Decreto del Ministero della Salute 7 dicembre 2017
(Gazz. Uff., 5 febbraio 2018, n. 29)
Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale.
Articolo 1
Sistema di reti di epidemio-sorveglianza
1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di obblighi di registrazione a carico degli operatori del settore alimentare e dei veterinari, al fine di assicurare l’esercizio delle competenze statali in materia di profilassi internazionale, di indirizzo, coordinamento, gestione e controllo del settore della sanità pubblica veterinaria, nell’ambito degli ordinari stanziamenti e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, è definito un sistema informativo per il funzionamento delle reti di epidemio-sorveglianza, di seguito: «Sistema informativo», nell’ambito della Banca dati nazionale (BDN) dell’anagrafe zootecnica istituita presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (www.vetinfo.sanita.it).
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 assicura la raccolta, la gestione e l’interscambio delle informazioni tra l’operatore d el settore alimentare che alleva animali destinati alla produzione di alimenti e le autorità competenti del settore veterinario, della sicurezza alimentare e dei mangimi di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 193 del 2007.
3. Il Ministero della salute provvede affinché il Sistema informativo sia conforme alle disposizioni sulla sicurezza dei dati di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
4. Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti mediante il Sistema informativo è effettuato soltanto ai fini dell’esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali conformemente al presente decreto.
Articolo 2
Funzionalità del sistema informativo nazionale
1. L’operatore del settore alimentare che alleva animali destinati alla produzione di alimenti (da ora operatore) è soggetto all’obbligo di tenuta delle registrazioni di cui ai punti 7, 8 e 10
dell’Allegato I, parte A, punto III del regolamento (CE) n. 852/2004.
2. Fatta salva la possibilità di adempimento in forma cartacea o su supporto informatico accessibile per i controlli ufficiali, l’operatore, in alternativa, può assolvere l’obbligo di cui al comma 1 attraverso l’inserimento delle relative informazioni nel Sistema informativo secondo le specifiche di cui Allegato 1, per il tramite del veterinario aziendale di cui all’art. 3.
3. Al sistema informativo nazionale il veterinario aziendale accede, ai fini dell’inserimento dei dati, attraverso credenziali individuali, rilasciate ai sensi dell’art. 3, comma 4. Al fine di verificare l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 2, l’operatore del settore alimentare accede al Sistema informativo mediante apposite credenziali individuali con funzioni di consultazione.
4. Fatti salvi i termini per la registrazione dei trattamenti farmacologici di cui all’art. 15, comma 2 del decreto legislativo n. 158 del 2006, o altri termini già stabiliti dalla noramtiva vigente, il veterinario aziendale inserisce i dati nel Sistema informativo tempestivamente e comunque non oltre i 7 giorni dall’evento.
5. Le autorità competenti, individuate dall’art. 2 del decreto legislativo n. 193 del 2007, al fine di semplificare e meglio programmare i controlli ufficiali e assicurare una più efficace categorizzazione del rischio della azienda, sono tenute a considerare la qualità e completezza dei dati dell’Allegato 1 presenti nel Sistema informativo.
6. Le specifiche tecniche e funzionali e le tempistiche per l’inserimento nel Sistema informativo dei dati di cui all’Allegato 1 saranno definite con un Manuale operativo del Ministero della salute, da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sentite le regioni e le province autonome e tenendo conto dei sistemi informativi regionali, ove esistenti.
Articolo 3
Veterinario aziendale
1. Il veterinario aziendale di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2005 è un medico veterinario, libero professionista, che opera professionalmente e con carattere di continuità, con un rapporto diretto con l’operatore, definito con atto formale.
2. Il veterinario aziendale possiede i seguenti requisiti:
a) è iscritto all’Ordine dei medici veterinari;
b) ha partecipato in ambito ECM ad un corso di formazione per veterinario aziendale organizzato secondo quanto contenuto nell’allegato 2, fatto salvo quanto previsto all’art. 7, comma 2;
c) non è in condizioni che configurino un conflitto di interessi;
d) non svolge attività a favore di imprese che forniscono servizi all’azienda zootecnica stessa o di ditte fornitrici di materie prime, materiali, prodotti o strumenti.
3. La Federazione nazionale medici veterinari italiani (FNOVI) cura la tenuta di un elenco pubblico nazionale dei veterinari che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere a) b) e c); la decadenza dei requisiti professionali e/o sopraggiunte sanzioni disciplinari per documentate violazioni deontologiche e/o di legge possono comportare la cancellazione dall’elenco.
