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Norme Finanze Fisco Tributi

DL 41/1995 Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica

Redazionedi Redazione28 Febbraio 2021Aggiornato il:28 Febbraio 2021
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41

(Gazz. Uff., 23 febbraio 1995, n. 45)

Indice dei contenuti ⇣
DL 41/1995 Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l’occupazione nelle aree depresse
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I Contenimento spesa pubblica
Capo II Adempimenti contributivi e norme in materia di personale
Capo III Interventi per lo sviluppo delle aree depresse
Titolo III DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
Capo I Disposizioni in materia di IVA
Sezione I Modifiche di aliquote e di tabelle.
Sezione II Misure antielusive
Capo II Disposizioni in materia di accise
Capo III Disposizioni in materia di imposte sui redditi
Sezione I Disposizioni in materia di IRPEF, IRPEG e di imposta sul patrimonio netto delle imprese.
Sezione II Misure in materia di tassazione delle imprese
Sezione III Misure sugli enti creditizi
Sezione IV Misure antielusive
Capo IV Disposizioni di attuazione di direttive comunitarie
Sezione I Modelli Intrastat
Sezione II Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione
Capo V Disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze fiscali.
Capo VI Disposizioni in materia di abolizione di agevolazioni e di regimi fiscali sostitutivi
Capo VII Altre disposizioni urgenti
Titolo IV NORME FINALI

DL 41/1995 Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l’occupazione nelle aree depresse

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Decreto convertito con modificazioni in legge 22 marzo 1995, n. 85

A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (articolo 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213).

Articolo 1
Finalità.
1. Ai fini del mantenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del limite massimo del ricorso al mercato finanziario per gli anni 1995, 1996 e 1997 stabiliti dall’art. 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), il presente decreto, salvo quanto disposto dall’art. 9, contiene [esclusivamente] disposizioni in grado di comportare maggiori entrate in misura non inferiore a 15.750 miliardi di lire su base annua e riduzione di spesa in misura non inferiore a 7.500 miliardi di lire su base annua per ciascuno degli anni del bilancio triennale .

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Capo I
Contenimento spesa pubblica

Articolo 2
Riduzione stanziamenti e blocco impegni.
1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A, con esclusione dell’accantonamento relativo al Ministero dell’interno, e B approvate con l’art. 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, con esclusione di quelle preordinate in connessione con accordi internazionali, per regolazioni debitorie e per rate ammortamento mutui, e per interventi nel settore agroalimentare, sono ridotte del 22 per cento per il 1995, del 24 per cento per il 1996 e del 26 per cento per il 1997 e comunque fino a concorrenza delle quote non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove i decreti-legge, che hanno utilizzato quote di cui al periodo precedente e siano emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non vengano convertiti Né vengano reiterati, trova applicazione su tali quote la riduzione di cui al periodo precedente .
1- bis . La previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri al capitolo 5501 per il fondo di riparto per il CESIS, il SISMI e il SISDE è ridotta di lire 10 miliardi .
2. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1995, e le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno [decorrenti da esercizi precedenti] ed a rate di ammortamento di mutui, salvo quanto disposto dal comma 3, sono ridotti, fino a concorrenza delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
[Categoria I - con esclusione del cap. 1001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro - 5%]
Categoria II - limitatamente alle spese per compensi per lavoro straordinario, per indennità di missione all’interno e all’esterno e per indennità di servizio all’estero ed assegni di sede nonché per tutte le altre indennità non rilevanti ai fini della copertura dei costi dei contratti da individuarsi con decreto del Ministro del tesoro - 8 %
Categoria IV - con esclusione delle spese aventi
natura obbligatoria e di quelle relative al Ministero della
difesa - 6%
Categoria IV - spese relative al Ministero della difesa,
con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria e di quelle
della rubrica 12 dello stato di previsione dello stesso Ministero - 2%
Categoria V - con esclusione dei capitoli 5941, 5964, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alleprovince e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.), alle università (codice economico 5.7.2. dello stato di previsione dell’Università e della ricerca scientifica) ed all’estero
(codice economico 5.8.0.), delle pensioni e dei danni di
guerra (codici economici 5.1.1. e 5.1.2.) 5%
Per l’Ente poste italiane la predetta riduzione del 5
per cento è ragguagliata all’importo dei trasferimenti di
bilancio nonché ai compensi convenzionali corrisposti dalla
Cassa depositi e prestiti.Per il suddetto codice economico
5.7.2. dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica la percentuale di riduzione è del 1 per cento. I capitoli 1256, 7324 e 7551 dello stato di previsione dello stesso Ministero vengono ulteriormente ridotti rispettivamente di lire 30, 100 e 30 miliardi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Categoria IX - limitatamente ai seguenti codici:
a) codice 9.3.0. con esclusione dei capitoli 6853, 6857, 6868, 6869 e 6877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro;
1244, 1245, 4796 e 4797 dello stato di previsione del
Ministero della difesa;
b) codice 9.9.0 - 10%
Categorie X, XI e XII - con esclusione delle spese per
danni bellici e pubbliche calamità (codice economico
10.9.1.), del capitolo 7082 dello stato di previsione del
Ministero del bilancio e della programmazione economica,
nonché dei trasferimenti alle province ed ai comuni
(codice economico 12.5.0.) e all’estero (codice economico
12.8.0.) - 3%
Categoria XIII - 10%
Categorie XIV, XV e XVI - con esclusione dei capitoli 9001,
9003 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del
Tesoro - 5%
2- bis . Per i capitoli della categoria IX e per quelli dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica con codice economico 5.7.2., i cui stanziamenti vengono destinati anche a retribuzioni a personale statale, nonché per i capitoli relativi alle indennità di servizio all’estero e assegni di sede, per quelli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione con codici economici 5.1.3., 5.1.5. e 5.7.9. e per il capitolo 1121 del medesimo stato di previsione, la riduzione di cui al comma 2 può essere modificata su proposta del Ministro competente, con corrispondente compensazione a carico di altri capitoli dei medesimi stati di previsione aventi natura discrezionale. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio .
3. A decorrere dall’esercizio finanziario 1995 cessa l’onere, a carico del bilancio dello Stato, relativo all’ammortamento dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dall’Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL), ai sensi dell’art. 11, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell’art. 3, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dell’Ente nazionale idrocarburi (ENI), ai sensi del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749 .
3- bis . Il concorso dello Stato all’aumento del capitale sociale dell’impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. previsto dall’art. 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l’anno 1997 di 160 miliardi di lire .
4. Le riduzioni di cui al comma 2, che non consentono l’adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell’esercizio successivo.
5. Salvo quanto previsto nel comma 4, le spese, per le quali operano le riduzioni di cui al comma 2, non possono essere incrementate in misura superiore all’1 per cento annuo nel triennio 1996-1998, rispetto agli importi rideterminati per il 1995 ai sensi del medesimo comma 2.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l’anno 1995 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno [decorrenti da esercizi precedenti] ed alle rate di ammortamento di mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l’assunzione di ulteriori impegni di spesa nell’ambito delle disponibilità di bilancio .

Articolo 3
Interventi sulla finanza locale.
1. Il riequilibrio dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti a province e comuni, [è fissato in sette anni ed] è eseguito sulla base delle norme del presente decreto a decorrere dal 1995, a rettifica delle precedenti assegnazioni di tale anno e con le eccezioni di cui al comma 3 .
2. Ai fini di riequilibrio è stabilito per ciascun ente un fabbisogno standardizzato per i servizi indispensabili con utilizzo dei parametri monetari e dei determinanti di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, fatta esclusione dei servizi relativi alla giustizia. Il fabbisogno è raffrontato alle risorse generali in atto godute e costituite da trasferimenti ordinari e consolidati, all’uopo unificati e per i comuni anche dal provento dell’ICI al 4 per mille con deduzione della perdita per INVIM. La determinazione del provento dell’ICI al 4 per mille si effettua, anche per gli altri fini previsti dalla legge, riproporzionando, se necessario, con criterio proporzionale, il gettito dell’ICI riscossa per il 1994, al netto delle detrazioni per l’abitazione principale. Dal computo dei contributi consolidati sono esclusi i contributi in favore del Comune di Roma, previsti dal comma 26 dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i contributi in favore del Comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell’art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e i contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell’art. 2 della legge 15 novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali. Per il 1995 si utilizzano i dati considerati ai fini delle attribuzioni già comunicate per tale anno .
3. Per il 1995 dal complesso delle risorse erariali è detratta, a vantaggio dello Stato, per le province la somma complessiva di lire 70 miliardi e per i comuni la somma complessiva di lire 600 miliardi. La detrazione è effettuata in proporzione sulle differenze per maggiori risorse godute come definite rispetto a percentuali uniche di riferimento, separatamente per province e comuni. Non sono oggetto di detrazione il provento dell’ICI e i contributi minimi garantiti previsti dall’art. 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Le detrazioni sono effettuate entro i limiti dei contributi erariali ordinari e consolidati ancora dovuti per il 1995. Sono esclusi dalla detrazione per il 1995 gli enti dissestati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero dell’interno comunica gli importi delle riduzioni entro un mese dalla disponibilità dei dati dei proventi dell’ICI per il 1994.
4. Ferma restando anche per gli anni 1996 e seguenti la riduzione operata ai sensi del comma 3, a decorrere dal 1996, e per gli enti dissestati dal termine del periodo di risanamento, prosegue l’operazione di riallineamento del complesso dei contributi ordinari e consolidati in dodici anni, per tutti gli enti locali interessati. A tal fine, sono ricalcolate le percentuali di riallineamento per province e comuni e sono detratte quote delle eccedenze proporzionali alla durata del riequilibrio, contestualmente alla riassegnazione agli enti con situazioni di sottodotazione. L’elenco dei servizi indispensabili è aggiornato, prima di ciascun triennio, tenendo anche conto dei servizi a prevalente diffusione territoriale. La metodologia dei parametri monetari è gradualmente sostituita nei trienni successivi a quello 1996-1998 con metodologie di costo standard definite dal Ministero dell’interno, sentita la Commissione di ricerca per la finanza locale. Sono fatti salvi i contributi minimi garantiti previsti dall’art. 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono soppresse le lettere da a ) ad e -bis) del comma 4 dell’art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992 come modificato dal decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528 .

