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Regolamento AGCOM in materia di rispetto della dignità umana, principio di non discriminazione e contrasto all’hate speech

Redazionedi Redazione8 Giugno 2019Aggiornato il:8 Giugno 2019
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Delibera AGCOM 15 maggio 2019 n. 157/19/CONS

Indice dei contenuti ⇣
Delibera AGCOM n. 157/19/CONS del 15 maggio 2019 all. B
Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech

Delibera AGCOM n. 157/19/CONS del 15 maggio 2019 all. B

Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) “Autorità”, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall’art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
b) “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dal decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120;
c) “servizio di media audiovisivo”: il servizio come definito dall’art. 2, comma 1, lett. a), del Testo unico;
d) “servizio di media radiofonico”: il servizio come definito dall’art. 2, comma 1, lett. a), del Testo unico applicato per analogia ai servizi radiofonici ai sensi dell’art. 2, comma 2, del medesimo Testo unico;
e) “fornitore di servizi di media”, il fornitore di servizi come definito dall’art. 2, comma 1,lett. b), del Testo unico;
f) “giornalista”, l’iscritto all’Albo ai sensi dell’art. 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; f) “programma”: una serie di immagini animate, sonore o non, come definite dall’art. 2,
comma 1, lett. e), del Testo unico;
g) “fornitore della piattaforma per la condivisione di video”: la persona fisica o
giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video;
h) “servizio di piattaforma per la condivisione di video”, un servizio quale definito agli artt. 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ove l’obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2002/21/CE e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video,
anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;»
i) “CO.RE.COM”, i Comitati regionali per le comunicazioni;
l) “Direzione”: la direzione competente dell’Autorità;
m)“Regolamento sanzioni”, il “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, approvato con la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;
n) “espressioni o discorso d’odio (hate speech)”, l’utilizzo di contenuti o espressioni suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l’odio e la discriminazione e istigare alla violenza nei confronti di un determinato insieme di persone ‘target’, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale, di credo religioso, d’identità di genere, di orientamento sessuale, di disabilità, di condizioni personali e sociali, attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale, anche mediante la rete internet, i social network o altre piattaforme telematiche.

Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i principi e le disposizioni cui devono adeguarsi i fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana nei programmi di informazione e intrattenimento per assicurare il rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e contrasto alle espressioni di odio,come definite alla lett. n) dell’art. 1.
2. Restano ferme le attribuzioni dell’Ordine dei giornalisti di cui al combinato disposto della legge n. 69/1963 e del D.P.R. n. 137/2012, relativamente ai propri iscritti.
3. L’Autorità promuove, coordina e indirizza l’elaborazione di codici di condotta. In particolare, con riferimento ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video di cuiall’art. 1, lett. g), l’Autorità individua forme di co-regolazione, nonché campagne di sensibilizzazione sul tema.

CAPO II
Fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici

Art. 3
Principi generali
1. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ferma la libertà d’informazionee la libertà di espressione di ogni individuo e il diritto di cronaca, sono tenuti ad assicurare ilrispetto, nell’ambito dei programmi di informazione e di intrattenimento, dei principifondamentali sanciti a garanzia degli utenti ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Testo unico.

Art. 4
Principi di non discriminazione e di contrasto all’hate speech
1. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, nel rispetto dei principi dicui all’art. 3, e tenuto conto di quanto stabilito nel Testo unico dei doveri del giornalista vigente, osservano una serie di cautele e indirizzi, ponendo particolare attenzione alla identificazione del contesto specifico di riferimento rispetto a possibili rappresentazioni stereotipate e generalizzazioni che, attraverso il ricorso a espressioni di odio, possano generare pregiudizio nei confronti di persone che vengano associate ad una determinata categoria o gruppo oggetto di discriminazione, offendendo così la dignità umana e generando una lesione dei diritti della persona.
2. A tal fine, vanno considerati anche eventuali elementi grafici, presenti nel programma, passibili di generare effetti “discriminatori” (titoli, sottopancia, affermazionivirgolettate) in quanto volti a generalizzare o a conferire natura sistematica a fatti specifici ed episodi particolari, nonché volti, in assenza di precisazioni in merito al contesto di riferimento, a generare dubbi sulla loro natura episodica, rispetto ai diversi temi oggetto di discussione in trasmissione.

Art. 5
Iniziative di contrasto all’hate speech
1. La Rai, nel ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, anche in esecuzione al contratto di servizio, promuove la diffusione di contenuti che valorizzano i principi di rispetto della dignità umana, di non discriminazione, dell’inclusione e della coesione sociale, nonché di contrastoall’istigazione alla violenza e all’odio.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, anche privati, sono invitati a promuovere iniziative aventi ad oggetto i temi dell’inclusione e della coesione sociale,della promozione delle diversità e dei diritti fondamentali della persona.

