Close Menu
MioLegale.it
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSS
  • Home
    1. Ultimi articoli
    2. Notizie giuridiche
    3. Giurisprudenza
    4. Norme
    5. Guide di diritto
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
    27 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Riordino della tassazione dei redditi dei terreni
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Limiti liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambia dal 2025 per i voli aerei
    28 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Recupero dei tossicodipendenti, edilizia penitenziaria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
    23 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    La destinazione di area privata a parcheggio pubblico non comporta esproprio
    1 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Annotazione nel Casellario ANAC della risoluzione per inadempimento
    20 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.L. 95/2025 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
    17 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Legge 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.Lgs. 192/2024 Revisione IRPEF IRES
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Gratuito patrocinio: guida ai requisiti e al reddito aggiornato al 2025
    24 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cosa è l’ora legale e perché si passa dall’ora solare a quella legale
    29 Marzo 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
    18 Settembre 2024
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Quali sono le aliquote IRPEF? Scaglioni aggiornati 2025
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Consumatori
Consumatori Norme

D.Lgs. 131 2017 Disposizioni concernenti il mercato interno del riso

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano1 Ottobre 2017Aggiornato il:1 Ottobre 2017
StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto Legislativo 4 agosto 2017 n. 131

(Gazz. Uff., 7 settembre 2017, n. 209)

Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell’articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto è finalizzato alla salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e all’indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione, alla valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socioeconomica del territorio in cui è praticata e alla tutela del consumatore, anche in ordine alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso.
2. Il presente decreto si applica al prodotto ottenuto dal riso greggio destinato al consumatore finale e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per l’alimentazione umana.
3. Il presente decreto non si applica al prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto nell’Unione europea, Né al prodotto destinato ad essere commercializzato in altri Paesi.

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) riso greggio: il seme della pianta di riso (Oryza sativa, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»;
b) riso semigreggio (o integrale): il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla; il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo;
c) riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe.

Art. 3
Classificazione del riso e denominazioni dell’alimento
1. Il riso è classificato nei seguenti gruppi:
a) riso a grani tondi ovvero riso tondo ovvero riso Originario;
b) riso a grani medi ovvero riso medio;
c) riso a grani lunghi A ovvero riso lungo A;
d) riso a grani lunghi B ovvero riso lungo B.
2. Le definizioni dei gruppi di cui al comma 1 e delle caratteristiche qualitative dei grani sono riportate nell’allegato 1. Per il riso semigreggio (o integrale), i parametri biometrici sono da considerarsi relativi ai grani del corrispondente riso lavorato.
3. La denominazione dell’alimento è costituita dal nome di uno dei gruppi indicati al comma 1. La denominazione dell’alimento può essere accompagnata dal nome di tutte le varietà di riso greggio, elencate e descritte nel registro di cui all’articolo 6, da cui il riso è ottenuto, che non siano le varietà tradizionali di cui all’articolo 5, comma 2.
4. I nomi delle varietà di riso greggio non possono essere utilizzati sulla confezione se non figurano anche nella denominazione dell’alimento.
5. Sulla confezione è consentito l’utilizzo di nomi di fantasia ed è consentito indicare che il prodotto possiede particolari caratteristiche, purché tali indicazioni non siano in contrasto con la denominazione dell’alimento e non inducano in errore il consumatore sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione del prodotto, ai sensi degli articoli 7 e 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011.
6. Nella denominazione dell’alimento deve figurare:
a) l’indicazione «semilavorato» o «integrale» o «semigreggio» se la lavorazione subita è diversa da quella indicata all’articolo 2, comma 1, lettera c);
b) il particolare trattamento subito;
c) il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro e se dovuto alle caratteristiche ereditarie delle varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto.
7. La denominazione dell’alimento «miscela di risi colorati» deve essere utilizzata per il prodotto ottenuto da due o più varietà di riso greggio che hanno colori diversi del pericarpo e che inoltre possono singolarmente o in combinazione appartenere a gruppi diversi, avere subito lavorazioni diverse, avere subito trattamenti diversi. È vietato miscelare risi bianchi e risi parboiled se nella miscela non sono presenti anche risi colorati.
8. Sulla confezione del prodotto di cui al comma 7 è vietato ogni riferimento ai gruppi di cui al comma 1 ed è consentito indicare i nomi di tutte le varietà che costituiscono la miscela.

Art. 4
Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo
1. La denominazione «riso» è riservata al prodotto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c).
2. È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l’alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all’allegato 4.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di produzione e specificità territoriale dei prodotti alimentari di cui al presente decreto.
4. I metodi delle analisi merceologiche sono riportati nell’allegato 5.

Art. 5
Varietà tradizionali
1. Sono istituite le denominazioni dell’alimento elencate nell’allegato 2.
2. Le denominazioni dell’alimento di cui al comma 1 sono riservate al prodotto ottenuto dalla lavorazione:
a) della omonima varietà di riso greggio descritta nel registro di cui all’articolo 6, tenuto presso l’Ente Nazionale Risi;
b) di una varietà di riso greggio che rispetta le caratteristiche indicate nell’allegato 2, elencata e descritta nel registro di cui all’articolo 6, tenuto presso l’Ente Nazionale Risi.
3. Per il prodotto di cui al comma 2 devono essere utilizzate esclusivamente le denominazioni dell’alimento di cui al comma 1. Per tale prodotto non possono essere utilizzate le denominazioni dell’alimento di cui all’articolo 3, comma 1.
4. Nella denominazione dell’alimento di cui al comma 1 deve figurare:
a) l’indicazione «semilavorato» o «integrale» o «semigreggio»; se la lavorazione subita è diversa da quella indicata all’articolo 2, comma 1, lettera c);
b) il particolare trattamento subito.
5. L’indicazione «classico» è consentita, unicamente in associazione alla denominazione dell’alimento, per il prodotto di cui al comma 2, lettera a), per il quale è garantita la tracciabilità varietale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni per l’utilizzo dell’indicazione «classico» di cui al primo periodo e i criteri per la verifica della tracciabilità varietale.