Articolo 4
Servizio sanitario nazionale.
1. A decorrere dall’anno 1995, il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell’art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni, è determinato nella misura del 6,6 per cento.
2. Per l’anno 1995, il versamento in acconto previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell’art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 1; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 marzo 1995, sono individuate le modalità di attuazione.
3. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente per gli anni 1995, 1996 e 1997 è ridotto rispettivamente di lire 735 miliardi, lire 1.110 miliardi e lire 1.110 miliardi.

Capo II
Adempimenti contributivi e norme in materia di personale

Articolo 5
Collegamento telematico.
1. Fino alla data di attivazione del collegamento telematico di cui al comma 4 dell’art. 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura danno comunicazione su supporto informatico, ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, della legge 1° giugno 1991, n. 166, entro tre giorni all’INPS e all’INAIL delle iscrizioni al registro ditte che comportino l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti interessati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le camere di commercio danno comunicazione su supporto informatico all’INPS e all’INAIL delle iscrizioni eventualmente non ancora comunicate .
1-bis . Le domande di iscrizione di cui al comma 1 sono approvate o respinte entro trenta giorni dalla data di presentazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

Articolo 6
Casellario dei trattamenti pensionistici.
1. I commi primo, secondo e terzo dell’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, sono sostituiti dai seguenti:
“Presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il casellario centrale per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico:
a ) dell’assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
b ) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l’esonero;
c ) di regimi obbligatori per l’erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;
d ) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;
e ) di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare.
Gli enti erogatori di pensione trasmettono annualmente, e trimestralmente per i trattamenti pensionistici da iscrivere o da cancellare in corso d’anno, al casellario centrale dei pensionati i dati e gli elementi necessari per la gestione del casellario stesso su supporto magnetico o per via telematica, secondo le specifiche di acquisizione e di trasmissione elaborate e comunicate agli enti interessati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Le comunicazioni annuali al casellario centrale dei pensionati di cui al precedente comma devono essere effettuate entro il 30 novembre di ciascun anno e, relativamente al trattamento di pensione erogato nell’anno 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni trimestrali al casellario centrale dei pensionati relative alle iscrizioni e cancellazioni devono essere effettuate entro il mese successivo alla scadenza del trimestre stesso.
Entro trenta giorni dalla ricezione dei dati e degli elementi di cui al comma precedente il casellario centrale dei pensionati, mediante l’utilizzo di procedure automatizzate, individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici e fornisce le necessarie informazioni agli enti erogatori interessati.
Nei confronti dei soggetti che percepiscono due o più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi, il conguaglio previsto dal terzo comma dell’art. 23 e dal secondo comma dell’art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è effettuato, sull’ammontare complessivo dei trattamenti pensionistici, dall’ente che eroga il trattamento di maggior importo.
Alla raccolta e conservazione dei dati e degli elementi relativi al trattamento pensionistico ed alle ritenute operate alla fonte ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ed alla successiva trasmissione agli enti erogatori interessati, provvede il casellario centrale dei pensionati sulla base delle informazioni periodicamente ricevute dagli enti stessi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche ai fini del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale previsto dall’art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.”

Articolo 7
Comunicazioni obbligatorie.
1. La mancata trasmissione all’Istituto nazionale della previdenza sociale degli elementi necessari per l’impianto del casellario centrale dei pensionati - di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni - entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la mancata comunicazione entro novanta giorni dalla liquidazione delle prestazioni, delle notizie relative ai singoli pensionati, configura omissione di atti d’ufficio da parte del legale rappresentante dell’ente o organismo tenuto alle comunicazioni.
2. Ferme restando le responsabilità previste al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno nominati commissari ad acta per la trasmissione delle informazioni omesse.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1 saranno effettuate a mezzo di collegamenti telematici, ove gli enti dispongano di adeguate strutture informatiche, ovvero a mezzo supporto magnetico secondo modalità da stabilire di comune accordo.
4. L’ottavo comma dell’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è abrogato.

Articolo 8
Personale pubblico.
[1. Le disposizioni di cui all’art. 22, commi 6, 11, 12 e 13, ed all’art. 4, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogate.
2. Le disposizioni di cui all’art. 22, commi 7, primo e secondo periodo, e 8 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano per l’anno 1995.
3. Per il 1995 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, di assumere personale, anche a tempo determinato, compreso quello appartenente alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, fatte salve le assunzioni per mobilità nei limiti del 50 per cento delle cessazioni, le assunzioni di personale sanitario delle unità di terapia intensiva e di rianimazione, di magistratura, nonché le assunzioni del personale di polizia e di quello militarizzato di cui al primo periodo del comma 9, del personale di cui al secondo periodo del comma 9 e del personale di cui al comma 10 dell’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; il divieto non si applica alle assunzioni di soggetti vincitori di concorso, già dipendenti di pubbliche amministrazioni.
4. Gli enti locali territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e le camere di commercio che non versino in condizioni di squilibrio finanziario, a decorrere dal 1° luglio 1995, previa rideterminazione della propria dotazione organica e nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, possono procedere ad assunzioni nel limite delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno solare precedente.
5. Nel comma 14 dell’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole nel primo periodo: “, possono parimenti dare comunicazioni di tali vacanze” sono sostituite dalle seguenti “, danno parimenti comunicazione di tali vacanze”.
6. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, il dipendente pubblico eccedente, previo suo assenso, può essere trasferito in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest’ultima.
7. Dalla data di costituzione dell’Ente poste italiane, stabilita in base al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e fino alla trasformazione dell’ente stesso in società per azioni, ai dipendenti dell’ente continuano ad applicarsi, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni contenute nel regio decreto 16 giugno 1934, n. 1275, modificato ed integrato dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350, e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.]

Capo III
Interventi per lo sviluppo delle aree depresse

Articolo 9
Mutui per lo sviluppo.
1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i princìpi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall’Unione europea, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 540 miliardi per l’anno 1996.
2. A valere sul limite di impegno di cui al comma 1 il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito nazionale ed esteri, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato.
3. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 2 sono destinate al mantenimento e allo sviluppo della base produttiva nonché al potenziamento della dotazione infrastrutturale nelle aree di cui al comma 1. Al riparto delle somme stesse tra le predette finalità provvede il CIPE, che individua altresì, con riferimento all’utilizzo di tutte le risorse che si rendono disponibili per lo scopo, le modalità dell’intervento pubblico in favore del settore produttivo. A tale fine dovranno tra l’altro essere disciplinati meccanismi e procedure per l’automatica applicazione dei benefici e previste misure idonee a favorire, anche attraverso un apposito fondo di garanzia, il consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese, in linea con quanto disposto dall’art. 11, comma 2- bis , del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede per gli anni 1996 e 1997 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1995, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro.

Articolo 9 bis
Possibilità di modifica delle aliquote dell’ICI per l’anno 1995 .
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, i comuni possono deliberare modifiche alle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 1995 entro il 30 giugno 1995.
2. Per l’anno 1995, il versamento di acconto di cui all’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è calcolato in relazione alle aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 1995; l’eventuale compensazione fra l’ammontare dell’imposta conseguente alle aliquote vigenti alla data predetta e quella relativa all’applicazione delle aliquote deliberate successivamente dal comune, è operata in sede di versamento dell’imposta a saldo .

Titolo III
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Capo I
Disposizioni in materia di IVA

Sezione I
Modifiche di aliquote e di tabelle.

Articolo 10
Variazioni di aliquote.
1. Le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura del 9 e del 13 per cento sono elevate, rispettivamente, al 10 e al 16 per cento.
2. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto è ridotta:
[a ) al 4 per cento per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici [e dei medicinali da banco o di automedicazione di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539], di sostanze farmaceutiche e di articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la Farmacopea ufficiale ;]
b ) al 16 per cento per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di:
1) carni e parti commestibili, compresi la ventresca e il lardo, degli animali della specie bovina e suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (vv.dd. ex 02.01 - ex 02.05 - ex 02.06);
2) salsicce, salami e simili di carni totalmente o parzialmente suine (v.d. ex 16-01).
2- bis ) prosciutto cotto (v.d. ex 16.02) ;
2- ter ) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (ex 01.02), e suina (ex 01.03) .
2-bis. All’art. 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è aggiunto il seguente numero:
“ 8-bis ) ai trasporti delle merci di cui è accertata la provenienza da o la destinazione verso altri Paesi comunitari” .
3. Nella tabella A , parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 120) è sostituito dal seguente: “120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari;” ed è aggiunto il seguente numero: “123- bis ) servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico;” .
4. È abrogato il comma 4 dell’art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
5. Gli aumenti di aliquote disposti nella presente sezione non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il giorno antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti dei soggetti indicati nell’ultimo comma dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto entro il 31 dicembre 1995.
6. Ai sensi dell’art. 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alle aliquote del 10 per cento e del 16 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, rispettivamente, del 9,10 per cento e del 13,80 per cento o, in alternativa, dividendolo, rispettivamente, per 110 e per 116, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all’unità più prossima.

