Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207
(Gazz. Uff.,9 dicembre 2021, n. 292 Suppl. Ord. n. 43)
Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
Articolo 1
Disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche
1.Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al Titolo I e al Titolo II, gli articoli da 1 a 98 sono sostituiti dai seguenti:
(omissis, si rimanda direttamente al testo aggiornato del D.Lgs. 259/2003)
Articolo 2
Ulteriori modifiche al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259
(omissis, si rimanda direttamente al testo aggiornato del D.Lgs. 259/2003)
Articolo 3
(Procedura di nomina del Presidente e dei Commissari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
1. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
(omissis, si rimanda direttamente al testo aggiornato della Legge 249/1997))
Articolo 4
(Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
(omissis, si rimanda direttamente al testo aggiornato del DPR 380/2001)
Articolo 5
(Norme transitorie e di coordinamento)
1. Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.
2. Le disposizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni che le hanno depenalizzate, se a tale data il relativo procedimento penale non sia stato definito. In questo caso il giudice trasmette gli atti all'Autorità o al Ministero competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative.
3. Le disposizioni previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotta dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano per gli illeciti commessi successivamente alla sua entrata in vigore e, laddove contengano disposizioni di maggior favore, anche ai procedimenti in corso.
4. L'allegato 13 del decreto legislativo n. 259 del 2003, rimane applicabile fino alla data in cui saranno pubblicati i modelli per la presentazione dell'istanza unica di cui agli articoli 45 e 49 del presente decreto.
5. I pagamenti dei diritti amministrativi per gli operatori di rete radiofonici nazionali e locali verranno definiti dal Ministero sulla base dei criteri che saranno stabiliti dall'Autorità, anche con riferimento al fatturato degli operatori di rete, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
7. Le funzioni attribuite dal presente Codice all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono esercitate, in via transitoria, dal Ministero dello sviluppo economico fino al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, commi 1, lettera f), e 4, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, disposto ai sensi dell'articolo 17, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 82 del 2021.
8. Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 42 e dall'allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano dalla data del 1° gennaio 2022. Fino al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi gli articoli 34 e 35 e allegato 10 del decreto legislativo n. 259 del 2003.
Articolo 6
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.