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D.Lgs. 107/2023 Contrasto della diffusione di contenuti terroristici on-line

Redazionedi Redazione12 Agosto 2023
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto Legislativo 24 luglio 2023, n. 107

(Gazz. Uff. 11 agosto 2023, n. 187)

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici on-line

Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adeguare l’ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, di seguito denominato «regolamento».

Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.): il Comitato di cui all’articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno;
b) Dipartimento della pubblica sicurezza: il Dipartimento del Ministero dell’interno di cui all’articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
c) Organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione: l’organo di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

Art. 3 Emissione degli ordini di rimozione
1. L’autorità competente a emettere un ordine di rimozione nei confronti di un prestatore di servizi di hosting ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, quando i contenuti terroristici di cui all’articolo 2, punto 7) del regolamento sono riconducibili a un delitto con finalità di terrorismo, è l’ufficio del pubblico ministero competente in base alle disposizioni del codice di procedura penale. Fuori dei casi di cui al primo periodo, l’ordine di rimozione è emesso dall’ufficio del pubblico ministero del tribunale del capoluogo del distretto che ha acquisito per primo la notizia relativa alla presenza sulle reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico di contenuti terroristici.
2. I procuratori della Repubblica degli uffici distrettuali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano tra il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria il punto di contatto di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento e assumono le iniziative necessarie ad assicurare adeguata pubblicità alle informazioni ad esso relative. Nell’assolvimento dei propri compiti, il punto di contatto può avvalersi del supporto tecnico dell’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione.
3. Il pubblico ministero informa immediatamente il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo della ricezione della notizia di cui al comma 1.
4. Ai fini della emissione dell’ordine di rimozione, il pubblico ministero acquisisce ogni necessario elemento informativo e valutativo, anche presso il C.A.S.A.
5. Il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l’emissione dell’ordine di rimozione quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui al comma 1.
6. L’ordine di rimozione è adottato con decreto motivato ed è portato a conoscenza dei destinatari preferibilmente per il tramite di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione. In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, è disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti.
7. Prima di adottare i decreti indicati ai commi 5 e 6, il pubblico ministero informa il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
8. Ferma l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 7, in caso di mancato adempimento, si dispone l’interdizione dell’accesso al dominio internet nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 321 del codice di procedura penale, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.
9. I prestatori di servizi di hosting che hanno ricevuto l’ordine di rimozione e i fornitori dei contenuti che, in conseguenza dell’ordine, sono stati rimossi o resi inaccessibili, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, possono presentare opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari, che provvede con ordinanza in camera di consiglio a norma dell’articolo 127 del codice di procedura penale. Nondimeno, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza è ammesso unicamente per violazione di legge.

Art. 4 Esame degli ordini di rimozione transfrontalieri
1. L’autorità competente a esaminare un ordine di rimozione transfrontaliero trasmesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e ad assumere le decisioni motivate di cui ai paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo 4, è il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui il rappresentante legale del prestatore di servizi di hosting risiede o è stabilito. Il giudice dispone che copia dell’ordine di rimozione transfrontaliero sia trasmesso al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo immediatamente e, comunque, prima di assumere le decisioni indicate al primo periodo.
2. Le decisioni di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento sono assunte, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. Nel caso previsto dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, avverso il decreto il prestatore di servizi di hosting e il fornitore di contenuti che hanno presentato la richiesta di esame dell’ordine di rimozione possono proporre ricorso per cassazione unicamente per violazione di legge. Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal deposito del decreto.

Art. 5 Prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici
1. L’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione è l’autorità competente a emettere la decisione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, a sorvegliare l’attuazione delle misure specifiche adottate dai prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici e a emettere le ulteriori decisioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo 5.
2. Le decisioni assunte dall’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, nonché le decisioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo 5, possono essere impugnate dal prestatore di servizi di hosting innanzi al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla notifica.