Articolo 10 bis
Modifica dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
1. All’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Nell’ipotesi di cui al quinto comma dell’art. 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell’art. 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale”.

Articolo 11
Servizio telegrafico nazionale.
1. Nell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 16) è sostituito dal seguente:
“16) le prestazioni relative ai servizi postali;”.

Articolo 12
Applicazione dell’imposta sulle importazioni di supporti informatici.
1. All’art. 69, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti.”.

Articolo 13
Acquisti effettuati da ambasciate e organizzazioni internazionali.
1. Nell’art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quarto comma è sostituito dal seguente:
“Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorchè le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore ad un milione di lire; per gli enti indicati nel n. 1), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorchè il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati.”.

Articolo 14
Costruzioni rurali.
1. Il n. 21- bis ) della tabella A , parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: “21- bis ) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all’allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorchè non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all’art. 9, comma 3, lettere c ) ed e ), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;” .
1-bis. All’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:
a ) al comma 4, primo periodo, le parole: “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 1995 “;
b ) al comma 5, primo periodo, le parole: “31 dicembre 1994” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 1995”;
c ) al comma 5, primo periodo, le parole: “15 marzo 1995” sono sostituite dalle seguenti: “15 aprile 1995” e le parole: “15 giugno 1995” sono sostituite dalle seguenti: “15 luglio 1995”;
d ) al comma 5, alla fine del terzo periodo, le parole: “31 dicembre 1994” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 1995”;
e ) al comma 6, primo periodo, le parole: “15 dicembre 1994” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 1995”.

Articolo 14 bis
Recupero contributi agricoli .
1. Il termine di cui al comma 9 dell’art. 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è prorogato al 31 dicembre 1995. Conseguentemente fino a tale data sono sospesi i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati.
2. All’art. 18, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: “1993 e precedenti” sono sostituite dalle seguenti: “1994 e precedenti”.

Sezione II
Misure antielusive

Articolo 15
Applicazione dell’imposta sui corrispettivi delle cessioni dei fabbricati.
[1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto non si procede a rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A , B e C , salvo che da atto o documento il corrispettivo risulti di maggiore ammontare, se lo stesso è indicato nell’atto in misura non inferiore al valore determinato ai sensi dell’art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Qualora l’immobile non sia ancora iscritto in catasto con attribuzione di rendita, si applicano le disposizioni in materia di procedura di accatastamento degli immobili urbani di cui all’art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, con esclusione di quelle recate dall’ultimo periodo del comma 1. L’ufficio tecnico erariale invia, a norma del comma 2 del suddetto art. 12, il certificato catastale anche alle parti contraenti. In tale caso nel termine di dieci giorni dal ricevimento del certificato il cedente può emettere fattura per l’importo eccedente l’ammontare dei corrispettivi assoggettati all’imposta sul valore aggiunto.
1-bis. Per le unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 1. In tale caso, nel termine di dieci giorni dall’eventuale notifica della rendita catastale definitiva, il cedente può emettere fattura per l’importo eccedente l’ammontare dei corrispettivi assoggettati all’imposta sul valore aggiunto .
2. L’ufficio del registro comunica all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competente se il contribuente non si è avvalso delle disposizioni di cui all’art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, ovvero se il corrispettivo della cessione risulta inferiore al valore determinato ai sensi dell’art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle cessioni di fabbricati effettuate nei confronti degli utilizzatori in esecuzione di contratti di locazione finanziaria .]

Articolo 16
Applicazione dell’imposta sui contributi previdenziali.
1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto concorrono a formare la base imponibile le maggiorazioni, rapportate al corrispettivo, delle quali è prevista la rivalsa per legge, addebitate dai soggetti iscritti in albi professionali a titolo di contributo integrativo dovuto alla cassa di previdenza e di assistenza di appartenenza. Tuttavia, le maggiorazioni non rilevano ai fini della determinazione del predetto contributo integrativo.

Articolo 16 bis
Modifiche in materia di autoconsumo e di rettifica della detrazione IVA .
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 2, secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:
“4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis;”;
b) nell’articolo 33, terzo comma, è premesso il seguente periodo: “Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo semprechè l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila, prestazioni di servizi anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici”;
c) nell’articolo 6, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.”;
d) nell’articolo 13, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell’articolo 2, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni e per quelle di cui all’art. 3, terzo comma, primo periodo, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; per le assegnazioni di cui all’art. 3, terzo comma, secondo periodo, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi”;
e) nell’articolo 18, il terzo comma è sostituito dal seguente: “La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell’articolo 3.”;
f) nell’articolo 19-bis, sesto comma, dopo le parole “Se i beni ammortizzabili” sono inserite le seguenti “o comunque gli immobili”.
Articolo aggiunto dall’articolo unico della legge 22 marzo 1995, n. 85, in sede di conversione e successivamente sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, come modificato dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, in sede di conversione.

Capo II
Disposizioni in materia di accise

Articolo 17
Modificazioni aliquote accise.
1. Sono aumentate le aliquote dell’accise sui seguenti prodotti:
a ) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) da L. 1.019.050 a L. 1.111.490 per 1000 litri;
b ) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da L. 911.040 a L. 1.003.480 per 1000 litri;
c ) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento da L. 344.560 a L. 415.990 per 1000 litri;
d ) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69) da L. 676.040 a L. 747.470 per 1000 litri;
e ) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione da L. 515.240 a L. 591.640 per 1000 kg e per combustione da L. 282.820 a L. 359.220 per 1000 kg.
2. L’aliquota agevolata degli oli da gas o gasolio per uso agricolo di cui al punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come sostituito dall’art. 2- undecies , comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è aumentata dal 13 al 30 per cento dell’aliquota normale.
3. Gli aumenti stabiliti nel comma 1 si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale; l’aumento dell’aliquota di cui al comma 2 si applica anche alle quantità di gasolio giacenti alla stessa data presso i depositi per la vendita all’ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10, come sostituito dall’art. 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, della legge 11 maggio 1981, n. 213.
4. Le aliquote dell’imposta di consumo sul gas metano per combustione per usi civili sono aumentate nelle seguenti misure:
a ) usi domestici di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986: da L. 50 a L. 86 al mc;
b ) usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: da L. 115 a L. 151 al mc;
c ) altri usi civili: da L. 296 a L. 332 al mc.
5. Per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all’art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano i seguenti aumenti:
a ) da L. 38 a L. 74 per gli usi di cui alle lettere a ) e b ) del comma 4;
b ) da L. 202 a L. 238 per gli altri usi civili.
6. [A decorrere dal 1° gennaio 1996] le aliquote dell’imposta erariale sul consumo dell’energia elettrica sono stabilite, per ogni KWH di energia impiegata, nelle seguenti misure :
a ) L. 9,10 per qualsiasi applicazione nelle abitazioni. I consumi di energia elettrica nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 KW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo di cui alla tabella A-2, punto 1, lettera a ), allegata al provvedimento n. 15 del 14 dicembre 1993 del CIP sono esenti dall’imposta;
b ) L. 4,10 fino a 200 mila KWH di consumo al mese e L. 2,45 per l’ulteriore consumo mensile, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dall’abitazione. È soppresso il trattamento agevolato previsto per i consumi di energia elettrica esonerati dall’applicazione del sovrapprezzo termico [ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere] .
7. I criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione della giunta del CIP, citata nel comma 6, lettera a ), per la determinazione dei prezzi relativi alle forniture per usi domestici, con potenza impegnata fino a 3 KW, effettuate nell’abitazione di residenza anagrafica dell’utente, quando il consumo mensile risulti superiore ai limiti di 150 KWH per le utenze fino a 1,5 KW e di 220 KWH per quelle oltre 1,5 e fino a 3 KW, valgono anche ai fini dell’applicazione dell’imposta erariale di consumo e delle relative addizionali. Le somme relative ai maggiori proventi delle addizionali sono versate direttamente ai comuni .
8. L’aliquota d’imposta stabilita nel comma 6, lettera a), si applica a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 1996 e quelle stabilite nei commi 4, 5 e 6, lettera b), si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla data di applicazione delle predette aliquote, considerando costante il consumo nel periodo. Lo stesso criterio si applica anche per individuare i consumi da assoggettare alla nuova imposizione da parte delle aziende non distributrici di energia elettrica .
9. L’imposta di consumo sugli oli lubrificanti è aumentata da L. 1.040.000 a L. 1.260.000 per tonnellata.

Capo III
Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Sezione I
Disposizioni in materia di IRPEF, IRPEG e di imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Articolo 18
Detrazioni ai fini IRPEF
01. All’art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, le parole: “ridotta del 60 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “ridotta del 20 per cento” .
1. Negli articoli 13- bis , comma 1, 110- bis , comma 1,113, comma 2- bis , 114, comma 1- bis , del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “27 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “22 per cento”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 19
Aumento dell’aliquota dell’IRPEG.
1. Nell’art. 91, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “36 per cento” sono sostituite delle seguenti: “37 per cento”.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I versamenti in acconto dovuti dai soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuati tenendo conto dell’aumento di cui al comma 1.

