Decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999
(Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 306)
Beni costituenti parte significativa del valore delle forniture effettuate nel quadro degli interventi di recupero del patrimonio edilizio
Individuazione dei beni costituenti parte significativa del valore delle forniture effettuate nel quadro degli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ai sensi dell’art. 7), comma 1, lettera b, della legge n. 488 del 1999.
Articolo Unico
Sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento le cessioni dei seguenti beni che costituiscono una parte significatica del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.