Art. 6 Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 100.000 euro, il prestatore di servizi di hosting che: a) non informa tempestivamente, mediante il modello di cui all’allegato II al regolamento, l’autorità che ha emesso l’ordine di rimozione dell’avvenuta esecuzione dell’ordine, indicandone in particolare la data e l’ora;
b) rimuove i contenuti terroristici o disabilita l’accesso ai contenuti terroristici ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento, omettendo di adottare le misure necessarie per ripristinare i contenuti o riabilitare l’accesso agli stessi, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento;
c) dopo aver ricevuto una decisione emessa dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento, omette di ripristinare immediatamente i contenuti o l’accesso agli stessi, fatta salva la possibilità di applicare le proprie condizioni contrattuali conformemente al diritto dell’Unione e nazionale;
d) nella conservazione dei contenuti terroristici rimossi o il cui accesso è stato disabilitato, ovvero nella conservazione dei relativi dati, non osserva le disposizioni di cui all’articolo 6 del regolamento;
e) non rispetta gli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 7 del regolamento;
f) non predispone il meccanismo di reclamo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento o, nell’esame, nella decisione e nella gestione dei reclami, non rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 10;
g) fuori dei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento, omette di comunicare al fornitore di contenuti le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo 11;
h) omette di informare l’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione e la competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del Made in Italy della designazione del rappresentante legale, comunicando la relativa accettazione, o di rendere pubbliche le informazioni relative al rappresentante legale designato.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 200.000 euro, il prestatore di servizi di hosting esposto a contenuti terroristici che: a) non include nelle sue condizioni contrattuali o non applica disposizioni volte a contrastare l’uso improprio dei suoi servizi per la diffusione al pubblico di contenuti terroristici;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), non osserva taluno degli obblighi di condotta di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento;
c) adotta misure specifiche prive di taluno dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento;
d) dopo aver ricevuto una decisione di cui all’articolo 5, paragrafi 4 o 6, del regolamento, omette di comunicare all’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, nei tre mesi successivi al ricevimento della decisione o ad una delle successive cadenze annuali, le misure specifiche che ha adottato e che intende adottare per conformarsi alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo 5.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75.000 a 300.000 euro, il prestatore di servizi di hosting esposto a contenuti terroristici che: a) omette di adottare misure specifiche per proteggere i propri servizi dalla diffusione al pubblico di contenuti terroristici ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento;
b) dopo aver ricevuto una decisione di cui all’articolo 5, paragrafo 6, omette di adottare le misure imposte dalla decisione per garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo 5.
4. All’irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo provvedono ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 gli Ispettorati territoriali della competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del made in Italy, a seguito delle comunicazioni da parte dell’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, che accerta e contesta le violazioni. Il rapporto di accertamento e di contestazione delle violazioni è presentato al Ministero delle imprese e del made in Italy, fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 24 della legge n. 689 del 1981. La reiterazione delle violazioni, di cui all’articolo 8-bis della legge n. 689 del 1981, opera anche nel caso di pagamento in misura ridotta.
5. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo a tutte le circostanze rilevanti, tra cui: a) la natura, la gravità e la durata della violazione;
b) il carattere doloso o colposo della violazione;
c) le precedenti violazioni commesse dal prestatore di servizi di hosting;
d) le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie del prestatore di servizi di hosting;
e) la cooperazione del prestatore di servizi di hosting con le autorità competenti f) l’attività svolta dal prestatore di servizi di hosting per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
g) la natura e le dimensioni del prestatore di servizi di hosting;
h) il grado di colpa del prestatore di servizi di hosting, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate dal prestatore di servizi di hosting per conformarsi al regolamento e al presente decreto.
6. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al presente articolo, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, in egual misura, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministero dell’interno e al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini dell’integrazione delle risorse già destinate a legislazione vigente all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
7. L’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione coopera con il Ministero delle Imprese e del made in Italy, per gli aspetti relativi ai precedenti commi, sulla base di una convenzione operativa sottoscritta tra il Ministero dell’Interno e il Ministero delle imprese e del made in Italy entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 7 Sanzioni penali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 100.000 a 400.000 euro il prestatore di servizi di hosting che: a) in violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, omette di designare o istituire un punto di contatto per la ricezione degli ordini di rimozione in via telematica e per l’immediata esecuzione dei medesimi ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento, oppure omette di rendere disponibili al pubblico le informazioni relative al punto di contatto designato o istituito;
b) non avendo lo stabilimento principale nell’Unione europea, omette di designare, per iscritto, una persona fisica o giuridica quale suo rappresentante legale nell’Unione ai fini del ricevimento, dell’attuazione e dell’esecuzione degli ordini di rimozione e delle decisioni emesse dalle autorità competenti, oppure designa un rappresentante legale che non risiede o non è stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore di servizi di hosting offre i propri servizi, oppure omette di conferire al rappresentante legale i poteri e le risorse necessari per ottemperare agli ordini di esecuzione e per cooperare con le autorità competenti.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da 100.000 a 400.000 euro il prestatore di servizi di hosting e il rappresentante legale designato ai sensi dell’articolo 17 del regolamento che: a) omettono di rimuovere i contenuti terroristici entro un’ora dal ricevimento dell’ordine di rimozione o di disabilitare l’accesso ad essi entro il medesimo termine;
b) nel caso di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento, forniscono informazioni riguardanti la rimozione o la disabilitazione dell’accesso a contenuti terroristici;
c) nel caso di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento, non informano immediatamente della presenza dei contenuti terroristici l’autorità giudiziaria o altra autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando l’omissione di cui al comma 2, lettera a), è sistematica o persistente, il prestatore di servizi di hosting e il rappresentante legale di cui all’articolo 17 del regolamento sono puniti con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 250.000 sino ad euro 1.000.000 o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 4 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi di hosting nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione.
4. Nei casi di cui al comma 1, quando il prestatore di servizi di hosting, nei quindici giorni successivi all’accertamento e alla contestazione delle violazioni, non provvede agli adempimenti omessi, l’autorità giudiziaria può disporre l’interdizione dell’accesso al dominio internet nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 321 del codice di procedura penale.
5. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano al rappresentante legale di cui all’articolo 17 del regolamento che, entro quindici giorni dalla sua designazione, comunica all’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione e alla competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del Made in Italy di non disporre dei poteri e delle risorse necessari al corretto e integrale adempimento dei suoi compiti ai sensi del medesimo articolo 17.

Art. 8 Abrogazioni
1. All’articolo 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, il comma 4 è abrogato.

Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’adempimento delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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