Articolo 19 bis
Sanatoria per irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni IVA.
1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all’esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell’imposta sul valore aggiunto commesse fino al 30 giugno 1996 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa nonché quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 15 dicembre 1996 all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell’istanza stessa. L’istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 maggio 1995; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all’ufficio delle imposte di uno degli esemplari .
2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nel primo periodo del terzo comma dell’art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma, dell’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, nonché, per le violazioni indicate nei successivi commi. Le pene pecuniarie sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. In caso di mancato o insufficiente versamento si applicano gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno.
3. Sono considerate valide:
a ) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;
b ) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perché pervenute all’ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorchè ad ufficio incompetente, entro il 30 giugno 1996 ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995;
c ) le dichiarazioni dei redditi di cui alla lettera b ) non sottoscritte in violazione del terzo e quarto comma dell’art. 8 del predetto decreto n. 600 del 1973;
d ) le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, considerate omesse ai sensi dell’art. 37 dello stesso decreto, a condizione che siano state presentate, ancorchè ad ufficio incompetente, entro il 30 giugno 1996 ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995 .
4. Non si applicano le pene pecuniarie previste:
a ) dall’art. 46, primo comma, e dall’art. 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni di cui al comma 3, lettera b );
b ) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate e pervenute all’ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese;
c ) dall’art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;
d ) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme al concessionario incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;
e ) dall’art. 43, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 30 giugno 1996 ;
f ) dall’art. 7, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; le violazioni per le quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell’art. 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978;
g ) dall’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione della ricevuta o di emissione della stessa con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale;
h ) dall’art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione dello stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quello reale;
i ) dall’art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di omessa presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
5. Per ciascuno dei periodi di imposta a cui si riferiscono le violazioni indicate al comma 1 è dovuta, con la loro estinzione ad ogni effetto, la somma:
a ) di lire 1.000.000 per le persone fisiche, per le società semplici e per gli enti non commerciali;
b ) di lire 1.500.000 per le società commerciali di persone;
c ) di lire 2.500.000 per le società di capitale e per gli enti commerciali aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione, come risultante dall’ultimo bilancio approvato, fino a lire 5 miliardi ;
d ) di lire 5.000.000 per le società di capitali ed enti commerciali aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione, come risultante dall’ultimo bilancio approvato, superiore a lire 5 miliardi, nonché per le società diverse da quelle di cui alle lettere precedenti non residenti e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale. La somma deve essere versata entro la stessa data di presentazione dell’istanza ovvero, a richiesta del contribuente, in quattro rate costanti con scadenza, la prima l’ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza e le altre rispettivamente l’ultimo giorno del sesto, nono e dodicesimo mese successivi alla presentazione dell’istanza. La rateizzazione può essere richiesta se l’importo complessivo supera i tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 10 per cento annuo .
5–bis. Le sanzioni amministrative previste dall’art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, e dall’art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d’imposta che hanno provveduto entro il 30 giugno 1996 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto relative ai periodi d’imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del 17 agosto 1996 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi al 30 giugno 1996, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 17 agosto 1996 a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo .
6. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.
7. Gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente l’indicazione delle parti e dell’oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché l’attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo periodo del comma 2 o che l’ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l’estinzione del giudizio.
8. I versamenti delle somme di cui al comma 5 sono eseguiti a norma dell’art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751. Le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonché quelle per l’esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all’Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.
Articolo aggiunto dall’articolo unico della legge 22 marzo 1995, n. 85, in sede di conversione.
Comma modificato dall’articolo 1, comma 27, lettera a), del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, in sede di conversione e dall’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, come modificato dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, in sede di conversione.
Comma modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, come modificato dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, in sede di conversione e dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, come modificato dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, in sede di conversione.
Lettera modificata dall’articolo 1, comma 2, lettera c), del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, come modificato dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, in sede di conversione.
Lettera modificata dall’articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, come modificato dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, in sede di conversione.
Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2-bis), del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, come modificato dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, in sede di conversione e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera d), del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, come modificato dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, in sede di conversione.

Articolo 20
Acconto dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese.
1. Per il periodo d’imposta in corso alla data del 30 settembre 1995 è dovuto l’acconto dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, in misura pari al 35 per cento dell’imposta relativa al periodo precedente, nei termini e con le modalità previste per le imposte sui redditi .
Comma modificato dall’articolo unico della legge 22 marzo 1995, n. 85, in sede di conversione.

Sezione II
Misure in materia di tassazione delle imprese

Articolo 21
Fusioni o scissioni societarie .
1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell’imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995 si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga corrisposta, nei termini indicati nel comma 3, una somma pari al 20 per cento dei maggiori valori di cui si intende ottenere il predetto riconoscimento. Relativamente ai maggiori valori per i quali non ci si avvalga delle disposizioni del presente articolo resta impregiudicato il regime tributario che sarebbe altrimenti applicabile.
2. Le somme corrisposte in applicazione della disposizione del comma 1 sono indeducibili e possono essere imputate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l’ammontare su cui va calcolata l’imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo delle somme stesse.
3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dal comma 1 devono chiederne l’applicazione con apposita istanza da presentare all’ufficio delle entrate competente per territorio e versare il 60 per cento delle somme dovute entro il 20 dicembre 1995 e la restante parte in due quote di pari importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 1995 e il 28 febbraio 1996. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi .
4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l’applicazione del presente articolo.

Articolo 22
Imposte sostitutive su riserve o fondi in sospensione di imposta.
1. Le riserve e i fondi in sospensione d’imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l’obbligo del reinvestimento e di quelli indicati nei commi successivi, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento. Tra le riserve ed i fondi in sospensione d’imposta si ricomprendono i fondi di cui all’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la parte trasferita ai sensi dell’art. 42, comma 2, del predetto decreto .
2. I saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi in misura pari al 3 per cento.
3. Le riserve e i fondi di cui al comma 1 e i saldi attivi di cui al comma 2, assoggettati all’imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell’impresa ovvero della società o dell’ente e, in caso di distribuzione, non sono soggetti alla maggiorazione di conguaglio di cui all’art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In caso di distribuzione dei predetti saldi attivi non spetta il credito d’imposta previsto dall’art. 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dall’art. 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
4. Nei confronti dei soggetti che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell’art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dell’art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, la differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata ad imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi, in misura pari al 20 per cento. Come valore delle azioni o quote si assume quello risultante dal bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento, si considerano assoggettati ad imposta per l’ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell’imposta sostitutiva.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche nei confronti delle società di assicurazioni che hanno effettuato operazioni di concentrazione previste dall’art. 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.
6. Il credito d’imposta di cui all’art. 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotto al 25 per cento, qualora la distribuzione dell’ammontare corrispondente alle riserve o fondi di cui al comma 1, e ai saldi attivi di cui al comma 2, al netto dell’imposta sostitutiva, sia deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e quella corrispondente alle riserve o fondi di cui al comma 4, entro il terzo esercizio successivo; in tali casi la società che distribuisce le riserve o i fondi deve rilasciare al percipiente un apposito certificato dal quale risultino gli utili per i quali spetta il credito di imposta in misura ridotta.
7. Nel caso in cui le azioni o quote ricevute, il cui costo sia stato aumentato ai sensi del comma 4, vengono cedute a titolo oneroso, assegnate ai soci, destinate al consumo personale o familiare dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ha riguardo, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, al costo delle azioni o quote prima dell’aumento stesso. All’impresa o alla società che ha effettuato le predette operazioni è attribuito un credito di imposta ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva riferibile alle azioni o quote che formano oggetto delle operazioni stesse.
8. Nell’art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “La fusione tra società che hanno posto in essere operazioni di concentrazione ai sensi dell’art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dell’art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e dell’art. 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, non costituisce realizzo della plusvalenza ancora in sospensione di imposta, a condizione che detta plusvalenza trovi evidenza in una riserva che concorre a formare il reddito nell’esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite.”.
9. Relativamente alle fusioni indicate nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 8 del presente articolo, poste in essere in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la plusvalenza in sospensione di imposta non si considera realizzata a condizione che la riserva ivi prevista risulti evidenziata nel bilancio relativo all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo possono essere applicate anche alla predetta riserva.
10. Le imposte sostitutive indicate nei precedenti commi sono indeducibili e possono essere computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l’ammontare su cui va calcolata l’imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell’imposta sostitutiva stessa.
11. L’applicazione delle imposte sostitutive va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministro delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imposte sostitutive vanno versate entro il 20 dicembre 1995; a richiesta del contribuente tale versamento può essere effettuato in ragione del 50 per cento entro il predetto termine e, per la differenza, in parti uguali entro il 31 gennaio 1996 e il 30 aprile 1996, maggiorata degli interessi nella misura del 9 per cento annuo. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte sostitutive nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi .
Comma modificato dall’articolo unico della legge 22 marzo 1995, n. 85, in sede di conversione, dall’articolo 1, comma 27, lettera c), del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, in sede di conversione, e dall’articolo 5, comma 1, lettera c-ter), del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, come modificato dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, in sede di conversione.

Sezione III
Misure sugli enti creditizi

Articolo 23
Società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218.
1. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall’art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare in tutto o in parte un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi nella misura del 18 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti, ad esclusione dei titoli diversi dalle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie nonché dell’avviamento, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L’applicazione dell’imposta deve, comunque, riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto .
2. [Salvo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 24,] la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile a decorrere dall’esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall’ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all’esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell’esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra società, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima società .
3. Le società di cui al comma 1 possono applicare, in luogo dell’imposta sostitutiva ivi prevista, un’imposta sostitutiva in misura pari al 14 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all’imposta sostitutiva non è riconosciuta fiscalmente nei confronti dell’ente o società conferente .
4. Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si è fusa con la società conferente l’imposta sostitutiva è applicata sulla differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2.
5. L’applicazione dell’imposta sostitutiva va richiesta con apposita istanza su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L’imposta sostitutiva va versata entro il 20 dicembre 1995; il versamento può essere effettuato in ragione del 60 per cento entro la stessa data e, per la differenza, in parti uguali, entro il 31 gennaio 1996 ed il 30 aprile 1996, maggiorata degli interessi nella misura del 9 per cento annuo .