Art. 6
Procedimenti sanzionatori
1. L’Autorità esercita le proprie competenze di vigilanza sul rispetto del presente Regolamento d’ufficio, avvalendosi anche della Guardia di Finanza e della Polizia postale e, ove necessario, dei Comitati regionali per le comunicazioni.
2. L’Autorità, per accertare la natura sistematica o episodica delle violazioni, tiene conto delle segnalazioni presentate da associazioni o altre organizzazioni rappresentative degli interessi degli utenti e da associazioni ed enti statutariamente impegnate nella lotta alla discriminazione. Tali soggetti, a pena di inammissibilità, devono indicare puntualmente le asserite violazioni attraverso una denuncia debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i dati necessari all’identificazione del fornitore diservizi di media audiovisivi o radiofonici responsabile della presunta violazione.
3. La segnalazione di cui al comma 2 va trasmessa all’Autorità all’indirizzoagcom@cert.agcom.it.
4. Trova applicazione, in quanto compatibile, il regolamento di cui alla delibera n. 581/15/CONS.

Art. 7
Violazioni dei principi
1. In caso di violazioni episodiche, l’Autorità, previo contraddittorio, invia unacomunicazione alla Società segnalando la fattispecie rilevata e dandone comunicazione sul proprio sito.
2. In presenza di violazioni sistematiche o comunque particolarmente gravi, l’Autoritàavvia un procedimento sanzionatorio. L’atto di contestazione riporta gli elementi previsti dal regolamento in materia di procedure sanzionatorie e il termine, non superiore a quindici giorni, entro il quale il fornitore di servizi media può presentare le proprie giustificazioni. Nel caso in cui la violazione coinvolga giornalisti, l’Autorità ne informa l’Ordine professionale, con il quale avvia un confronto già in sede di ricezione della segnalazione.
3. All’esito del procedimento istruttorio, in caso di violazione delle disposizioni recate dal presente regolamento, l’Autorità diffida il fornitore di servizi media a non reiterare la condotta illecita.
4. In caso di inottemperanza ai provvedimenti di cui al comma 2 l’Autorità provvede ai sensi dell’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 8
Comunicazione e pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori
1. I provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del presente Regolamento sono altresì comunicati:
a)  alle amministrazioni pubbliche competenti per gli eventuali provvedimenti collegati alla erogazione di misure a sostegno dei fornitori di servizi di media;
b)  all’Ordine professionale qualora nei fatti oggetto del provvedimento sanzionatorio siano coinvolti giornalisti.

CAPO III
Procedure di co-regolamentazione

Art. 9
Codici di condotta
1. L’Autorità promuove, mediante procedure di coregolamentazione, l’adozione daparte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, nonché su piattaforme di condivisione di video di misure volte a contrastare la diffusione in rete, e in particolare sui social media, di contenuti in violazione dei principi sanciti a tutela della dignità umana e per la rimozione dei contenuti d’odio.
2. Le predette misure devono prevedere anche sistemi efficaci di individuazione e segnalazione degli illeciti e dei loro responsabili.
3. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video devono trasmettere all’Autoritàun report trimestrale sul monitoraggio effettuato per l’individuazione dei contenuti d’odioon line, con l’indicazione anche delle modalità operative e dei sistemi di verifica utilizzati.
4. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video sono invitati a prevederecampagne di sensibilizzazione o altre iniziative aventi ad oggetto l’inclusione e lacoesione sociale, la promozione della diversità, i diritti fondamentali della persona al fine di prevenire e combattere fenomeni di discriminazione on line.
5. L’Autorità si riserva di rivedere il presente regolamento alla luce di eventuali codici di condotta o misure autonomamente adottate dai fornitori di servizi di media audiovisivi.

CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 10
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti
1. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti esprime pareri e formula propostein materia di rispetto del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech eall’istigazione all’odio da parte dei giornalisti
2. L’Autorità, laddove riceva una segnalazione o rilevi d’ufficio una fattispecie dipresunta violazione delle disposizioni recate dal presente regolamento e sia coinvolto un giornalista professionista, ne informa tempestivamente il Consiglio dell’ordine per levalutazioni di competenza.

Art. 11
Relazione sul monitoraggio
1. Gli esiti del monitoraggio dei notiziari e dei programmi diffusi sui canali nazionali con riferimento al rispetto dei principi previsti dal presente Regolamento sono riportati inun apposito resoconto allegato alla relazione annuale sull’attività svolta dall’Autorità di cui all’art. 1, comma 6, lett. c), n. 12, della legge n. 249/1997.

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