4. Il veterinario aziendale, incaricato formalmente dall’operatore, comunica tale incarico ed ogni eventuale modifica o cessazione al Servizio veterinario ufficiale competente per territorio, utilizzando l’apposita funzionalità predisposta nella Banca dati nazionale (BDN) dell’Anagrafe zootecnica, che prevede la trasmissione dell’Allegato 3. Il Servizio veterinario ufficiale territorialmente competente, ricevuta la comunicazione e, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 2, provvede a convalidare tale informazione in BDN. Tali comunicazioni possono essere effettuate anche dall’operatore.
5. Il veterinario aziendale effettua la comunicazione di cui al comma 4 anche all’Ordine provinciale di appartenenza.
Articolo 4
Compiti e responsabilità del veterinario aziendale
1. Il veterinario aziendale, ove incaricato ai sensi dell’art. 3, comma 4, è deputato a:
a) fornire all’operatore informazioni ed assistenza affinché siano adottate misure e iniziative volte a garantire la qualifica sanitaria dell’azienda, anche sulla base di programmi disposti dai Servizi veterinari ufficiali o concordati con gli stessi e le buone condizioni igieniche e di biosicurezza dell’allevamento, il benessere animale e la salubrità dei mangimi;
b) assicurare il rispetto delle disposizioni riguardanti la notifica obbligatoria delle malattie infettive degli animali e la comunicazione di qualsiasi altro fattore di rischio per la salute e il benessere degli animali e per la salute umana fatti salvi gli obblighi previsti a carico dell’operatore;
c) offrire assistenza nella tenuta delle registrazioni obbligatorie e nei rapporti con i Servizi veterinari ufficiali;
d) fornire assistenza e supporto per la redazione di piani aziendali volontari per il controllo delle malattie ad impatto zoo-economico;
e) offrire supporto nella gestione dell’identificazione e della registrazione degli animali;
f) assicurare, per quanto possibile ed in collaborazione con i Servizi veterinari ufficiali e l’Istituto zooprofilattico sperimentale competenti per territorio, l’accertamento della causa di morte degli animali e fornire assistenza e supporto per il corretto smaltimento delle spoglie animali;
g) fornire supporto all’operatore per il rispetto delle disposizioni in materia di impiego dei medicinali veterinari e per assicurare buone pratiche a garanzia di un uso prudente e responsabile degli stessi anche ai fini del controllo dello sviluppo dell’antimicrobico-resistenza.
2. Il veterinario aziendale inserisce nel Sistema informativo le informazioni in merito alla gestione sanitaria dell’allevamento presso il quale opera, all’attività sanitaria svolta, agli accertamenti eseguiti e ai trattamenti farmacologici prescritti ed effettuati da lui o da altri professionisti così come schematizzati nell’Allegato 1. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute definisce nel Manuale operativo, di cui all’art. 2, comma 6, le procedure operative per la messa a disposizione di tali informazioni.
3. Il veterinario aziendale incaricato dall’operatore assume la responsabilità relativa alle scorte farmaceutiche, di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e alla gestione dei piani volontari di risanamento e controllo delle malattie infettive.
Articolo 5
Obblighi a carico dell’operatore
1. L’operatore che si avvale della figura del veterinario aziendale fornisce allo stesso le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di sanità e benessere animale e, ove codificate, di biosicurezza relative alla azienda posta sotto il proprio controllo, e comunque, tutte quelle rilevanti ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’art. 4.
2. Il veterinario aziendale è responsabile della verifica e della corretta immissione nel Sistema informativo delle informazioni di cui al comma 1.
Articolo 6
Attività di verifica
1. Le Autorità competenti, di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 193 del 2007, programmano ed attuano, tramite i Servizi veterinari territorialmente competenti, adeguate attività di verifica periodica sulla corretta attuazione del presente decreto.
Articolo 7
Misure transitorie
1. Le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, sono applicabili a far data dall’emanazione del Manuale operativo di cui al medesimo art. 2, comma 6.
2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto il requisito di cui all’art. 3, comma 2, lettera b, si intende soddisfatto se il veterinario aziendale partecipa al corso ECM entro dodici mesi dall’accetazione dell’incarico.
3. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dal presente decreto, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Dall’applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.