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D.Lgs. 71/2025 Nuove modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria e veterinaria

Redazionedi Redazione24 Maggio 2025
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71

(Gazz. Uff. 16 aprile 2025, n. 112)

Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26.

Articolo 1
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto disciplina le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42), al fine di garantire il potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), la qualità della formazione e la sostenibilità del sistema universitario.

Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro dell’università e della ricerca e il Ministero dell’università e della ricerca;
b) «CUN»: il Consiglio universitario nazionale di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18;
c) «legge di delega», la legge 14 marzo 2025, n. 26;
d) «semestre filtro»: il primo semestre immediatamente successivo all’iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1;
e) «iscrizione»: l’iscrizione al semestre filtro e al primo semestre dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico diversi da quelli di cui all’articolo 1;
f) «immatricolazione»: l’iscrizione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1 e al secondo semestre dei corsi di laurea e di laurea magistrale diversi da quelli di cui all’articolo 1;
g) «SSN»: il Servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
h) «CFU»: i crediti formativi universitari di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

Articolo 3
Principi
1. A decorrere dall’anno accademico 2025/2026, l’iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) è libera.
2. Al fine di assicurare la sostenibilità per la frequenza ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 1, le università, in caso di iscrizione al semestre filtro di un numero di studenti superiore alla propria capacità ricettiva, garantiscono adeguate modalità di erogazione della didattica.

Articolo 4
Modalità di iscrizione, di erogazione dell’offerta formativa e di svolgimento delle prove d’esame
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge 12 aprile 2022, n. 33, ciascuno studente si iscrive al semestre filtro e contemporaneamente a uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 3, anche in sovrannumero, anche in università diverse. L’iscrizione al primo semestre del secondo corso di studi, scelto tra quelli di cui al comma 3, è gratuita.
2. In sede di presentazione della domanda di iscrizione, lo studente individua le sedi delle università, in numero da definire con i decreti di cui comma 3 comunque non inferiore a cinque, secondo un ordine di preferenza, nelle quali è disposto a proseguire al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, nonché, in caso di mancata ammissione al secondo semestre, in uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 3, secondo le procedure di cui all’articolo 6.
3. Con uno o più decreti del Ministro, sentito il CUN, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le classi dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge di delega, tenuto conto degli obiettivi culturali e formativi comuni agli insegnamenti impartiti nel primo semestre. I decreti di cui al primo periodo stabiliscono, altresì, le modalità di iscrizione contemporanea di cui al comma 1, la durata del semestre filtro, lo status dello studente, ivi incluse le modalità di godimento dei benefici in materia di diritto allo studio, nonché le modalità per consentire l’iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 e al presente comma, anche oltre il termine stabilito in via ordinaria dalle università.
4. L’offerta formativa del semestre filtro è erogata in deroga ai requisiti minimi di docenza richiesti in relazione alla numerosità massima delle classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Le università possono prevedere attività didattiche integrative nell’ambito delle discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento di cui al semestre filtro.
5. L’iscrizione al semestre filtro è consentita per un massimo di tre volte. Ai sensi del comma 3 sono disciplinate le modalità di rinuncia, prima della formazione della graduatoria di merito nazionale di cui all’articolo 6, alla votazione conseguita negli esami di profitto sostenuti.
6. Relativamente all’offerta formativa del semestre filtro, non trova applicazione la disciplina sulla verifica delle conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di laurea.

Articolo 5
Discipline qualificanti comuni
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto del Ministro, sentito il CUN, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, nelle aree di scienze biologiche, scienze chimiche e biochimiche, scienze fisiche, le discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel primo semestre delle classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, e delle classi dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico rientranti nell’area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria di cui all’articolo 4, comma 3.
2. I programmi formativi del primo semestre dei corsi di cui al comma 1 sono uniformi e coordinati a livello nazionale, garantendo l’armonizzazione dei piani di studio e un numero complessivo di CFU relativi alle discipline qualificanti comuni, da definire con il decreto di cui al comma 1, e comunque non inferiore a diciotto CFU.

Articolo 6
Graduatoria di merito nazionale e ammissione al secondo semestre
1. L’ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, redatta dal Ministero sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro. Le prove d’esame relative agli insegnamenti di cui si compone il semestre filtro sono svolte secondo standard e modalità di verifica uniformi definiti con i decreti di cui all’articolo 4, comma 3.
2. In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l’ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un’altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati. I criteri per la formazione della graduatoria di merito nazionale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e le modalità di assegnazione delle sedi universitarie sono stabiliti con decreto ministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nel caso in cui la collocazione nella graduatoria di merito di cui al comma 1 non consenta la prosecuzione del percorso di studi del corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, lo studente può proseguire, anche in sovrannumero, nel corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 4, comma 3, in una delle sedi indicate in sede di iscrizione, secondo l’ordine di collocazione in graduatoria e delle preferenze espresse, con il riconoscimento di tutti i CFU conseguiti per gli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni, ovvero in altro corso di studi.
4. Nel caso in cui lo studente non abbia conseguito tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro, resta ferma l’autonomia delle università, ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione, di prevedere il riconoscimento, anche solo parziale, dei CFU conseguiti, nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti di Ateneo e dei regolamenti didattici.

Articolo 7
Finanziamento delle università
1. Il numero di studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1 viene considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 a partire dall’immatricolazione al secondo semestre.

Articolo 8
Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione, le disposizioni del presente decreto non si applicano alle università non statali legalmente riconosciute. Con decreto del Ministro sono individuati i termini e le modalità di applicazione alle università non statali legalmente riconosciute.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, sono disciplinate, altresì, le modalità di iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1 per gli studenti già iscritti, anche nelle università non statali legalmente riconosciute, sia ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, sia ai corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica o veterinaria di cui all’articolo 4, comma 3, e di riconoscimento dei CFU già acquisiti.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai corsi di studio erogati in lingua inglese presso le università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché alle riserve di posti previste dalle università per le accademie militari.

Articolo 9
Disposizioni di coordinamento e abrogazioni
1. All’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264 le parole: «in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria,» sono soppresse.
2. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettere f), g) e h) della legge di delega, per i corsi di studio afferenti alle classi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) resta ferma la procedura di determinazione del numero nazionale dei posti disponibili di cui all’articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264.

Articolo 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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