Articolo 24
Società che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218.
1. Nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, in tutto o in parte, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 23, ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l’ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell’imposta sostitutiva. La predetta differenza non è considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle società conferitarie.

Articolo 25
Determinazione delle plusvalenze o minusvalenze.
[1. Nel caso in cui le azioni ricevute a seguito dei conferimenti nonché i beni i cui costi fiscalmente riconosciuti sono stati aumentati ai sensi degli articoli 23 e 24 vengano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si ha riguardo, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, al costo dei beni prima dell’aumento stesso. Ove le operazioni considerate siano poste in essere dalla società che ha richiesto l’applicazione delle disposizioni della presente sezione, alla stessa è attribuito un credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva riferibile ai beni che formano oggetto delle operazioni medesime.]
2. Il credito d’imposta di cui all’art. 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotto al 25 per cento qualora la distribuzione dell’ammontare corrispondente alle riserve o fondi che si considerano assoggettati ad imposta sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. In tal caso la società che distribuisce le riserve o fondi deve rilasciare al percipiente un apposito certificato dal quale risultino gli utili per i quali spetta il credito d’imposta in misura ridotta.
3. Per le società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la successiva fusione con la società conferitaria non costituisce realizzo della plusvalenza ancora in sospensione d’imposta, a condizione che detta plusvalenza trovi evidenza in una riserva che concorre a formare il reddito nell’esercizio e nella misura in cui al riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite. Si applica l’art. 22, comma 9 .

Articolo 26
Disposizioni attuative.
1. L’imposta sostitutiva è indeducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l’ammontare su cui va calcolata l’imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell’imposta sostitutiva stessa. Non concorrono a formare il reddito le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell’onere relativo all’imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell’art. 23.
2. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell’imposta sostitutiva nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
3. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli da 23 a 25 si applicano anche alle operazioni di conferimento, effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, i cui atti siano perfezionati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma comunque entro il termine di cui all’art. 1, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, nonché, per le operazioni di conferimento i cui atti siano stati perfezionati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, alle operazioni di fusione previste dall’art. 23, comma 4, perfezionate entro il predetto termine. Per tali operazioni come valore dei beni e come valore delle azioni si assume quello iscritto in contabilità in dipendenza del conferimento o della fusione e l’imposta deve essere versata in unica soluzione entro un mese dal perfezionamento dell’atto di conferimento o di fusione. Per le operazioni di conferimento perfezionate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto gli effetti previsti dalle disposizioni dei precedenti periodi non si producono qualora le società destinatarie dei conferimenti effettuati ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, partecipino ad una operazione di fusione o di scissione con la società conferente entro l’esercizio successivo a quello nel corso del quale è stato perfezionato il conferimento .
4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l’applicazione degli articoli da art. 23 a art. 26 del presente decreto.

Sezione IV
Misure antielusive

Articolo 27
Società di comodo.
1. All’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
a ) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
“ 1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operative se hanno meno di cinque dipendenti e se dal conto economico risultano ricavi, incrementi di rimanenze nonché proventi, esclusi quelli straordinari, inferiori a lire 800 milioni ragguagliati alla durata dell’esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi. Per i soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si considerano soltanto i ricavi e gli incrementi delle rimanenze. La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di proventi e di rimanenze nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano:
a ) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
b ) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell’attività;
c ) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
d ) alle società in amministrazione controllata o straordinaria;
e ) alle società che entro il 31 maggio 1995 abbiano formalmente deliberato lo scioglimento o la trasformazione in società commerciali di persone.
2. Fino al 31 dicembre 1995 le assegnazioni a singoli soci, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995 dalle società non operative nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1994 e da quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d’imposta, sono soggette all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili si rendono applicabili anche le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per ciascun tributo nonché l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili ridotta al 50 per cento; in tale ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dallalegge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni immobili, la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, nonché per le assegnazioni di beni di diversa natura, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni dei beni di cui all’art. 7 della tariffa, parte I, allegata al predetto testo unico, si applicano le imposte nella misura e con le modalità previste dal medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e dai decreti legislativi 21 dicembre 1990, n. 398 e 30 dicembre 1992, n. 504. Ai fini delle imposte sui redditi il valore normale dei beni assegnati è assoggettato, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto, ad una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi nella misura dell’8 per cento. Il pagamento potrà essere effettuato in dodici rate mensili a decorrere dalla data di assegnazione dei beni. Per valore normale riferito agli immobili si intende quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d’imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Nel caso in cui il valore normale non sia determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131” ;
b ) nel comma 4 è soppressa la parola “predetta”;
c ) nel comma 5, prima delle parole “Ai fini di cui all’art. 81” è inserito il seguente periodo: “Ai fini dell’applicazione del comma 3 dell’art. 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore normale dei beni assoggettati all’imposta sostitutiva ai sensi del comma 2 si considera pari a quello iscritto nell’ultimo bilancio della società di cui è stato deliberato lo scioglimento.”;
d ) nel comma 6 le parole “Fermo l’ordinario potere di accertamento e salva, comunque, la prova contraria, per le società non operative di cui al comma 1, è escluso il riporto a nuovo delle perdite e si presume che il reddito imponibile” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo l’ordinario potere di accertamento, per le società non operative di cui al comma 1, si presume che il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al primo periodo.”;
c ) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“ 7. Qualora il reddito dichiarato dalle società che si presumono non operative risulti inferiore a quello minimo di cui al comma 6, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente il reddito in misura pari a quella presunta anche mediante l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 41- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tale accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell’atto di accertamento; di ciò l’Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.”.
Capoverso modificato dall’articolo unico della legge 22 marzo 1995, n. 85, in sede di conversione.

Articolo 28
Svalutazioni e perdite derivanti da società collegate estere.
1. Al comma 1 dell’art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: “Le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito derivanti dalle partecipazioni nelle società indicate nel periodo precedente sono deducibili limitatamente, per ciascun periodo di imposta, all’ammontare che eccede quello dei relativi utili non concorrenti a formare il reddito ai sensi del presente comma.” .
2. La disposizione del comma 1 si applica per le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito i cui presupposti di deducibilità si verificano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e relativamente agli utili percepiti da tale data.
Comma modificato dall’articolo unico della legge 22 marzo 1995, n. 85, in sede di conversione.

Articolo 29
Perdite di impresa.
1. All’art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a ) il comma 1 è sostituito dal seguente: “ 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’art. 79 e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni.”;
b ) il comma 3 è sostituito dal seguente: “ 3. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell’art. 79.”.
2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione alle perdite dichiarate in precedenti periodi di imposta.
3. È abrogato il comma 10 dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Articolo 30
Trasferimento di sede all’estero.
1. Dopo l’art. 20 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente articolo:
“Art. 20- bis . - 1. Il trasferimento all’estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all’estero. Per le imprese individuali si applica l’art. 16, comma 1, lettera g ).
2. I fondi di sospensione d’imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell’ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione.”.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite specifiche modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 20- bis del testo unico indicato nel comma 1, mediante approvazione di appositi modelli e dei relativi allegati, per la indicazione dei beni e degli altri elementi patrimoniali e reddituali relativi all’impresa e di quelli attribuiti alla stabile organizzazione. Con lo stesso decreto possono essere individuate idonee misure cautelari o di garanzia per il pagamento delle imposte dovute anche a seguito di rettifica delle dichiarazioni o di accertamenti effettuati ai fini delle imposte sul reddito.

Articolo 31
Spese di rappresentanza degli esercenti arti e professioni.
1. All’art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a ) nel comma 2 dopo le parole “esclusi gli immobili” sono aggiunte le seguenti: “e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5”. Nello stesso comma è aggiunto in fine il seguente periodo: “Le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi”;
b ) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati”;
c ) al comma 5 l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.” .
2. Le disposizioni contenute nel comma 1, lettera a ) e c ), si applicano per le spese sostenute e per i beni ivi indicati, acquistati dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 32
Transazioni e somme risarcitorie.
1. All’art. 16, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a ) nella lettera a ), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro” ;
b ) nella lettera c ), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;” .
2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano alle somme e ai valori percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 33
Rimborsi per trasferte.
1. Nell’art. 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1- bis è aggiunto il seguente: “ 1-ter. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all’estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.” .
2. Nell’art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: “Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1- ter dell’art. 62.”.
3. Gli importi di lire 60.000 e 100.000 indicati nell’art. 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentati rispettivamente a lire 90.000 e lire 150.000.
4. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano alle spese sostenute per trasferte effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, possono essere adeguati annualmente gli importi di cui agli articoli 48, comma 4, e 62, comma 1- ter , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Capo IV
Disposizioni di attuazione di direttive comunitarie