Art. 6
Registro varietale
1. Presso l’Ente Nazionale Risi è istituito un registro contenente l’elenco delle varietà del riso greggio.
2. Il registro è costituito dall’elenco:
a) delle varietà agronomiche, il cui nome può accompagnare la denominazione dell’alimento, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, e descrizione morfologica dei loro granelli;
b) delle varietà agronomiche il cui prodotto può utilizzare la denominazione dell’alimento di cui all’articolo 5, comma 1, con i dati relativi alle caratteristiche del granello elencate nell’allegato 2 al presente decreto;
c) delle descrizioni morfologiche dei granelli delle varietà di cui alla lettera b).
3. In sede di prima applicazione, l’Ente Nazionale Risi adotta gli elenchi e le descrizioni come definiti ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di adozione del provvedimento di costituzione del registro dandone comunicazione preventiva ai costruttori delle varietà e ai responsabili della conservazione in purezza.
4. L’aggiornamento del registro avviene entro il 31 agosto di ogni anno e ha effetto a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1° settembre dello stesso anno.
5. Il costitutore di una varietà o il responsabile della conservazione in purezza o un portatore di interesse che intende fare richiesta di inserimento di una varietà negli elenchi di cui al comma 2, lettere a) e b), deve presentare la domanda all’Ente Nazionale Risi, sulla base delle disposizioni applicative di cui all’allegato 3.
6. Il costitutore di una varietà, o il responsabile della conservazione in purezza o un portatore di interesse che intende richiedere la cancellazione della varietà dagli elenchi di cui al comma 2, lettere a) e b), deve presentare la domanda all’Ente Nazionale Risi entro il 31 agosto di ogni anno e la cancellazione ha effetto a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1° settembre dell’anno successivo.
7. Le modalità tecniche applicative del presente articolo relative al registro sono riportate nell’allegato 3.
8. Il registro è pubblicato sul sito web dell’Ente Nazionale Risi.

Art. 7
Utilizzo di marchi collettivi
1. Con riferimento al riso che beneficia dell’uso di marchi collettivi, sulla confezione e nella denominazione dell’alimento è consentito riportare anche le indicazioni previste nei relativi regolamenti d’uso.

Art. 8
Controlli
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Ente Nazionale Risi svolgono attività di controllo sull’applicazione delle disposizioni del presente decreto.
2. Alle attività di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 9
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, del presente decreto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.500 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del presente decreto, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente decreto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi nella designazione e presentazione del prodotto segni raffiguranti marchi anche collettivi che possono indurre in errore il consumatore circa l’origine e la qualità merceologica del riso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro.

Art. 10
Autorità competente
1. Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Restano ferme le competenze degli organi preposti, ai sensi della normativa vigente, all’accertamento delle violazioni in materia.
2. Per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Art. 11
Modalità di pagamento
1. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.
2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul capitolo dell’entrata del bilancio statale di cui al comma 1 sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, per una quota pari al cinquanta per cento per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività di controllo e di vigilanza.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12
Clausola di mutuo riconoscimento
1. Fatta salva l’applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia Né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell’EFTA, parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
2. È fatta salva la facoltà di adottare una decisione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, se le autorità competenti possono provare, applicando le procedure stabilite nel suddetto regolamento, che un prodotto specifico legalmente fabbricato in uno Stato dell’EFTA, parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), non garantisce un livello di protezione equivalente a quello richiesto dalla presente normativa.

Art. 13
Disposizioni transitorie
1. Per il periodo anteriore all’abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell’articolo 15, è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325.
2. Il riso confezionato ai sensi del comma 1 può essere venduto fino all’esaurimento delle scorte.

Art. 14
Modifiche degli allegati
1. Gli allegati tecnici al presente decreto possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisiti i pareri del Ministro dello sviluppo economico e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 15
Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente decreto entra in vigore dopo tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La legge 18 marzo 1958, n. 325, è abrogata a decorrere dal 1° settembre 2018.

Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
Alimentari
Sullo stesso argomento
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Regolamento UE 1169/2011 Informazioni sugli alimenti ai consumatori
iscrizione contemporanea a due albi professionali
D.M. 2009 Disposizioni in materia di commercializzazione di uova
iscrizione contemporanea a due albi professionali
D.L. 63/2024 Disposizioni urgenti in materia di imprese agricole
iscrizione contemporanea a due albi professionali
D.Lgs. 205/2023 Protezione degli animali durante l’abbattimento
iscrizione contemporanea a due albi professionali
D.Lgs. 148/2023 Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Produzione ed etichettatura prodotti biologici: recepita la normativa europea
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Bottiglie d’acqua esposte al sole: sequestro e sanzione penale
iscrizione contemporanea a due albi professionali
DM 2023 Social Card 380 euro
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Bonus spesa da 380 euro: arriva la social card “dedicata a te”
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
In contatto con MioLegale.it
  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse Dixit
  • Quod postremum populus iussisset, id ius ratumque esset.

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2025 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it