Close Menu
MioLegale.it
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSS
  • Home
    1. Ultimi articoli
    2. Notizie giuridiche
    3. Giurisprudenza
    4. Norme
    5. Guide di diritto
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
    27 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Riordino della tassazione dei redditi dei terreni
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Limiti liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambia dal 2025 per i voli aerei
    28 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Recupero dei tossicodipendenti, edilizia penitenziaria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
    23 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    La destinazione di area privata a parcheggio pubblico non comporta esproprio
    1 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Annotazione nel Casellario ANAC della risoluzione per inadempimento
    20 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.L. 95/2025 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
    17 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Legge 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.Lgs. 192/2024 Revisione IRPEF IRES
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Gratuito patrocinio: guida ai requisiti e al reddito aggiornato al 2025
    24 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cosa è l’ora legale e perché si passa dall’ora solare a quella legale
    29 Marzo 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
    18 Settembre 2024
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Quali sono le aliquote IRPEF? Scaglioni aggiornati 2025
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
Home»Norme
Norme Civile e procedura civile

D.M. 110/2023 Criteri di redazione, limiti e schemi informatici degli atti giudiziari

Redazionedi Redazione22 Agosto 2023Aggiornato il:22 Agosto 2023
StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto del Ministero della Giustizia 7 agosto 2023 n. 110

(Gazz. Uff. 11 agosto 2023, n. 187)

Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari

Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

Articolo 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile, con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. Stabilisce altresì i limiti dimensionali degli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a euro 500.000.

Articolo 2
Criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero
1. Al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall’articolo 121 del codice di procedura civile, gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento sono redatti con la seguente articolazione:
a) intestazione, contenente l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto;
b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge;
c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l’oggetto del giudizio;
d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l’indicazione dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell’eventuale notifica;
e) esposizione distinta e specifica, in parti dell’atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;
f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale;
g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;
h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;
i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell’atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale;
l) valore della controversia;
m) richiesta di distrazione delle spese;
n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, agli altri atti del processo. Gli atti processuali successivi alla costituzione in giudizio indicano il numero di ruolo del processo al quale si riferiscono.

Articolo 3
Limiti dimensionali degli atti processuali
1. Salve le esclusioni e le deroghe previste dagli articoli 4 e 5, l’esposizione è contenuta nel limite massimo di:
a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all’articolo 6, quanto all’atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;
b) 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all’articolo 6, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio;
c) 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all’articolo 6, quanto alle note scritte in sostituzione dell’udienza di cui all’articolo 127-ter del codice di procedura civile, quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all’udienza.
2. Nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi.

Articolo 4
Esclusioni dai limiti dimensionali
1. Dai limiti di cui all’articolo 3 sono esclusi:
a) gli elementi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), h), i), l), m), n);
b) l’indice e la sintesi dell’atto;
c) le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge;
d) la data e il luogo, nonché le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
e) le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni;
f) i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.

Articolo 5
Deroghe ai limiti dimensionali
1. I limiti di cui all’articolo 3 possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In tal caso, il difensore espone sinteticamente nell’atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti.
2. Nel caso previsto dal comma 1, dopo l’intestazione il difensore inserisce un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, e una breve sintesi del contenuto dell’atto.
3. La proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un’impugnazione incidentale giustifica il ragionevole superamento dei limiti previsti dall’articolo 3.

Articolo 6
Tecniche redazionali
1. Gli atti sono redatti mediante caratteri di tipo corrente, preferibilmente:
a) utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti;
b) con interlinea di 1,5;
c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.
2. Non sono consentite note, salvo che per l’indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari.

Articolo 7
Criteri di redazione dei provvedimenti del giudice
1. Il giudice redige i provvedimenti in modo chiaro e sintetico, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 2 e 6, in quanto compatibili.
2. Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessità della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti.
3. I provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione sono redatti con l’indicazione di capi separati e numerati.

Articolo 8
Schemi informatici
1. Gli atti giudiziari sono redatti secondo le regole dettate dall’articolo 11 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, e sono corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui all’articolo 34 del predetto decreto.
2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 definiscono le informazioni strutturate nonché tutti i dati necessari per l’elaborazione degli schemi dell’atto da parte del sistema informatico ricevente, in conformità ai criteri di cui all’articolo 2.
3. Per gli atti del giudizio di cassazione le specifiche tecniche tengono altresì conto dei criteri stabiliti con decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato.

Articolo 9
Formazione
1. Delle disposizioni del presente decreto si tiene conto nella definizione delle linee programmatiche proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.
2. Il Ministero della giustizia, in collaborazione con la Scuola superiore dell’avvocatura, favorisce le iniziative formative sui criteri e le modalità di redazione degli atti giudiziari adottate nell’ambito della formazione obbligatoria dell’avvocatura.
3. In particolare, il Ministero sostiene, in materia, le iniziative formative comuni alla magistratura e all’avvocatura, anche con il coinvolgimento di linguisti.

Articolo 10
Istituzione di un osservatorio permanente
1. È istituito un osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal presente decreto al rispetto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo. L’osservatorio ha anche il compito di raccogliere elementi di valutazione ai fini dell’aggiornamento del presente decreto con cadenza almeno biennale.
2. L’osservatorio opera presso l’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia. Tra i componenti, nominati dal Ministro, sono inclusi esperti nella linguistica giudiziaria e avvocati designati dal Consiglio nazionale forense.
3. Ai componenti dell’osservatorio non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 11
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’amministrazione interessata provvede agli adempimenti di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12
Disposizioni finali
1. Il presente decreto si applica ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023 o dopo la data della sua entrata in vigore, se successiva.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
PCT Processo civile telematico Riforma Cartabia
Sullo stesso argomento
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Remissione tacita di querela ed acquisizione delle dichiarazioni rese in fase di indagini
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Pignoramento presso terzi: foro competente se debitore è una pubblica amministrazione secondo l’art. 26-bis c.p.c.
iscrizione contemporanea a due albi professionali
DGSIA: specifiche tecniche pct in vigore dal 30 settembre 2024
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Legge 71/2022 Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Tribunale online: al via la sperimentazione del portale smart.giustizia.it
iscrizione contemporanea a due albi professionali
D.M. 44/2011 Regole tecniche PCT e PPT
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Cumulo separazione e divorzio anche nel caso di ricorso congiunto
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Calcolo termini separazione e divorzio art. 473 bis 17 e 473 bis 28 c.p.c.
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Il Portale per il deposito atti penali PDP
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
In contatto con MioLegale.it
  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse Dixit
  • Mora ex re.

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2025 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it