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Norme Ambiente Protezione civile

D.Lgs. 126/2011 Norme minime per la protezione dei vitelli

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano24 Marzo 2024Aggiornato il:24 Marzo 2024
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Decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 126

(Gazz. Uff., 4 agosto 2011, n. 180)

Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i requisiti minimi che devono essere previsti negli allevamenti per la protezione dei vitelli confinati per l’allevamento e l’ingrasso.

Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) vitello: un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi;
b) azienda: qualsiasi luogo, anche all’aria aperta, in cui gli animali sono allevati o detenuti anche temporaneamente.

Articolo 3
Requisiti minimi di allevamento di vitelli
1. Le aziende devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che il medico veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento richiedano l’isolamento dal gruppo, al fine del trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all’altezza al garrese del vitello, misurata quando l’animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all’estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;
b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi, ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell’allattamento.

Articolo 4
Condizioni relative all’allevamento di vitelli
1. Le condizioni relative all’allevamento dei vitelli devono essere conformi alle disposizioni generali stabilite nell’Allegato I.
2. Le prescrizioni contenute nell’Allegato I possono essere modificate, ove sia necessario al fine di tenere conto dei progressi scientifici in materia, secondo le procedure comunitarie e fatta salva l’adozione di misure più severe.

Articolo 5
Ispezioni
1. Il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome e le aziende sanitarie locali effettuano ispezioni nell’ambito delle rispettive competenze per accertare l’osservanza delle disposizioni del presente decreto e del suo Allegato I. Tali ispezioni riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento nel territorio nazionale e possono essere effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini.
2. Con cadenza annuale e comunque non oltre il 30 giugno, il Ministero della salute presenta alla Commissione una relazione su supporto elettronico contenente le informazioni raccolte e registrate nel corso delle ispezioni effettuate durante il precedente anno solare conformemente alla decisione 2006/778/CE.

Articolo 6
Ispezioni della Commissione europea
1. Il Ministero della salute presta tutta la necessaria assistenza agli esperti veterinari inviati dalla Commissione europea al fine di verificare il rispetto e l’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei criteri minimi comuni per la protezione dei vitelli di allevamento.
2. Gli esperti di cui al comma 1 osservano particolari misure di igiene al fine di escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie.
3. Il Ministero della salute adotta i provvedimenti ritenuti necessari in conseguenza della notifica dei risultati del controllo degli esperti di cui al comma 1.

Articolo 7
Condizioni per l’importazione dei vitelli
1. Gli animali in importazione, provenienti da Paesi terzi, devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dalla competente autorità del Paese di provenienza in cui si attesti che i medesimi hanno ricevuto un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria, quale quello previsto dal presente decreto.

Articolo 8
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, e di cui all’Allegato I, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550 euro a 9.296 euro.
2. Nel caso di ripetizione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino alla metà.
3. Ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Articolo 9
Clausola di invarianza
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto prescritto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 11
Disposizioni finali
1. L’Allegato I è modificato con decreto del Ministro della salute, per adeguarlo alle modifiche strettamente tecniche adottate in sede comunitaria.
2. Il Ministero della salute comunica alla Commissione le disposizioni più severe adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa e delle disposizioni della legge 14 ottobre 1985, n. 623.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, di attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, come modificato dal decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 331, di attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1
(previsto all’art. 4, comma 1)

1. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

2. Fino all’istituzione di regole comunitarie in materia, l’installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.

3. L’isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas.

4. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti.
Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all’impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all’allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.

5. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tale fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest’ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un’illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.

6. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario e dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all’esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell’allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.

7. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.

8. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un’ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 7.

9. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l’urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.

10. I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.

11. Ai vitelli deve essere somministrata un’alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mm/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non deve essere messa la museruola.

12. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati ad libitum o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.

13. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande, tuttavia, i vitelli malati e sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.

14. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell’acqua destinati ai vitelli.

15. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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