Sezione I
Modelli Intrastat

Articolo 34
Elenchi riepilogativi.
1. Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ai sensi dell’art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarità od inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all’integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilità dei dati esatti, inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio doganale abilitato ovvero a comunicare all’ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità e le inesattezze riscontrate. [La presentazione degli elenchi presso gli uffici abilitati può essere effettuata anche a mezzo raccomandata ed in tal caso, ai fini dell’osservanza dei termini, farà fede il timbro postale] .
[2. L’omessa presentazione degli elenchi è punita con la pena pecuniaria da lire un milione a lire quattro milioni per ciascun elenco; la misura della sanzione è raddoppiata in caso di omessa presentazione entro il termine fissato nella richiesta di cui al comma 1. Si applica una soprattassa pari al 20 per cento della pena pecuniaria minima se l’elenco è presentato entro trenta giorni dalla scadenza.]
[3. L’omissione, l’irregolarità o l’inesattezza nella compilazione di ciascuna riga degli elenchi di cui al comma 1 è punita con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire duecentomila; la misura della sanzione è raddoppiata in caso di mancata adesione entro il termine fissato nella richiesta di cui al comma 1. L’ammontare delle sanzioni complessivamente irrogate per ciascun elenco non può comunque superare il massimo della pena irrogabile per la mancata presentazione dello stesso, raddoppiata in caso di mancata adesione entro il termine fissato nella richiesta di cui al comma 1. Tuttavia la pena pecuniaria non si applica se i dati mancanti o inesatti, purché integrati o corretti a norma del comma 1, risultino privi di rilevanza o comunque siano da ritenere non imputabili al contribuente. La pena pecuniaria non si applica qualora il contribuente provveda spontaneamente, entro i successivi trenta giorni dalla data di presentazione degli elenchi, alla rettifica degli elenchi medesimi .]
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dall’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto, previa comunicazione da parte della Guardia di finanza o degli altri uffici abilitati dell’Amministrazione finanziaria delle violazioni da essi rilevate. Ai fini dell’accertamento delle omissioni e delle irregolarità di cui ai commi precedenti e per le relative controversie si applicano le disposizioni previste dagli articoli 51, 52, 59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. Gli uffici doganali possono altresì effettuare i controlli necessari per l’accertamento delle anzidette violazioni nonché delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del medesimo decreto. Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l’accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l’Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale .
5. Per l’omissione o l’inesattezza dei dati di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l’elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell’obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso .
6. Sono abrogati il comma 7 dell’art. 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ed il comma 4 dell’art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Articolo 35
Regolarizzazione degli elenchi presentati.
1. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni sanzionatorie di carattere tributario richiamate nell’art. 34, per l’omessa presentazione e per le omissioni, irregolarità ed inesattezze nella compilazione degli elenchi riepilogativi, commesse e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la pena pecuniaria nella misura di quattrocentomila per ciascun elenco; tale misura è ridotta alla metà nei casi di violazioni non ancora contestate alla data anzidetta, sempre che le stesse siano spontaneamente regolarizzate dal trasgressore mediante presentazione degli elenchi omessi o rettificati entro il 20 dicembre 1995 agli uffici competenti a riceverli. Le pene pecuniarie nella misura sopra indicata si applicano a condizione che al loro versamento, ai sensi dell’art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si provveda entro il 20 dicembre 1995 e, in tal caso, se le violazioni hanno anche rilevanza statistica, non sono applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell’art. 34. La pena pecuniaria non si applica nei casi di cui agli ultimi due periodi del comma 3 dell’art. 34. Resta salva per il trasgressore la facoltà di optare, ove ne ricorrano le condizioni, per la definizione della violazione ai sensi dell’art. 2- quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 .
2. Gli uffici, in sede di controllo degli elementi in proprio possesso o acquisiti ai sensi del comma 1 dell’art. 34, nonché per le violazioni definite ai sensi dell’art. 2- quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, possono, ove occorra, invitare i trasgressori a comunicare i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità e le inesattezze riscontrate; in tali casi la mancata ottemperanza all’invito entro trenta giorni dal ricevimento comporta l’applicabilità della pena pecuniaria in misura non inferiore a lire un milione e non superiore a lire quattro milioni per ciascun elenco, ovvero in misura non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecentomila se l’omissione, l’irregolarità o l’inesattezza riguarda la compilazione di singole righe; in ogni caso l’ammontare delle sanzioni complessivamente irrogate per ciascun elenco non può superare l’importo di lire quattro milioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle irregolarità commesse prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 .

Sezione II
Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione

Articolo 36
Base imponibile.
1. Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d’arte, degli oggetti d’antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell’Unione europea, l’imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all’acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l’imposta afferente l’acquisto o l’importazione, nonché i beni ceduti da soggetto passivo d’imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d’imposta che abbia assoggettato l’operazione al regime del presente comma .
2. I soggetti che esercitano il commercio a norma del comma 1 possono optare per l’applicazione del regime ivi previsto anche per le cessioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione importanti e per la rivendita di oggetti d’arte ad essi ceduti dall’autore o dai suoi eredi o legatari.
3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione, applicare l’imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I e II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dandone comunicazione al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto nella relativa dichiarazione annuale.
4. I soggetti che applicano l’imposta secondo le disposizioni del comma 1 non possono detrarre l’imposta afferente l’acquisto, anche intracomunitario, o l’importazione dei beni usati, degli oggetti d’arte e di quelli d’antiquariato o da collezione, compresa quella afferente le prestazioni di riparazione o accessorie; se hanno esercitato l’opzione di cui al comma 3 la detrazione spetta, ma con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione assoggettata a regime ordinario, previa annotazione, nel registro di cui all’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della fattura o bolletta doganale relativa al bene acquistato o importato, ed è esercitata nella liquidazione in cui tale operazione è computata.
5. La differenza di cui al comma 1 è stabilita in misura pari:
a ) al 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d’arte dei quali il prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza, ovvero non è determinabile;
b ) al 50 per cento del prezzo di vendita, per i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; la percentuale è ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di prodotti editoriali di antiquariato ;
b-bis) al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato;
b-ter) al 50 per cento del prezo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione e di collezioni di francobolli nonché di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche .
6. Salva l’opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalità indicate al comma 8, il margine è determinato globalmente, in relazione all’ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento, per le attività di commercio diverse da quelle indicate nel comma 5, lettere b), b-bis) e b-ter), di veicoli usati, francobolli, monete e altri oggetti da collezione, nonché per le cessioni di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche, di confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, [di prodotti editoriali di antiquariato,] nonché di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore ad un milione di lire. In caso di cessione all’esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l’esportazione è effettuata. Se l’ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l’eccedenza può essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo. Non è consentita l’opzione di cui al comma 3 nell’ipotesi di applicazione del margine globale .
7. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze la disposizione di cui al comma 5, lettera b ), può essere estesa, per esigenze di accertamento, ad altri settori di attività e la disposizione di cui al comma 6 può essere estesa ad altre attività o operazioni per le quali l’applicazione del regime ordinario del margine rende difficoltosa la determinazione dell’imposta dovuta.
8. L’opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione relativa all’anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio dell’attività. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell’anno in corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all’anno precedente, ovvero dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del biennio successivo all’anno nel corso del quale è esercitata. La revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso.
9. Le cessioni dei beni indicati nel comma 1 sono soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo, con esclusione di quella di cui al comma 6, anche se effettuate da soggetti che non esercitano attività di commercio degli stessi.
10. Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a norma dell’art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le cessioni di mezzi di trasporto usati da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ovvero dell’imposta di registro, Né della addizionale regionale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 1° settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprietà .
10-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo .

Articolo 37
Operazioni con l’estero e volume d’affari.
1. Per i soggetti che applicano il regime di cui all’art. 36 la differenza ivi prevista è non imponibile in caso di cessione ai sensi degli articoli 8 e 8- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e in caso di cessione ai sensi degli articoli 38- quater , 71 e 72 dello stesso decreto.
2. Gli acquisti dei beni di cui all’art. 36, assoggettati al regime ivi previsto nello Stato membro di provenienza, non sono considerati acquisti intracomunitari. Per le cessioni degli stessi beni non si applicano le disposizioni degli articoli 40, comma 3, 41 e 58, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
3. Agli effetti del calcolo della percentuale del 10 per cento di cui all’art. 1, primo comma, lettera a ), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, si tiene conto degli ammontari delle differenze di cui al comma 1, al netto delle operazioni di cui all’art. 38- quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nel volume d’affari si tiene conto dell’ammontare imponibile di tutte le operazioni di cui all’art. 36 registrate per l’anno.
4. Salvo quanto disposto nel comma 3, per i soggetti che applicano il regime di cui all’art. 36 il volume d’affari è costituito dall’ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari, al netto dell’imposta relativa al margine.

