Decreto Legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185
(Gazz. Uff., 24 aprile 1946, n. 96)
Disposizioni in materia di ricorrenze festive.
Ad integrazione delle disposizioni del presente decreto vedi il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1067.
Art. 1.
A celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazionale.
Art. 2.
L’efficacia del R. decreto-legge 24 luglio 1941, n. 781, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1165, è prorogata di sei mesi.
Art. 3.
Fino a quando non venga diversamente stabilito, nelle ricorrenze dell’Anniversario della Liberazione (25 aprile), della Festa del Lavoro (1° maggio), dell’Anniversario della Vittoria in Europa (8 maggio), che sono dichiarate giorni festivi a tutti gli effetti civili, nell’anniversario della Vittoria della guerra 1915-18 (4 novembre), lo Stato, gli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, ancorchè non vi sia prestazione d’opera, la normale retribuzione giornaliera, compreso ogni elemento accessorio di questa.
Ai lavoratori che, nei casi previsti, prestano la loro opera nelle suindicate solennità è dovuta una doppia retribuzione nella misura anzidetta e con la maggiorazione per il lavoro festivo effettivamente prestato.
In caso di trasgressione i datori di lavoro incorrono nelle sanzioni previste dal primo comma dell’art. 509 del Codice penale.
Art. 4.
É abrogata la legge 11 aprile 1938, n. 331.
Art. 5.
Il presente decreto ha effetto dal 15 aprile 1946 ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” del Regno.