 119 o 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente.
5. Ai sensi dell’art. 120, comma 2, lettera b), del TUB, il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.
6. Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.
7. Fermo restando quanto disposto dall’art. 2, comma 3, in caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

 

Art. 5 Disposizioni finali
1. Gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.
2. I contratti in corso sono adeguati con l’introduzione di clausole conformi all’art. 120, comma 2, del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB.
L’adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell’art. 118 del TUB. Sulla clausola contenente l’autorizzazione prevista dall’art. 4, comma 5, deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall’art. 117, comma 1, del TUB. Per i contratti che non prevedono l’applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente l’adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016.
3. Ai sensi dell’art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni del presente decreto sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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