Articolo 38
Fatturazione e registrazione.
1. I soggetti che applicano il regime di cui all’art. 36, nella fattura non possono indicare l’ammontare dell’imposta separatamente dal corrispettivo. Ferma restando, ricorrendone i presupposti, l’applicazione dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’emissione della fattura e la registrazione a norma dell’art. 23 dello stesso decreto sono comunque obbligatorie per le operazioni di cui all’art. 36, comma 3, del presente decreto .
2. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 dell’art. 36, tranne quelli di cui al comma 9 dello stesso articolo, devono annotare in un apposito registro gli acquisti e le cessioni dei beni ivi considerati con l’indicazione della data della relativa operazione, della natura, qualità e quantità dei beni acquistati o ceduti, del prezzo di acquisto, al lordo dell’eventuale imposta, e del corrispettivo, comprensivo dell’imposta, relativa alla cessione, nonché della differenza tra tali ultimi importi. Le annotazioni relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalità e nei termini di cui all’art. 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; quelle relative agli acquisti, con riferimento alla relativa data, devono essere eseguite entro quindici giorni dall’acquisto, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita. L’ammontare complessivo delle differenze positive relative alle operazioni di acquisto e rivendita del periodo di riferimento, distinto per aliquota, deve essere annotato separatamente nel registro di cui all’art. 24 del citato decreto n. 633 del 1972, ai fini della liquidazione dell’imposta a norma degli articoli 27 e 33 dello stesso decreto ed entro il termine ivi previsto.
3. I contribuenti che determinano la differenza imponibile a norma dell’art. 36, comma 5, devono annotare i corrispettivi delle operazioni effettuate nel registro di cui all’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, per quanto concerne gli acquisti di beni destinati alla rivendita, numerare e conservare la relativa documentazione, ai sensi dell’art. 39 dello stesso decreto, con esonero dall’obbligo della loro registrazione.
4. I contribuenti che applicano la disciplina di cui all’art. 36, comma 6, devono annotare in un registro gli acquisti dei beni ivi considerati con l’indicazione della natura, qualità e quantità degli stessi e del relativo corrispettivo. Le cessioni devono essere annotate in un registro con l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti, dei relativi corrispettivi, comprensivi dell’imposta e distinti per aliquota. Le annotazioni devono essere eseguite nei termini di cui al comma 2, secondo periodo. Se i beni sono soggetti ad aliquote diverse, gli imponibili da assoggettare alle corrispondenti aliquote sono determinati in base al rapporto tra i corrispettivi soggetti alla stessa aliquota e l’ammontare complessivo dei corrispettivi annotati per il periodo di riferimento.
5. Le omissioni o inesattezze nelle annotazioni nei registri di cui ai commi 2, 3 e 4, sono equiparate agli effetti dell’applicazione delle sanzioni alle corrispondenti violazioni punite a norma dei commi primo e terzo dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .

Articolo 39
Aliquota.
1. A decorrere dal 1° aprile 1995, per le importazioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, nonché per le cessioni degli oggetti d’arte, di cui alla lettera a ) dell’allegato stesso, effettuate dagli autori, o dai loro eredi o legatari, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.

Articolo 40
Decorrenza.
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle cessioni, effettuate a decorrere dal 1° aprile 1995, relative ai beni di cui all’art. 36, comma 1, [acquistati o importati a decorrere dalla stessa data]. Per le cessioni di beni di cui all’art. 36, comma 1, che risultino esistenti, giusta apposito inventario, alla data del 31 marzo 1995, la base imponibile è determinata a norma dell’art. 36, comma 5, ma la percentuale è in ogni caso stabilita in misura pari al 50 per cento del prezzo di vendita, ferma restando la percentuale ivi prevista per i prodotti editoriali. L’inventario dei beni esistenti alla predetta data, distinti per gruppi merceologici, deve essere sottoscritto e presentato per la vidimazione entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto; la vidimazione può essere eseguita anche dall’ufficio del registro o dall’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto .
2. Per quanto non è diversamente disposto nella presente sezione si applicano, anche per quanto concerne le sanzioni, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Capo V
Disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze fiscali.

Articolo 41
Accertamento con adesione per anni pregressi.
1. All’art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
“ 2-bis. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base all’art. 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con esclusione di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 11- bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nonché gli effetti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni IVA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo della maggiore imposta dovuta in base all’accertamento con adesione per anni pregressi. L’accertamento con adesione previsto dal presente articolo non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto.
2-ter. I soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 gennaio 1995, n. 22, a condizione che venga presentata la dichiarazione di cui all’art. 6, comma 12, del predetto decreto-legge, possono effettuare il pagamento delle somme dovute in virtù dell’accertamento con adesione di cui al presente articolo in due rate di pari importo, di cui la prima da versare entro i termini previsti nel regolamento indicato al comma 2, e la seconda, senza interessi, entro i sei mesi successivi.
2-quater. Ai fini dell’applicabilità dei criteri di accertamento con adesione di cui al comma 1, le disposizioni di detto comma vanno interpretate nel senso che le elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria sono effettuate tenendo conto, ai fini della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi, dei soggetti che hanno esposto in dichiarazione ricavi o compensi non superiori all’importo indicato nell’art. 2435- bis , primo comma, lettera b ), del codice civile” .
1-bis. Il comma 8 dell’art. 2- quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si interpreta come applicabile a tutte le liti in materia, indipendentemente dalla data in cui esse sono sorte o sorgeranno .

Articolo 42
Conciliazione giudiziale.
1. All’art. 20- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto con l’art. 2- sexies , comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
“ 4-bis. La conciliazione giudiziale non può avere luogo successivamente alla prima udienza.
4-ter. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 3.”.
2. Per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alla prima udienza successiva alla predetta data.
3. L’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, si interpreta nel senso che il compenso unitario per ricorso deciso previsto a favore dei componenti delle commissioni tributarie spetta anche nel caso di emanazione di ordinanza o decreto di estinzione per avvenuta conciliazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 20- bis del citato decreto n. 636 del 1972.

Articolo 42 bis
Sanzioni per irregolarità formali .
1. Le sanzioni previste dall’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, inerenti le infrazioni ed irregolarità formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale, sono ridotte del 50 per cento e, se pagate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del 90 per cento.

Articolo 42 ter
Conciliazione giudiziale in materia di tributi locali .
1. L’istituto della conciliazione giudiziale di cui all’art. 2- sexies , comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si applica anche alle controversie relative all’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché all’imposta comunale sugli immobili. Non si estende a dette imposte la riserva di cui all’art. 5 del citato decreto-legge n. 564 del 1994.
2. Al comma 8 dell’art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, le parole: “possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638“ sono sostituite dalle seguenti: “possono essere proposti i ricorsi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni”.
3. Le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti e provvedimenti notificati a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo aggiunto dall’articolo unico della legge 22 marzo 1995, n. 85, in sede di conversione.

Articolo 43
Tasse automobilistiche.
1. Le tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali e regionali, l’abbonamento autoradio-TV, da corrispondersi entro il 31 dicembre 1994, ancorchè non sia stato ancora notificato processo verbale, possono essere assolte, relativamente ai periodi fissi per i quali non siano state corrisposte, con il pagamento, per ciascuno di detti periodi, entro il 31 ottobre 1995, di un importo pari all’80 per cento del tributo nella misura prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero di un importo pari al 50 per cento dell’ammontare dello stesso qualora l’obbligazione tributaria sia conseguenza dell’omessa o ritardata richiesta di annotazione nei pubblici registri delle formalità previste dalla legge e si provveda a tale annotazione entro il termine stabilito con il decreto di cui al comma 4. Nel caso in cui i tributi siano stati già parzialmente corrisposti, gli stessi si scomputano dagli importi di cui al precedente periodo .
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il debito per tributo, soprattasse, interessi ed accessori. Il debito è parimenti estinto qualora non siano dovute somme a titolo di tributo. Non si fa luogo a rimborso di somme già corrisposte.
3. Le procedure di riscossione relative alle tasse di cui al comma 1, sono sospese fino al 31 ottobre 1995 .
4. Le modalità per il pagamento delle somme e le modalità e il termine per la richiesta di annotazione di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
[5. L’ente, cui è affidata la riscossione delle tasse automobilistiche, provvede alla notifica del processo verbale con raccomandata con ricevuta di ritorno al soggetto che dai pubblici registri risulta intestatario dei veicoli.]
5-bis. All’art. 7, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, l’alinea è sostituito dal seguente: “Per gli autocaravan, in aggiunta alla tassa automobilistica, è dovuta una tassa speciale erariale per i seguenti importi:”. La lettera a ) del comma 3 del medesimo art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, è abrogata. Il comma 3- bis del medesimo art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, è abrogato .
5-ter. Alla Tabella A , parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, alla voce n. 36), dopo la parola: “circolari” è inserita la seguente: “pubbliche” e dopo le parole “delle radiodiffusioni” è inserita la seguente: “pubbliche” .

Capo VI
Disposizioni in materia di abolizione di agevolazioni e di regimi fiscali sostitutivi

Articolo 44
Imposta sostitutiva sulle operazioni degli istituti di credito.
1. I soggetti di cui art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o quelli da essi comunque risultanti per effetto delle operazioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, ed alla legge 26 novembre 1993, n. 489, continuano a fruire del trattamento ivi previsto fino al 30 aprile 1995. Successivamente a tale data gli atti e le operazioni che tali soggetti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attività sono soggetti alle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale e alle tasse sulle concessioni governative nella misura ordinaria .
2. I soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e, agli effetti di detto articolo 15, gli estremi della autorizzazione al pagamento in modo virtuale possono essere sostituiti dagli estremi del presente articolo.
3. Per l’anno 1995, ai fini del pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del comma 2, la dichiarazione provvisoria di cui all’art. 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, deve essere presentata, ovvero integrata da parte dei soggetti già autorizzati, entro il 30 aprile, indicando le categorie di atti e documenti per i quali si intende fruire dell’autorizzazione nonché gli elementi presuntivi ivi richiesti relativi al periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1995. L’ufficio del registro provvede alla liquidazione provvisoria per il suddetto periodo, ripartendone l’ammontare in tre rate uguali con scadenza alla fine dei mesi di giugno, settembre e dicembre.
4. Il n. 2) del primo comma dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è soppresso. La disposizione ha effetto per i contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo VII
Altre disposizioni urgenti

Articolo 45
Credito di imposta per i titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi.
1. Il credito d’imposta riconosciuto a favore dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 29 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1994, può essere fatto valere anche in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate, dai sostituti d’imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.

Articolo 46
Indicazione dei contributi previdenziali e assicurativi nella dichiarazione dei redditi.
1. Il comma 3 dell’art. 3- bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito dai seguenti:
“ 3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell’anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo.
3-bis. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in una unica soluzione entro il termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 3.
3-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità di esposizione dei dati di cui al comma 3 nelle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 1994.”.
2. La società e i soci, i titolari di impresa, i familiari coadiuvanti del titolare, i familiari partecipanti all’impresa familiare, esercenti attività commerciale ovvero artigiana, soggetti all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell’anno al quale si riferisce il premio assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto e i versamenti effettuati in acconto e a saldo, anche ai fini della prevenzione delle cure e della riabilitazione a carico dell’Istituto .
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità di esposizione dei dati di cui al comma 2 nelle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 1994.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, è istituita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato e composta da otto membri, di cui uno designato dal Ministero delle finanze, uno dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un esperto dell’anagrafe tributaria, un esperto del sistema informativo dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, un esperto del sistema informativo dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e due esperti di procedure amministrative con l’obiettivo di predisporre, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto interministeriale per l’estensione delle disposizioni di cui all’art. 3- bis , commi 3 e 3- bis , del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, alle casse previdenziali di particolari categorie di soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e ai produttori agricoli.

Articolo 46 bis
Ammortamento mutui .
1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare sino ad esaurimento le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, al comma 2- bis dell’art. 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e ai commi 1 e 2 dell’art. 5 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonché ai commi 1 e 2 dell’art. 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 .
2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo di ogni anno, di apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite entro il 30 novembre dell’anno precedente, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro. Si applicano le disposizioni vigenti per l’anno 1992, di cui al comma 4 dell’art. 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all’art. 21, del citato decreto-legge n. 8 del 1993 e successive modificazioni, le quote dei contributi statali previste al comma 1, sono obbligatoriamente destinate in via prioritaria alla contrazione dei mutui da assumere per la procedura del risanamento finanziario, con oneri a totale carico dello Stato nell’ambito delle quote stesse; la quota capitaria residua può essere utilizzata per la contrazione di nuovi mutui a totale carico dello Stato .

Articolo 47
Devoluzione erariale delle maggiori entrate.
1. Le somme riscosse in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riservate all’erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente decreto. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione .

Articolo 47 bis
Vendita dei tabacchi lavorati esteri sequestrati .
[1. Il Ministro delle finanze è autorizzato alla vendita, mediante gara internazionale, dei tabacchi lavorati esteri ricevuti in custodia per effetto dei sequestri relativi ad operazioni di polizia giudiziaria che siano stati convalidati dall’autorità giudiziaria competente.
2. L’acquirente di detti tabacchi deve adottare gli accorgimenti tecnici necessari per la loro identificazione ed assicurarne l’effettiva destinazione e commercializzazione in mercati extracomunitari preventivamente comunicati all’amministrazione stessa.
3. Al fine di garantire la effettiva destinazione e commercializzazione dei tabacchi lavorati alienati in mercati extracomunitari, preventivamente comunicati all’amministrazione finanziaria, l’acquirente, prima del ritiro della merce, deve prestare idonea fidejussione, pari al prezzo di vendita al pubblico in Italia dei corrispondenti prodotti, da svincolare dopo l’avvenuta certificazione dell’autorità competente del Paese di destinazione che il prodotto, nella sua totale quantità, è stato immesso al consumo alle condizioni fiscali e doganali ivi previste e, comunque, non prima di due anni dal ritiro della merce.
4. Qualora siano sottoposti a sequestro sul territorio nazionale quantitativi di tabacchi lavorati esteri provenienti dalla vendita di cui al comma 1, è comminata, a carico dell’aggiudicatario, una sanzione pecuniaria pari a dieci volte il prezzo di vendita dei corrispondenti prodotti commercializzati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed il medesimo non può partecipare ad altre gare per la durata di tre anni.
5. Il Ministero delle finanze può richiedere direttamente all’istituto bancario che ha prestato la fidejussione il pagamento, a semplice richiesta, delle pene pecuniarie irrogate, nei limiti della somma garantita.
6. Nel caso di mancata adozione del definitivo provvedimento di confisca, il Ministero delle finanze è tenuto a restituire agli aventi diritto solo la somma realizzata nella vendita, oltre agli interessi nella misura legale.]

Articolo 47 ter
Liquidazione enti inutili.
1. All’art. 6, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole: “in cui lo Stato abbia la proprietà dell’intero capitale o della maggioranza di esso” sono sostituite dalle seguenti: “controllate dallo Stato”.
2. Al primo comma dell’art. 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dopo la parola: “termine” è aggiunta la seguente: “perentorio”.
3. All’art. 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni, le parole: “lire 20.000” sono sostituite con le seguenti: “200.000 lire”.
4. Allo scopo di accelerare la chiusura delle liquidazioni assunte ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni, l’Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (IGED) individua i problemi e i casi nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi determinano situazioni distorsive del corretto andamento delle gestioni liquidatorie. L’IGED segnala i casi al Ministro del tesoro e esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e i problemi stessi. Ogni qual volta ne ravvisi l’opportunità o almeno ogni sei mesi, il Ministro del tesoro presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un rapporto circa i problemi e le azioni da promuovere per consentire la prosecuzione e chiusura delle gestioni liquidatorie.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno, l’IGED presenta al Ministro del tesoro un programma che, con riferimento alle singole gestioni liquidatorie o alle liquidazioni di gruppi omogenei, preveda in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione e il risultato anche in termini di razionalizzazione che si intendono conseguire nell’anno in corso e le relative motivazioni. Il programma può altresì prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il loro risultato, rinviando a una data determinata la presentazione di progetti esecutivi che prevedano in dettaglio le operazioni di cui al primo periodo e le loro modalità. Le eventuali variazioni e aggiornamenti devono essere periodicamente comunicati al Ministro del tesoro. Entro il 30 gennaio di ogni anno, l’Ispettore generale presenta al Ministro del tesoro una relazione nella quale si dà conto in dettaglio dei risultati conseguiti nell’anno precedente, del rispetto del programma di cui al presente comma, nonché delle variazioni che si sono rese necessarie con la loro motivazione. La relazione dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 47 quater
Gestione dei beni culturali.
[1. Per la fruizione dei beni artistici, archeologici, librari e archivistici, storici e culturali, in genere, fermi restando, per i beni statali, gli obblighi di tutela a carico del personale statale a ciò qualificato e incaricato, possono essere affidati, in tutto o in parte, in gestione a Fondazioni culturali e bancarie, società o consorzi, costituiti a tale fine, i servizi di cui al comma 2 qualora risulti finanziariamente conveniente.
2. I servizi affidabili in gestione ai sensi del comma 1 sono quelli indicati dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, nonché quelli di accoglienza, di informazione, di guida e assistenza didattica e di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione dei punti vendita, dei centri di incontro e di ristoro, delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, dei servizi di pulizia, di vigilanza, di gestione dei biglietti di ingresso, dell’organizzazione delle mostre e delle altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso.]

Articolo 47 quinquies
Assegno e detrazioni fiscali per il nucleo familiare.
1. A partire dal 1° luglio 1995, l’importo dell’assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è aumentato, nelle misure stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento al reddito previsto per la determinazione del predetto assegno, nei casi di nucleo comprendente più di due figli. La relativa spesa non può superare negli anni 1995, 1996 e 1997, rispettivamente, l’ammontare annuo di lire 300, 600 e 600 miliardi.
2. All’onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 100 miliardi, 200 miliardi e 200 miliardi, con le maggiori entrate e le minori spese recate dal presente decreto; quanto a lire 200 miliardi, 400 miliardi e 400 miliardi:
a ) per l’anno 1995, mediante corrispondente riduzione dell’importo autorizzato dal comma 1 dell’art. 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725;
b ) per gli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro.
3. [Le maggiori detrazioni di cui al comma 1 dell’art. 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, sono prorogate, con le stesse modalità applicative, per gli anni successivi al 1995, tenuto conto della riduzione apportata dal precedente comma 2, lettera a ).] Al relativo onere, pari a lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Titolo IV
NORME FINALI

Articolo 48
Variazioni di bilancio.
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del presente decreto.

Articolo 49
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato
TABELLA OGGETTI D’ARTE, D’ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE(prevista dall’art. 36, comma 1 )

a ) “Oggetti d’arte”:
quadri “Collages” e quadretti simili (“tableautins”), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall’artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d’arte o per usi simili (codice NC 9701);
incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall’artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico (codice NC 9702 00 00);
opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall’artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari;
arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;
esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall’artista e firmati dal medesimo;
smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell’artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;
fotografie eseguite dell’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto;
b ) “Oggetti da collezione”:
francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati ma non aventi corso Né destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00);
collezioni ad esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00);
c ) “Oggetti di antiquariato”: i beni diversi dagli oggetti d’arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (codice 9706 00 00).

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Indice dei contenuti
DL 41/1995 Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l’occupazione nelle aree depresse
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I Contenimento spesa pubblica
Capo II Adempimenti contributivi e norme in materia di personale
Capo III Interventi per lo sviluppo delle aree depresse
Titolo III DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
Capo I Disposizioni in materia di IVA
Capo II Disposizioni in materia di accise
Capo III Disposizioni in materia di imposte sui redditi
Capo IV Disposizioni di attuazione di direttive comunitarie
Capo V Disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze fiscali.
Capo VI Disposizioni in materia di abolizione di agevolazioni e di regimi fiscali sostitutivi
Capo VII Altre disposizioni urgenti
Titolo IV NORME FINALI
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